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Cronaca Centro storico / Piazza Bra

Zona arancione per un giorno: riaprono negozi, mobilità libera dentro il Comune

Lunedì 4 gennaio l'Italia è zona arancione: il ripasso di tutte le regole

Quest'oggi, lunedì 4 gennaio 2021, in quanto giorno feriale ai sensi del decreto-legge "Natale" l'Italia vede applicarsi sull'intero suo territorio nazionale la normativa prevista dal Dpcm dello scorso 3 dicembre all'Art. 2, vale a dire le misure previste per la cosiddetta "zona arancione". Domani e mercoledì, invece, essendo il 6 l'epifania e dunque un giorno festivo, saranno invece in vigore le norme della "zona rossa". Ma occupiamoci dell'oggi, poiché si sa che del doman non v'è certezza, soprattutto se qualcuno si azzardasse a chiedere cosa succederà il 7, l'8, il 9 ed il 10 gennaio e via di seguito.

Le regole della zona arancione

Lunedì 4 gennaio 2021 tutta Italia è "zona arancione".

Gli spostamenti

Cercheremo di essere rapidi, per quanto la normativa sulla zona arancione modificata dal decreto-legge "Natale" per il periodo dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, sia indubbiamente la più complessa. È infatti opportuno anzitutto ricordare che, la zona arancione del Dpcm 3 dicembre non prevede di per sé le deroghe sulla "visita a casa" così come quella per i "piccoli Comuni" degli spostamenti nel raggio di 30 chilometri, entrambe misure introdotte tramite il decreto-legge citato e che dunque, salvo una proroga che ad oggi appare però abbastanza probabile, si esauriranno il 6 gennaio. 

Nella zona arancione di oggi sono vietati gli spostamenti tra Comuni diversi anche se interni ad una stessa Regione, salvo motivi di lavoro, situazioni di necessità o salute, ma anche qualora si debba usufruire di servizi o attività non sospesi e però indisponibili nel proprio Comune. Questo ha delle dirette conseguenze in materia di attività sportiva individuale, ad esempio, come vedremo meglio in seguito. All'interno del proprio Comune ci si può però spostare, sempre nel rispetto dell'orario di coprifuoco (22-5), in modo totalmente libero e, quindi, senza necessità di compilare l'autocertificazione sugli spostamenti. Questo implica che sia anche possibile dentro il proprio Comune fare visita a casa a chi si vuole ed in quanti si vuole: non c'è infatti il limite delle "due persone" se si va in un'abitazione privata situata all'interno del proprio Comune durante i giorni di zona arancione. Questo proprio perché in zona arancione la mobilità interna al Comune è libera e dunque non vi è bisogno alcuno di richiamarsi alla deroga della "visita a casa" per andare a trovare parenti o amici (a meno che si vada fuori dal proprio Comune). Restano ovviamente i divieti di assembramento e di organizzare feste in luoghi all'aperto o al chiuso.

Il coprifuoco

Dalle 22 alle ore 5 del mattino dopo è vietato circolare in strada, anche all'interno del proprio stesso Comune, salvo che per motivi di lavoro, necessità o salute. Tutte le attività, comprese passeggiate o attività sportiva, debbono essere svolte tra le 5 del mattino e le 22 della sera. Se siete un lavoratore di una pizzeria che fa asporto fino alle 22, potete però naturalmente rincasare anche alle 23 poiché nel vostro caso sussiste una "comprovata esigenza lavorativa" che potete autodichiarare. Ma questo, si badi bene, vale anche per il cliente della pizzeria, il quale ha diritto di acquistare una pizza d'asporto anche alle ore 21.45, essendo la vendita d'asporto consentita fino alle 22. Se poi la casa del cliente dista mezz'ora dalla pizzeria e questi venisse fermato alle ore 22.05, nel suo caso sussisterebbe perfettamente, sia per lo spostamento d'andata che per il ritorno, una "situazione di necessità", cioè l'esigenza di acquistare una pizza e, dunque, gli sarebbe consentito concludere il suo spostamento anche in orario di "coprifuoco" tornando infine a casa. Come spiegato altrove, non c'entra alcunché in questo caso il «rientro alla residenza, domicilio od abitazione».

Negozi tutti aperti

Gli esercizi commerciali riaprono tutti, senza distinzioni. Sono dunque raggiungibili da chiunque i negozi, mantenendo sempre il "principio di contiguità": se devo compiere un acquisto, mi reco nel negozio a me più vicino. Se però ad esempio per fare la spesa vi è un supermercato che presenta prezzi più convenienti, le Faq del governo autorizzano persino lo spostamento fuori dal proprio Comune verso un altro contiguo. In generale, inoltre, se il nostro Comune non dispone di un punto vendita, è lecito spostarsi anche fuori Comune per soddisfare la propria esigenza nel luogo più vicino dove ciò sia appunto possibile. Così la Faq del governo per la zona arancione: «Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito».

