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Martedì, 23 Aprile 2024
Cronaca Centro storico / Piazza Bra

La seconda casa rende liberi? Variati dice sì: «Equivale ad abitazione, ok fuori Regione»

Il sottosegretario di Stato al ministero dell'Interno dà il via libera agli spostamenti fuori Regione per andare nelle "seconde case", ma il governo ha sempre detto il contrario

Tiene banco in queste ore come non mai il tema delle seconde case fuori Regione e la possibilità che sarebbe ammessa ai sensi del Dpcm 14 gennaio 2021 di raggiungerle in qualunque area di rischio anche appunto spostandosi dalla propria Regione, facendo valere il cosiddetto «rientro all'abitazione». Dopo aver precedentemente esposto tutti i nostri dubbi in merito, a fronte inoltre di una circolare del Viminale ai prefetti che non ha esplicitato il tema delle "seconde case", oggi prendiamo atto di un ulteriore capitolo che si aggiunge alla saga. La fonte è tra le più autorevoli ma, come vedremo, la "giravolta" del governo se si compisse davvero sino in fondo sarebbe abbastanza clamorosa. Il sottosegretario di Stato al ministero dell'Interno, il vicentino Achille Variati, infatti avrebbe confermato la possibilità di raggiungere le "seconde case" fuori Regione applicando la disposizione del «rientro all'abitazione». Le dichiarazioni di Achille Variati sarebbero state fatte a 24 Mattino su Radio 24 e sono poi state riprese dalle principali testate italiane, l'agenzia di stampa AdnKronos le riporta così:

«Si può sempre, eccetto nelle ore di coprifuoco, tornare nella propria residenza o abitazione, una seconda casa è un’abitazione e non è esplicitato nel nuovo Dpcm il divieto di andare nella seconda casa, purché si tratti di una propria proprietà o ci sia comunque un contratto di affitto, ergo è possibile spostarsi. Se la casa è proprietà di un altro, anche se parente, non può essere considerata seconda casa. - ha specificato ancora il sottosegretario Achille Variati - Ovviamente la norma può essere oggetto di una precisazione, al momento non prevista».

Ecco, a nostro avviso la suddetta «precisazione» sarebbe al contrario assai auspicabile (confidiamo sempre nell'aggiornamento delle Faq!), poiché in realtà la tesi esposta dal sottosegretario di Stato Achille Variati è in palese contraddizione con quanto il governo ha sempre sostenuto nei mesi precedenti. La tesi «una seconda casa è un’abitazione», dunque, poiché l'ultimo Dpcm contempla la possibilità di «fare rientro alla propria abitazione» allora è possibile spostarsi anche verso una "seconda casa" fuori dalla propria Regione, è infatti in aperto contrasto con tutte le interpretazioni dei Dpcm sin qui fornite anzitutto proprio dal ministero dell'Interno e dal governo. Facciamo due esempi storici: il decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33 che, proprio come l'attualmente vigente decreto-legge 14 gennaio 2021, si limitava ad affermare «resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza». Il fatto è, tuttavia, che nel periodo dal 17 maggio fino al 2 giugno scorso a nessuno fu consentito di recarsi nella propria "seconda casa" se questa si fosse trovata fuori dalla propria Regione (qui la circolare ai prefetti del 19 magggio 2020). Delle due l'una: o è stato illegittimo da maggio a giugno scorsi (così come nel mese di novembre, lo si vedrà a breve), impedire il «rientro all'abitazione» di tutti gli italiani con "seconde case" fuori Regione, oppure è oggi arbitraria (ed incoerente) l'interpretazione che equipara una "seconda casa" al concetto di "abitazione" per come il governo lo ha sin qui definito.

Veniamo quindi all'ancor più esplicito e recente secondo nostro esempio: il Dpcm dello scorso 3 novembre 2020. Nel testo del decreto firmato dal presidente del Consiglio a novembre si leggeva all'Art. 2. (dedicato alle Regioni zona arancione), comma 4, lettera a):

«È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. [...] È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza».

Come si può ben notare non vi è alcun esplicito divieto al raggiungimento delle "seconde case" fuori Regione, ci si limita semplicemente a interdire gli spostamenti «in entrata e in uscita» di una Regione zona arancione da un lato e, dall'altro, a menzionare la possibilità di fare comunque «rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza». Eppure, sorpresa delle sorprese, andiamo a rileggerci le Faq ufficiali del governo pubblicate con riferimento proprio al Dpcm del 3 novembre 2020. Ripescandole dai nostri archivi, ecco che ne abbiamo trovata una che faceva esatto riferimento proprio alla possibilità di spostarsi verso le "seconde case". La Faq ufficiale recitava in modo inequivocabile così: È possibile raggiungere la seconda casa? Questa la risposta che veniva data dal governo con riferimento alle Regioni in zona arancione ai sensi del Dpcm 3 novembre 2020:

«L'accesso alla seconda casa è sempre consentito dalle 5 alle 22 nel proprio Comune. Dalle 22 alle 5, o se si trova in un altro Comune, è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rotture di impianti idraulici e simili,  effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni».

faq seconda casa zona aracione - dpcm 3 novembre 2020

Faq seconde case Dpcm 3 novembre 2020 zona arancione - fonte Governo.it

Come si può ben vedere, nessun accenno alla possibilità di far valere il «rientro all'abitazione» per raggiungere la propria "seconda casa", anzi quest'ultima poteva essere raggiunta solo in caso di circostanze come rotture di impianti, crolli o effrrazioni già nel caso fosse stata fuori dal proprio Comune, essendo in zona arancione limitata la mobilità tra Comuni diversi. Eppure, come visto poc'anzi, la formula magica «è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione» risulta essere perfettamete identica sia per il Dpcm 3 novembre 2020 che per l'attuale Dpcm 14 gennaio 2021. A cambiare è solo l'interpretazione che il governo parrebbe intenzionato a darne, pena però una clamorosa incoerenza. 

