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Martedì, 16 Aprile 2024
Cronaca Centro storico / Piazza Bra

Veneto in zona bianca dal 7 giugno: tutte le nuove regole, come cambia la vita da lunedì prossimo

Sparisce il coprifuoco che resta però valido in area gialla: dai bar e ristoranti alle misure per gli spostamenti e tutte le altre novità in arrivo con la zona bianca

Cresce l'attesa a Verona e in tutto il Veneto per l'arrivo dell'agognata zona bianca. Da oggi, lunedì 31 maggio, ad essere entrate ufficialmente nell'area con meno restrizioni possibili sono tre Regioni italiane: il Friuli Venezia-Giulia, il Molise e la Sardegna. Con il monitoraggio di venerdì 4 giugno toccherà anche al Veneto che diverrà così zona bianca da lunedì 7 giugno 2021.

Cosa cambia rispetto all'area gialla? Moltissime cose a cominciare dal fatto che sparisce di colpo il "coprifuoco". In linea generale si può dire che potranno riprendere tutte le attività economiche e che le regole da rispettare saranno fondamentalmente solo quelle legate all'obbligo di indossare la mascherina, sia all'aperto che al chiuso (salvo che nelle abitazioni private), nonché di evitare assembramenti. Oltre a ciò mancano ancora ad oggi protocolli per la ripresa delle attività di "ballo" nelle discoteche, così come da approfondire è il tema degli spostamenti da zona bianca a zona gialla, in relazione anche alla cosiddetta visita a casa di parenti o amici e del coprifuoco che, fino al 21 giugno, sarà vigente nelle Regioni zona gialla. Di seguito riassumiamo dunque le principali misure valide per la zona bianca.

Coprifuoco

Il divieto di circolazione in orario serale e notturno (salvo motivi di lavoro, necessità o salute) non è vigente nella zona bianca. Questo significa che gli spostamenti sono liberi a tutte le ore se si circola all'interno di una Regione zona bianca oppure spostandosi da e verso un'altra Regione zona bianca (anche eventualmente transitando su territori di Regioni zona gialla, arancione o rossa). Allo stesso modo, poiché le attività dei locali della ristorazione erano state subordinate in zona gialla agli orari dei divieti sugli spostamenti, entrando invece una Regione in zona bianca i relativi locali potranno restare aperti ed essere frequentati senza tenere più conto di tali limitazioni orarie.

Tuttavia, se ci si sposta da una zona bianca ad una Regione zona gialla, in quest'ultima il coprifuoco sussisterà ancora fino al 21 giugno e dunque andrà ugualmente rispettato. Facciamo un esempio concreto per capire: se dal 7 giugno il Veneto sarà zona bianca, è invece certo che la Lombardia resterà in zona gialla almeno un'altra settimana. Nel caso vogliate fare una visita ad un parente o amico che abiti in Lombardia, anche con il Veneto zona bianca, sarete comunque tenuti a rientrare a casa vostra, cioè compiere il viaggio di ritorno con spostamento nel tratto di strada "lombardo-giallo" prima dello scoccare del coprifuoco. In tal senso, giova ricordare che proprio dal 7 giugno è previsto un ulteriore slittamento dell'orario del coprifuoco che, in zona gialla, inizierà a partire dalle ore 24 (e non più dalle 23). Questo fino al 21 giugno, quando invece la misura sarà del tutto abolita anche in zona gialla.

Spostamenti

Il governo riassume così le regole sugli spostamenti in zona bianca: «A chi si trova in zona bianca sono consentiti i seguenti spostamenti:

  • senza limiti relativi agli orari o ai motivi dello spostamento, verso altre località della zona bianca;
  • senza limiti di orario, verso tutto il territorio nazionale, se lo spostamento avviene per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
  • verso località della zona gialla, senza doverne giustificare il motivo, nel rispetto delle specifiche restrizioni di orario previste per gli spostamenti in zona gialla e di quelle relative agli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate;
  • verso tutto il territorio nazionale, se la persona che si sposta è in possesso di una "certificazione verde Covid-19" valida, nel rispetto delle specifiche restrizioni di orario previste per gli spostamenti nella zona di destinazione».

