rotate-mobile
Martedì, 16 Aprile 2024
Cronaca Centro storico / Piazza Bra

L'Italia è zona arancione. Spostamenti, negozi, visita a casa: tutte le regole e i divieti in vigore

Le norme valide dal 28 al 30 dicembre e poi il prossimo 4 gennaio: ci sono delle sorprese

Il decreto-legge cosiddetto "Natale" prevede che per i giorni feriali compresi nel periodo dal 24 dicembre fino al 6 gennaio, sull'intero territorio nazionale si applichino le misure previste dall'Art. 2 del Dpcm dello scorso 3 dicembre 2020. Traducendo, ciò significa che da oggi, lunedì 28 dicembre fino a mercoledì 30 dicembre compreso, saranno in vigore le regole della zona arancione. Dopo questi tre giorni, dal 31 dicembre tornerà la zona rossa (qui potete consultare la normativa dedicata) fino al 3 gennaio, mentre lunedì 4 gennaio sarà ancora zona arancione per poi ritrovarci tutti in zona rossa martedì 5 e mercoledì 6 gennaio 2021. 

Come funziona la "visita a casa" di parenti e amici nei giorni di zona rossa o zona arancione

I giorni di zona arancione

I giorni in cui l'Italia sarà zona arancione sono dunque i seguenti: 28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021

Gli spostamenti

La mobilità in zona arancione, oltre che vietata in entrata e in uscita dalle Regioni (salve le deroghe per lavoro, necessità e salute), subisce in termini generali un'ulteriore limitazione a livello intercomunale. Questo significa che gli spostamenti tra Comuni diversi sono vietati, anche se Comuni interni ad una stessa Regione, salvo sempre le canoniche motivazioni delle esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute. A queste ragioni eccettuative che consentono di spostarsi, tuttavia, si aggiungono nel Dpcm all'Art. 2 dedicato alla zona arancione anche i «motivi di studio», ma soprattutto la seguente ulteriore motivazione: «Per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune».

Quest'ultimo punto, in breve, indica per chiunque abiti in un Comune che non abbia al suo interno un certo tipo di negozio o un centro di servizi (ufficio postale, Inps, assistenza fiscale, etc.), i quali risultino aperti secondo le norme ma appunto siano fattualmente indisponibili nel proprio Comune, di spostarsi anche in un differente Comune per poter soddisfare la sua necessità. Qualsiasi altro Comune? No, perché anche in zona arancione vige sempre il principio generale della massima vicinanza, o "principio di contiguità", enucleato in una precedente circolare ai prefetti: se nel mio Comune non c'è un supermercato disponibile, oppure una libreria, o un vivaio, potrò sì spostarmi in un altro Comune, ma solo nel Comune a me più vicino dove sia presente il tal negozio che mi consenta di soddisfare la mia esigenza. 

Se gli spostamenti tra Comuni diversi sono vietati in zona arancione, salve le deroghe, al contrario la mobilità all'interno del proprio Comune di residenza, domicilio o abitazione è libera. Ci si muove quindi dentro il proprio Comune anche senza avere una motivazione valida, sempre però rispettando gli orari del "coprifuoco" (22-5). Questo significa che nel proprio Comune è consentito spostarsi senza autocertificazione ed anche per puro piacere: potete insomma andare a zonzo senza dover rendere conto ad alcuno. Il che, come vedremo, ha degli effetti sul tema della cosiddetta "visita a casa". Possibile non significa consigliato, poiché in linea generale è sempre «fortemente raccomandato» limitare gli spostamenti a quelli necessari. 

Il coprifuoco

In zona arancione resta in vigore come per le altre aree di rischio (gialla e rossa), il cosiddetto "coprifuoco" che va dalle ore 22 alle ore 5 del mattino seguente di ogni giorno. Bisogna intendersi su cosa questo significhi: è possibile fare il rientro alla residenza, domicilio o abitazione dopo le ore 22 a seguito di una "visita a casa" presso un parente? La risposta è "no". Dopo le ore 22 è in vigore un vero e proprio «divieto di spostamento in orario serale e notturno», per riprendere l'espressione contenuta nella recente circolare ai prefetti del 22 dicembre.

