Servizi persona: da oggi obbligo green pass anche per tatuaggi e lavanderie. Confusione del governo nelle Faq
Non solo parrucchieri e centri estetici, l'elenco completo dei servizi alla persona per i quali dal 20 gennaio scatta l'obbligo del certificato verde, ma l'esecutivo nelle Faq ufficiali di chiarimento ha fatto alcuni errori tra green pass "base" e "rafforzato"
Partiamo dai dati certi: il decreto-legge 7 gennaio 2022, n.1 ha stabilito con chiarezza che da giovedì 20 gennaio 2022 in tutto il territorio nazionale, dalla zona bianca a quella arancione passando per la gialla, risulti obbligatorio possedere e mostrare all'accesso una certificazione verde Covid per poter fruire dei cosiddetti "servizi alla persona". Quali sono questi servizi? Sinora ci si era giornalisticamente soffermati su tre tipologie: parrucchieri, barbieri e centri estetici.
In realtà la lista dei servizi coinvolti è molto più lunga, così come rivelano anche i codici Ateco delle attività. Il governo, cercando di far chiarezza sul tema, ha quindi divulgato la lista completa dei servizi alla persona che da oggi sono interessati dall'obbligo del green pass. Tra questi vi sono ad esempio anche i tatuatori, le lavanderie e le pompe funebri, ma ecco di seguito la lista ufficiale divulgata dal governo:
- saloni di barbieri e parrucchieri;
- centri estetici;
- centri benessere;
- istituti di bellezza;
- servizi di manicure e pedicure;
- attività di tatuaggio e piercing;
- sartorie;
- lavanderie e tintorie, anche industriali;
- pompe funebri.
Ora, passiamo alle cose che non tornano. La prima è che la lista dei servizi alla persona qui riportata proviene da una Faq ufficiale del governo che è stata appena pubblicata. La domanda, tuttavia, cui viene fornita la risposta di chiarimento con la lista delle attività, presenta una decisiva incongruenza con il testo della normativa vigente, sostenendo che dal 20 gennaio 2022 in Italia per accedere ai servizi alla persona sia obbligatorio il super green pass o altrimenti detto green pass "rafforzato", vale a dire quello rilasciato ai soli vaccinati/guariti. Questo il testo della domanda ufficiale nella Faq del governo: «Cosa si intende con l’espressione “servizi alla persona”, ai quali si può accedere solo con Green Pass rafforzato?». La risposta che viene fornita è poi appunto la lista che abbiamo poc'anzi riportato.
Faq Servizi alla persona - Governo - 20 gennaio 2022
In realtà, le cose parrebbero però stare diversamente, almeno a leggersi l'art. 3 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, là dove si afferma che «fino al 31 marzo 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19, di cui all'articolo 9, comma 2» l'accesso ai cosiddetti "servizi alla persona". Nel testo del decreto-legge n. 1 del 7 gennaio, insomma, si fa riferimento all'art. 9 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ma qui per l'appunto le certificazioni verdi Covid elencate sono tutte quelle esistenti, ovvero anche quelle ottenute tramite tampone con esito negativo, vale a dire anche il cosiddetto green pass "base". Motivo per il quale non è corretto affermare, come invece vien fatto nella Faq del governo, che dal 20 gennaio serva il green pass "rafforzato" per accedere ai servizi alla persona. Al contrario, da giovedì 20 gennaio 2022 per accedere ai servizi alla persona è obbligatorio almeno il green pass "base", cioè eventualmente ottenuto anche tramite tampone negativo.
A riprova di quanto qui sostenuto, citiamo il passaggio della circolare ai prefetti a firma del capo di Gabinetto del ministero dell'Interno, dott. Bruno Frattasi, il quale scrive testuali parole:
«Per quanto afferisce, poi, all’estensione dell’impiego delle certificazioni verdi, l’art. 3 del DL 1 prevede, tra l’altro, che, a decorrere dal 20 gennaio p.v., sia necessario il possesso del green pass base per accedere ai servizi alla persona e per i colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati».