La visita a casa

Come si è appena visto, in zona bianca la circolazione è totalmente libera. Dunque, anche le visite a casa di amici o parenti non sono soggette a restrizioni di alcun tipo. Queste ultime, però, compaiono come già evidenziato se la visita a casa la si fa a qualcuno che viva in zona gialla. In area gialla, infatti, è ancora previsto che fino al 15 giugno (Art. 2 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52) gli spostamenti verso le case abitate si compiano una sola volta al giorno, per un massimo di 4 persone e nel rispetto dei limiti orari imposti dal coprifuoco (che, come detto, in zona gialla dal 7 giugno sarà attivo dalle ore 24 alle 5 del giorno dopo). Quindi, se anche con il Veneto in zona bianca deciderete di fare una vista a casa in una Regione zona gialla (ad esempio la Lombardia), dovrete rispettare tali disposizioni, mentre non ci sono regole da seguire se la visita a casa la si fa nella propria Regione zona bianca oppure in un'altra Regione zona bianca (ad esempio il Friuli Venezia-Giulia).

Obbligo delle mascherine

Così come spiegato dal governo, «i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) devono essere obbligatoriamente indossati sia quando si è all’aperto, sia quando si è al chiuso in luoghi diversi dalla propria abitazione, fatta eccezione per i casi in cui è garantito l’isolamento continuativo da ogni persona non convivente». Tutto questo resta valido anche in zona bianca. 

Ciò significa che se il 7 giugno con il Veneto area bianca decido di fare una passeggiata in via Mazzini a Verona dove è impossibile garantire l'«isolamento continuativo da ogni persona non convivente», avrò comunque l'obbligo di mantere indossata la mascherina. Al contrario, se mi trovo a passeggiare in solitudine o con persone conviventi sulle Torricelle senza nessun'altra persona attorno, in questo caso la mascherina potrò anche non indossarla (avendo però l'obbligo di portarla con me pronta all'uso), proprio poiché nella circostanza risulterebbe «garantito l’isolamento continuativo da ogni persona non convivente».

Attività di ristorazione

In zona bianca decade il limite dei quattro commensali al massimo seduti insieme allo stesso tavolo in un locale della ristorazione. Questo poiché le uniche disposizioni da seguire sono quelle previste dalle linee guida per le "riaperture" che sono state aggiornate e pubblicate dalla Conferenza delle Regioni e che al loro interno non fanno e non hanno mai fatto riferimento a tale limitazione (prevista invece per l'area gialla dal Dpcm 2 marzo 2021 cui fa riferimento il decreto-legge 22 aprile). Riportiamo ora di seguito i punti e le regole previste per la ripresa delle attività nei locali della ristorazione, a colazione, pranzo, aperitivo e cena, insomma in qualsiasi occasione, così come all'aperto che al chiuso: 

  • «Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità».
  • «Definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d’aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita».
  • «Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura >37,5 °C».
  • «Rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno».
  • «Adottare misure al fine di evitare assembramenti al di fuori del locale e delle sue pertinenze».
  • «Negli esercizi che somministrano pasti, raccomandare l’accesso tramite prenotazione e mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato per un periodo di 14 giorni. È comunque consentito l’accesso, anche in assenza di prenotazioni, qualora gli spazi lo consentano, nel rispetto delle misure di prevenzione previste. In tali attività non possono essere continuativamente presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere».
  • «In tutti gli esercizi: 
  1. disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio) e di almeno 1 metro di separazione negli ambienti all’aperto (giardini, terrazze, plateatici, dehors), ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tali distanze possono essere ridotte solo con barriere fisiche di separazione, avendo cura che le stesse non ostacolino il ricambio d’aria;
  2. i clienti dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie in ogni occasione in cui non sono seduti al tavolo;
  3. favorire la consultazione online del menu tramite soluzioni digitali, oppure predisporre menu in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l’uso, oppure cartacei a perdere;
  4. al termine di ogni servizio al tavolo, assicurare pulizia e disinfezione delle superfici».
  • «Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l’ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio)».
  • «Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici, dehors), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro».
  • «Per la consumazione al banco assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio), ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale».
  • «È possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, l’obbligo del mantenimento della distanza e l’obbligo dell’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. La modalità self-service può essere eventualmente consentita per buffet realizzati. esclusivamente con prodotti confezionati in monodose. In particolare, la distribuzione degli alimenti dovrà avvenire con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali; dovranno essere altresì valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l’accesso al buffet».
  • «Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti, prima di ogni servizio al tavolo».
  • «È obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria».
  • «La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo».
  • «Sono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra giocatori dello stesso tavolo e di almeno 1 metro tra tavoli adiacenti (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio). Nel caso di utilizzo di carte da gioco è raccomandata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi».

Scarica le Linee Guida ripresa attività economiche - 29 maggio 2021

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