Il governo sul punto specifico ha chiarito bene le cose in una Faq ufficiale: Se si va a casa di parenti o amici, nel rispetto dei limiti e degli orari previsti dalla normativa, si deve comunque rispettare il cosiddetto "coprifuoco"? O si può rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione in qualsiasi momento? Questa è la risposta netta che viene data dal governo: «Il rientro a casa dopo essere andati a trovare amici o parenti deve sempre avvenire tra le 5 e le 22 (il 1° gennaio 2021 tra le 7 e le 22), sia nei giorni "rossi" che in quelli "arancioni". I motivi che giustificano gli spostamenti tra le 22 e le 5 restano esclusivamente quelli di lavoro, necessità o salute». In sostanza, se fate visita alle ore 17 ai vostri genitori e vi fermate a cena, poi non potete partire da lì alle 22.30 ed appellarvi al rientro alla residenza. Scattate le ore 22, la circolazione in strada è giustificata solo per lavoro, necessità o salute. 

I negozi sono tutti aperti

Come viene riassunto in modo efficace da una Faq ufficiale del governo, per la zona arancione «non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili». Questo banalmente significa che i negozi possono tutti restare aperti e, dunque, essere raggiunti dai clienti, ovviamente nel rispetto del divieto di mobilità tra Comuni diversi, pur con relative deroghe appena viste e che poi vedremo ancora. La stessa Faq del governo, inoltre, specifica che «nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole».

Bar, ristoranti: solo asporto e domicilio

Al contrario degli esercizi commerciali, per i locali dediti alla ristorazione anche nei giorni di zona arancione resta la forte restrizione del divieto di effettuare servizio al tavolo. Bar e ristoranti sono però aperti, poiché è sempre consentito senza limiti di orario il servizio di consegna a domicilio, così come è possibile il servizio d'asporto, ma solo tra le ore 5 e le 22 (cioè nel rispetto del "coprifuoco").

Attività motoria nel proprio Comune, ma l'attività sportiva anche fuori

Attenzione, poiché finalmente il governo ha fatto la dovuta chiarezza sul tema dell'attività sportiva individuale e per molti la cosa costituirà una grossa sorpresa. Anzitutto, ricordiamo che in zona arancione si può uscire per fare attività motoria rispettando gli orari di "coprifuoco" e i vincoli sugli spostamenti, quindi in generale si può fare una passeggiata all'interno del proprio Comune e nel rispetto degli orari di "coprifuoco" tra le 5 e le 22. Se al vostro cane scappa la pipì alle ore 23 o alle 4 del mattino, il "coprifuoco" non vale, potete uscire e portarlo fuori, basta «evitare gli assembramenti».

Il vero tema è tuttavia quello dell'attività sportiva: chiarito che si possa fare solo a livello individuale e mantenendo i due metri di distanza dagli altri, la domanda che molti si sono posti è se si possa o meno uscire dal proprio Comune facendo attività sportiva. La risposta, forse sorprendente per alcuni, è "sì". Ad alcune condizioni però. Ad esempio non si può uscire dal proprio Comune per praticare l'attività venatoria o la pesca dilettantistica e sportiva (in merito vi è una Faq apposita del governo che dichiara tali attività possibili «solo nell'ambito del proprio Comune»).

