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Cronaca Centro storico / Piazza Bra

Spesa fuori dal proprio Comune: il mezzo passo indietro in una nuova Faq del governo

Una nuova Faq dedicata alla "Fase 2" è apparsa sul sito del governo in tema di spostamenti

Il capitolo degli spostamenti consentiti è e resta sicuramente quello più delicato in questi primi giorni di "Fase 2", esattamente come avvenuto in precedenza. Il nuovo Dpcm in vigore fino al 17 maggio prevede una maggiore libertà di circolazione rispetto ai precedenti, di fatto autorizzando gli spostamenti per "situazioni di necessità" all'interno dell'intero proprio ambito regionale di riferimento. Tra queste, come già specificato in precedenza, rientrano a tutti gli effetti i vari acquisti che si possono compiere nei negozi che sono attualmente e in modo legittimo aperti in deroga alla sospensione generale prevista nel Dpcm del 26 aprile. Non solo dunque i supermercati, ma anche quegli esercizi commerciali come librerire, negozi di vestiti per bambini, vivai e garden, cartolerie e via discorrendo.

A metterlo in chiaro, oltre all'ordinanza regionale numero 46 firmata da Zaia in Veneto, era anche una Faq sulla "Fase 2" pubblicata dal governo sul proprio sito ufficiale, dove si legge la domanda: «Recarsi in una qualsiasi delle attività commerciali aperte (es. edicole, tabaccai, librerie, cartolerie ecc.) costituisce una ragione legittima di spostamento?». La risposta che viene fornita è dunque la seguente e lascia pochi margini di dubbio: «Sì, tali spostamenti sono ammessi. Le attività commerciali aperte sono considerate essenziali secondo la normativa emergenziale vigente, perciò l'acquisto dei beni e servizi da esse erogati si configura in termini di necessità».

Faq spostamenti acquisti

La Faq del governo sugli spostamenti per acquisti negli esercizi commerciali - 9 maggio 2020

Ora, il problema però sorge in un'altra Faq sulla "Fase 2" appena successiva a quella appena citata e che suona quasi come un "mezzo passo indietro", per questo piuttosto sibillina e che rischia di lasciare margine a discrezionalità nell'applicazione delle norme. Detto in breve, la Faq parrebbe introdurre una sorta di nuova categoria che nel Dpcm non viene mai menzionata, e per questo rischia di creare anche qualche confusione, vale a dire il criterio delle «specifiche ragioni» che rendano necessario «un maggior allontanamento» dal proprio «territorio comunale», anche per l'adempimento di quelle che già sono formalmente delle "situazioni di necessità" quali il fare la spesa per l'appunto (cioè acquisto o di «generi alimentari» o di «generi di prima necessità»).

La nuova Faq apparsa in queste ore sul sito del governo chiede: «È possibile fare la spesa in un Comune diverso da quello in cui si abita?». La risposta che viene fornita è ora piuttosto articolata e, in particolare, nell'ultima parte avviene l'introduzione del criterio delle «specifiche ragioni» appena menzionate: «È possibile spostarsi in ambito regionale per situazioni di necessità, come, ad esempio, fare la spesa, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità consentite. Di norma la spesa  deve farsi in esercizi ragionevolmente prossimi alla propria abitazione, pur non essendo più previsto il territorio comunale quale limite territoriale degli spostamenti; un maggior allontanamento è consentito solo in presenza di specifiche ragioni che lo rendano necessario».

Faq spostamenti spesa fuori comune regione

La Faq del governo sugli spostamenti e le «specifiche ragioni» - 9 maggio 2020

Ora, se «di norma» (quale nello specifico?) la spesa va fatta «in esercizi ragionevolmente prossimi alla propria abitazione», ma allo stesso tempo viene affermato che non è più previsto «il territorio comunale quale limite territoriale degli spostamenti», ci chiediamo, non si rischia di ingenerare parecchia confusione nelle persone? A questo punto servirebbe chiarire se non altro quali siano le «specifiche ragioni» ritenute dal governo valide per consentire «un maggior allontanamento» dal proprio territorio comunale in presenza già di «situazioni di necessità». Questo potrebbe essere materia cogente per una futura Faq, ma è essenziale che, tenuto conto anche della libertà d'impresa dei commercianti (e dunque di avere clienti del proprio Comune, o della propria regione?), si dica chiaramente ai cittadini se, come scritto nel Dpcm del 26 aprile, una "situazione di necessità" quale un acquisto da compiere consenta di spostarsi legittimamente nel proprio territorio regionale, oppure se per ogni «maggior allontanamento» dal proprio territorio comunale, anche se già dunque in presenza di quelle che sono a tutti gli effetti delle "situazioni di necessità", è però indispensabile avere pure delle «specifiche ragioni che lo rendano necessario». E, in tal caso, quali sono queste «specifiche ragioni»? Poiché se, ad esempio, una «specifica ragione» dovesse essere il fatto di non avere nel proprio territorio comunale di riferimento il tal o talaltro esercizio commerciale, onestamente non si capirebbe allora più, in materia di spostamenti per gli acquisti (alla luce anche della circolare del ministero dell'Interno del 23 marzo scorso), dove sia la differenza tra la cosiddetta "Fase 2" e la precedente "Fase 1".

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