Ancora peggio poi andava per le Regioni in zona rossa, per le quali alla stessa Faq appena citata veniva affermato dal governo a novembre scorso che «l'accesso alla seconda casa può essere consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.)». Questo ovviamente anche qualora la "seconda casa" fosse stata all'interno del proprio stesso Comune, essendo in zona rossa limitata la mobilità già a livello intracomunale. In ogni caso, si è ben lontani dall'interpretazione odierna che equipara "seconda casa" ed il concetto di "abitazione" per richiamarsi, come si evince dalle dichiarazioni del sottosegretario Variati, alla possibilità di fare «rientro all'abitazione» in deroga ai divieti di spostamento, anche per raggiungere la propria "seconda casa" situata fuori Regione. 

faq seconda casa zona rossa - dpcm 3 novembre 2020

Faq seconde case Dpcm 3 novembre 2020 zona rossa - fonte Governo.it

Andiamo infine a prendere la Faq dedicata alle Regioni in zona gialla per il Dpcm dello scorso 3 novembre. Anche qui ecco che il concetto di "seconda casa" era ben lungi dall'essere equiparato a quello di "abitazione", tanto che veniva affermato nella Faq che si poteva raggiungere la propria "seconda casa" solamente «se sia la prima che la seconda casa si trovano entrambe in un Comune dell'area gialla». Al contrario, se si fosse partiti da una zona gialla volendo andare nella propria "seconda casa" ubicata però in zona arancione o in zona rossa, ad essere preminente era il divieto generale di «spostamento in entrata e in uscita» proprio nei territori zona arancione o rossa. Così infatti proseguiva la Faq, recuperando la solita formula della necessità di porre rimedio a sopravvenute situazioni come guasti o furti nella "seconda casa": 

«Se la seconda casa si trova in un Comune dell'area arancione o di quella rossa, è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni».

La situazione paradossale di oggi è che, rispetto al Dpcm del 3 novembre scorso, non solo c'è il medesimo divieto generale di «spostamento in entrata e in uscita» dai territori zona arancione o rossa, ma altresì vi è un ulteriore divieto di spostamento tra Regioni diverse, anche fossero entrambe zona gialla, sancito dai decreti del 14 gennaio e in vigore «sull'intero territorio nazionale» fino al prossimo 15 febbraio 2021. Eppure ci viene detto che è possibile fare appello alla formula magica del «rientro all'abitazione» per ignorarli entrambi questi divieti di spostamento, anche qualora la destinazione sia appunto una "seconda casa" usata episodicamente per le vacanze. Perché di questo stiamo parlando, un conto è il «rientro alla residenza, domicilio o abitazione» per chi si trova altrove (fuori Comune, fuori Regione, fuori dall'Italia) all'entrata in vigore di un Dpcm oppure lavora in una città (domicilio) e ha la residenza da un'altra parte, oppure ancora vive in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner ma è solito ritrovarsi insieme a lui/lei «con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione». Altro discorso è invece applicare il «rientro all'abitazione» per consentire spostamenti verso le "seconde case" a chi abbia voglia di trascorrere un weekend di villeggiatura in montagna, al mare o al lago. 

faq seconda casa zona gialla - dpcm 3 novembre 2020

Faq seconde case Dpcm 3 novembre 2020 zona gialla - fonte Governo.it

Ora, è abbastanza evidente che se fino a un mese fa i Dpcm si interpretavano in un senso e poi, all'improvviso, si iniziano ad interpretare in un altro, il rischio non è solo che si faccia confusione, ma che poi ognuno finisca col fare un po' quel che gli pare, poiché a tirare la coperta da una parte o dall'altra si è sempre in tempo. A nostro avviso urge sul tema "seconde case" un chiarimento ufficiale, solitamente le Faq del governo sono lo strumento dedicato. Le nostre perplessità possono pur sempre essere frutto di una mancata considerazione di alcuni aspetti normativi per nostra incapacità, e tuttavia restano quelle precedenti Faq risalenti al novembre scorso che davano una linea interpretativa totalmente opposta alla possibilità di equiparare "seconda casa" ed "abitazione" per poi applicare il «rientro all'abitazione». Se si è deciso di cambiare registro ermeneutico, benissimo, ma lo si formallizzi in modo esplicito, quantomeno, ed al più presto.

Ad ogni modo, quello del "rientro alla seconda casa", se ci si concede il calembour, resta in fondo un giochino sul filo del rasoio interpretativo che renderebbe di fatto molto avvantaggiati i possessori di "seconde case", cui sarebbe concesso di fare la spola tra differenti proprietà indipendentemente dalle zone di rischio epidemiologico: dalla zona rossa a quella gialla, arancione o, se mai sarà, alla zona bianca, il tutto nell'arco magari di un solo weekend. Il venerdì sera si fa «rientro all'abitazione» a Cortina e poi il lunedì si fa «rientro alla residenza» a Milano, quindi il sabato dopo ancora si fa «rientro all'abitazione» di Cortina un'altra volta. Oggi Michele Serra dalle colonne de La Repubblica se l'è presa con Regione Veneto per la deroga sugli spostamenti tra Comuni differenti in zona arancione concessa ai cacciatori, scrivendo un'amaca dal titolo "La doppietta rende liberi". Ecco, nel nostro piccolo rileviamo che anche la "seconda casa", intesa come "abitazione" verso cui far rientro, è decisamente un bel lasciapassare, o se si preferisce che pure la doppia casa rende liberi.

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