Tuttavia, proprio come per i negozi o i centri servizi, se nel vostro Comune manca il luogo dove poter praticare un'attività sportiva specifica allora vi potete spostare in un altro Comune. La nuova Faq chiarificatoria del governo fa l'esempio del tennis: «È possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5 alle 22, per fare attività sportiva in quella località qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune (per esempio, nel caso in cui non ci siano campi da tennis)». E non è tutto, poiché anche per chi ama la corsa o la bicicletta è consentito spostarsi tra Comuni diversi durante lo svolgimento dell'attività sportiva, a patto che tale spostamento non implichi altre finalità e che si concluda sempre nel Comune di partenza. In sostanza, potete da Verona arrivare a Bardolino in bicicletta e fare ritorno, ma nel mezzo, a Bardolino, non vi potete fermare per fare acquisti in un negozio che sarebbe già presente a Verona. La Faq del governo lo chiarisce così: «Inoltre è possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza».

I piccoli Comuni e la deroga dei 30 chilometri

Il decreto-legge "Natale" ha istituito una deroga speciale per quelli che ormai vengono definiti i "piccoli Comuni", cioè in sostanza tutti quei Comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti. Per chi abita in questa tipologia di Comuni, solo nei giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio 2021 (non in generale nella zona arancione) vale la seguente regola: è consentito spostarsi «per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia».

Questo significa che se abitate in un Comune con meno di 5 mila abitanti, potete uscire dal vostro confine comunale fino a un raggio massimo di 30 chilometri, raggiungendo un qualunque altro Comune, purché non sia però un capoluogo di Provincia. Lo spostamento nel raggio di 30 chilometri a partire da un "piccolo Comune" è però, nei giorni specifici appena indicati, assolutamente libero, non richiede cioè alcuna motivazione particolare, ma bisogna pur sempre rispettare gli orari di "coprifuoco". Se abitate in un "piccolo Comune" situato al confine con un'altra Regione, la deroga dei 30 chilometri vi consente persino di spostarvi verso un altro Comune di una Regione diversa dalla vostra, purché però non si tratti di un Comune capoluogo di Provincia. In una Faq ufficiale del governo, inoltre, viene specificato che nelle giornate del «28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021» non solo sono consentiti gli «spostamenti per turismo» all'interno del proprio Comune, ma anche è possibile spostarsi per turismo «dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai confini del Comune, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di Provincia».   

La visita a casa di parenti e amici nei giorni arancioni

Come noto il decreto-legge "Natale" ha istituito una deroga speciale al divieto di spostamenti che è valida tutti i giorni dal 24 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021. Si tratta della possibilità di fare visita a parenti o amici presso la loro abitazione privata, una sola volta al giorno, in una casa ubicata all'interno della propria Regione di riferimento, nel rispetto degli orari di "coprifuoco" e «nei limiti di due persone, ulteriori a quelle ivi già conviventi». Sull'ambiguità di quest'ultima espressione ci si è già soffermati (qui trovate l'articolo dedicato), mentre ora ci concentriamo sul funzionamento della "visita a casa" durante i giorni di zona arancione. La prima cosa da porre in evidenza è la seguente: il decreto-legge istituisce la deroga della "visita a casa" per tutti i giorni del periodo tra il 24 dicembre ed il 6 gennaio, quindi sia per i giorni rossi che per quelli arancioni. In secondo luogo, il decreto-legge stabilisce che l'abitazione privata prescelta per compiere lo spostamento deve essere individuata tra quelle situate all'interno della propria Regione, la casa cioè del nostro amico o parente cui andiamo a fare visita deve essere «ubicata nella medesima Regione». Questa limitazione territoriale vale sia nei giorni rossi che nei giorni arancioni, ma soprattutto vale per chiunque, cioè sia che si tratti di un abitante di un Comune grande sia che si tratti di un abitante di un "piccolo Comune".

