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Cronaca Centro storico / Piazza Bra

Sanzioni da 400 a 1.000 euro per chi viola il divieto di spostamenti: il Viminale chiarisce

Altro che "svista clamorosa" del Governo, le sanzioni ci sono e sono anche molto salate

Nelle scorse ore in un articolo a firma di Francesco Clementi apparso su Il Sole24Ore veniva sostenuta la tesi che il decreto-legge relativo al divieto di spostamenti tra Regioni diverse relativo al periodo tra il 21 dicembre 2020 ed il 6 gennaio 2021, oltre a quelli per Natale, Santo Stefano ed il primo dell'anno, non avrebbe previsto alcuna sanzione. In sostanza il Governo sarebbe, secondo tale tesi, incappato in una clamorosa svista.

Il Viminale è dunque dovuto intervenire ufficialmente per smentire tale ipotesi giornalistica, e lo ha fatto con una circolare ai prefetti inviata ieri a firma del capo di Gabinetto del ministero dell'Intero, Dott. Bruno Frattasi: «Con riferimento al Dpcm in oggetto - si legge nella circolare del Viminale - è emersa su alcuni organi d’informazione la questione riguardante l’asserita mancanza di disposizioni che prevedano l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per i casi di inosservanza dei divieti di spostamento introdotti con l’articolo 1, comma 4, di detto provvedimento». 

La circolare quindi chiarisce così le cose: «Al riguardo, si precisa che la suddetta tesi non tiene conto che la norma cardine del sistema regolatorio delle misure di contenimento della diffusione del virus è - e continua ad essere - l’articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Detta norma è, infatti, richiamata dall’articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 158/2020, ai sensi del quale il Dpcm 3 dicembre 2020, in attuazione dell’art. 2 del citato decreto-legge n. 19/2020, ha contemplato una serie di misure di contenimento della pandemia. Alle condotte poste in essere in violazione di tali misure, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 4 dello stesso decreto legge n. 19/2020. Ora, - si conclude la circolare del Viminale - non può esservi dubbio che tra tali misure, a cui si correla il quadro sanzionatorio, debba essere ricompresa anche quella che limita gli spostamenti sull’intero territorio nazionale per il periodo natalizio».

Quali sono dunque le sanzioni previste? L'articolo 4 del Testo del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, coordinato con la legge di conversione 22 maggio 2020, n. 35 dispone che «salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento», è punito con «la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo la sanzione prevista dal primo periodo è aumentata fino a un terzo».

La sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro può beneficiare di una riduzione del 30% se si provvede al pagamento entro 5 giorni (280 euro). Scatta però il reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale, previsto dall'articolo 495 del codice penale e punito con la reclusione da 1 a 6 anni, nel caso in cui, nelle ipotesi in cui debba essere presentata, l'autocertificazione sugli spostamenti non sia veritiera.

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