Bar, ristoranti, pasticcerie, etc.

Le attività di ristorazione possono solo effettuare il servizio di consegna a domicilio senza alcuna limitazione, oppure il servizio d'asporto tra le 5 e le 22 con però il divieto di consumazione nelle vicinanze per tutti i clienti. 

Attività motoria ed attività sportiva

L'attività motoria, vale a dire ad esempio la semplice passeggiata a piedi per sgranchirsi le gambe, è consentita sempre nel rispetto degli orari di coprifuoco, così come è consentito l'uso della bicicletta entro gli stessi limiti orari. 

Per ciò che riguarda invece l'attività sportiva individuale, è bene ricordare anzitutto che chi la compie deve sempre garantire due metri di distanza dalle altre persone, oltre che rispettare sempre gli orari di coprifuoco per svolgerla. Il governo ha però recentemente chiarito in modo esplicito in una Faq che l'attività sportiva individuale può essere svolta anche in un Comune diverso qualora il proprio non lo consenta per una indisponibilità fattuale del luogo dove svolgerla. È l'esempio del campo da tennis che, se non è presente nel proprio Comune, nei giorni di zona arancione è possibile raggiungerlo in un altro a noi più vicino dove appunto poter giocare a tennis, in quanto attività non sospesa.

Altresì il governo ha chiarito che è sempre possibile in zona arancione (e persino in zona rossa), nel corso di svolgimento di attività sportiva individuale, transitare attraverso Comuni differenti dal proprio, cioè spostarsi tra Comuni diversi, purché però lo spostamento resti finalizzato alla sola attività sportiva individuale e si concluda poi nel Comune di partenza. Ciò vale, evidentemente, per chiunque voglia correre oppurre compiere una biciclettata sportiva, cioè attività sportive individuali che, in se stesse, implichino uno spostamento. 

Discorso a parte, infine, per le attività di caccia e pesca che il governo in una Faq ufficiale dedicata alla zona arancione ha chiarito si possano svolgere solo all'interno del proprio territorio comunale (mentre in zona rossa sono semplicemente vietate).

La deroga della "Visita a casa"

Come già visto la visita in un'abitazione privata dentro il proprio territorio comunale non è soggetta ad alcuna norma, salvo quella degli orari di "coprifuoco". Quest'oggi vale poi la deroga prevista dal decreto-legge "Natale" che consente a chiunque di fare uno spostamento al giorno, tra le ore 5 e le 22, nei limiti di due persone, verso un'abitazione privata situata all'interno della propria Regione. La deroga è valida sia per i giorni arancioni che per quelli rossi, indistintamente, ed il decreto-legge parla solo di «abitazione privata», non di congiunti o parenti. Ciò lo sottolineiamo poiché ci sono giunte segnalazioni di cittadini fermati ai quali sarebbe stato detto che nei giorni rossi è possibile fare visita a casa solo dei propri parenti. Niente di più falso. La visita a casa è una deroga che, da decreto-legge, vale tanto in zona arancione quanto in zona rossa e consente di spostarsi, una volta al giorno nel rispetto del coprifuoco, verso una qualsiasi «abitazione privata» ubicata ovunque nell'intera propria Regione, indipendentemente da chi ci viva dentro questa abitazione, si tratti cioè di amici, parenti od anche sconosciuti. 

La deroga dei 30 chilometri per i piccoli Comuni

Chi vive in un Comune con popolazione compresa entro i 5 mila abitanti può legittimamente spostarsi entro un raggio di 30 chilometri durante i giorni di zona arancione nel periodo fino al 6 gennaio, cioè di fatto ormai solo oggi (lunedì 4 gennaio). Poi questa deroga dovrebbe essere rinnovata, ma si attende il nuovo provvedimento del governo. Semplificando al massimo, chi vive in un piccolo Comune può uscire non solo dal territorio del proprio Comune, ma persino varcare il confine regionale se il suo spostamento si compie entro il raggio dei 30 chilometri. Ciò che però non può fare l'abitante del piccolo Comune che decida di far valere la deroga dei "30 chilometri", è di spostarsi verso un Comune che sia capoluogo di provincia. Quest'ultima limitazione, evidentemente, non vale però per chi invece, pur abitando in un Comune con meno di 5 mila abitanti, decida di spostarsi da esso facendo valere la deroga della "visita a casa" che, come visto poc'anzi, consente a chiunque di spostarsi una volta al giorno per raggiungere un'abitazione privata situata ovunque all'interno della propria Regione, dunque anche in una città capoluogo di provincia. 

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