Sottolineiamo tutto questo, poiché nelle giornate arancioni potrebbe sorgere più di un dubbio: se abito in un "piccolo Comune", posso fare visita ad un parente che vive nella mia Regione ma in un altro Comune distante più di 30 chilometri dal mio? La risposta è assolutamente "sì", perché la deroga della "visita a casa" consente di fare visita a chiunque purché abiti all'interno della propria Regione di partenza. Altro dubbio: se abito in un "piccolo Comune", posso fare la visita a casa a un parente che abita in un capoluogo di provincia? Anche in questo caso la risposta è assolutamente "sì", poiché la deroga dei 30 chilometri va sempre tenuta distinta dalla deroga della "visita a casa" e non può in alcun caso funzionare da limitazione per chi abiti in Comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti. Quel che la disposzione dei "30 chilometri" per chi abita in un "piccolo Comune" consente di fare, è invece ad esempio di raggiungere un parente che viva fuori Regione, ma nel raggio di 30 chilometri, purché in questo caso, e solo in questo caso, non in un capoluogo di Provincia. In quest'esempio specifico, chi si sposta fuori Regione entro i 30 chilometri fa valere questa deroga specifica anche se nei fatti compie una "visita a casa" e, dunque, rispetta le prescrizioni relative alla deroga dei "30 chilometri". Ma se, invece, un abitante di un piccolo Comune vuole appellarsi alla deroga della "visita a casa", può raggiungere un parente o amico che viva ovunque all'interno della sua stessa Regione (non fuori da essa) e, dunque, rispetta le prescrizioni relative alla deroga della "visita a casa".

In zona arancione, inoltre, la cosidetta "visita a casa" è possibile all'interno del proprio Comune. In realtà, nel caso specifico non è nemmeno richiesto di far valere la deroga della "visita a casa", poiché essendo la mobilità interna al proprio Comune libera, semplicemente ci si può spostare, sempre nel rispetto degli orari di "coprifuoco", per andare a trovare parenti o amici senza nemmeno dover presentare alcuna autocertificazione od avere valide motivazioni. Questo, banalmente, significa ad esempio che per chi vuole fare una visita a casa di amici o parenti in un'abitazione privata all'interno del proprio Comune, durante i giorni di zona arancione tra il 24 dicembre ed il 6 gennaio, non è nemmeno necessario rispettare il vincolo dellle «due persone» che si spostano. Fatti salvi i divieti di assembramento e di fare feste, ma se un nucleo familiare di cinque persone volesse raggiungere una casa privata nel proprio stesso Comune per salutare dei parenti, durante i giorni di zona arancione, potrebbe farlo senza nemmeno dover compilare l'autocertificazione, cioè senza doversi appellare alla deroga della "visita a casa" e quindi senza doverne rispettare le prescrizioni. Durante i giorni di zona arancione, se le abitazioni private prescelte sono tutte interne al vostro Comune, potete fare visita a chi vi pare e quante volte vi pare durante lo stesso giorno, spostandovi anche in più di due persone, sempre nel rispetto però del coprifuoco. Anche in questo caso, che sia possibile non significa che sia consigliato.

Spostamenti verso le seconde case

Nell'intero periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, quindi anche in tutti i giorni in cui l'Italia è definita zona arancione, «gli spostamenti di un nucleo familiare convivente verso le seconde case sono sempre consentiti, dalle 5 alle 22, all’interno della propria Regione e sempre vietati verso le altre Regioni». La Faq del governo specifica in merito che «è consentito lo spostamento verso la seconda casa, anche se intestata a più comproprietari, di un solo nucleo familiare convivente».

Le altre principali limitazioni

In zona arancione sono poi previsti le seguenti restrizioni generali:

  • Restano chiusi piscine, palestre e centri benessere.
  • Gli impianti sciistici sono chiusi per gli sciatori amatoriali.
  • Chiusi musei e mostre, teatri, cinema e sale da concerto.
  • Sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo (anche nei bar e nelle tabaccherie).
  • Chiuse sale da ballo e discoteche. 
  • Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.

In Evidenza

Potrebbe interessarti

L'Italia è zona arancione. Spostamenti, negozi, visita a casa: tutte le regole e i divieti in vigore

VeronaSera è in caricamento