Insomma, anche la circolare ai prefetti fa riferimento al green pass "base" e non a quello "rafforzato" come invece nella Faq ufficiale del governo. Ma, se ciò non bastasse, in realtà anche nella tabella delle attività consentite l'esecutivo confermava (con l'aggiornamento del 18 gennaio) questa interpretazione, salvo poi smentirsi nella Faq vista poc'anzi. La tabella, infatti, riporta correttamente la possibilità di accedere ai servizi alla persona, dal 20 gennaio 2022, con l'obbligo del green pass "base" da esibire all'accesso.
Tabella attività consentite - Governo - Servizi alla persona con green pass "base"
Le incongruenze, tuttavia, non si limitano a quanto appena esposto. Infatti, se proviamo a riprendere la lista pubblicata nella Faq ufficiale del governo, noteremo che nell'elenco figurano anche i «centri benessere». Ebbene, il fatto è che per quest'ultimi, in realtà, la normativa prevede già da prima del 20 gennaio 2022 che all'accesso, sia nei centri benessere al chiuso che in quelli all'aperto, venga richiesto, udite udite, il green pass "rafforzato", ovvero il super green pass rilasciato solamente ai vaccinati o guariti. La disposizione era infatti stata prevista all'art. 1 comma 4 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, dove si stabiliva l'obbligo del green pass "rafforzato" per una serie di attività a decorrere dal 10 gennaio 2022, tra queste attività anche per l'appunto i centri benessere. La norma era stata poi ripresa ed esplicitata anche in una precedente circolare ai prefetti, dove il capo di Gabinetto del Viminale scriveva per l'appunto:
«Inoltre, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 1, il possesso della certificazione verde "rafforzata", sempre a decorrere dal 10 gennaio prossimo, sarà necessario per accedere o utilizzare i seguenti servizi o attività: - impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici; - servizi di ristorazione all’aperto; - piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all’aperto; - centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto».
Cosa cambia in sintesi dal 20 gennaio 2022?
Riassumendo il tutto, le cose a nostro avviso stanno così: da giovedì 20 gennaio 2022 in Italia è obbligatorio esibire il green pass "base" per avere accesso ai servizi alla persona e tali servizi alla persona sono quelli elencati nella Faq ufficiale del governo, con esclusione però dei centri benessere, per i quali in realtà dallo scorso 10 gennaio 2022 è già richiesto di esibire all'accesso il super green pass, ovvero il certificato verde "rafforzato" rilasciato ai soli vaccinati/guariti.
Quindi, schematicamente, da oggi serve il green pass "base" ottenuto anche tramite un tampone Covid con esito negativo per aver accesso ai seguenti servizi alla persona:
- saloni di barbieri e parrucchieri;
- centri estetici;
- istituti di bellezza;
- servizi di manicure e pedicure;
- attività di tatuaggio e piercing;
- sartorie;
- lavanderie e tintorie, anche industriali;
- pompe funebri.
Il green pass "rafforzato", cioè riservato solo ai vaccinati/guariti, è invece richiesto dallo scorso 10 gennaio per aver accesso ai centri benessere come previsto dalla normativa vigente, oltre che per una lunga serie di altre attività/servizi che abbiamo altrove elencato.
AGGIORNAMENTO DEL 21 GENNAIO 2022 - Il governo in data venerdì 21 gennaio 2022 ha corretto la Faq ufficiale, togliendo il riferimento al green pass "rafforzato" per quanto riguarda l'accesso ai "servizi alla persona", sostituendolo adeguatamente con la dicitura green pass "base". Inoltre, anche nella lista dei "servizi alla persona" è stato espunto il riferimento ai centri benessere che, come visto poc'anzi, già risultavano assoggettati dallo scorso 10 gennaio 2022 all'obbligo, in questo caso, del green pass "rafforzato".