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Venerdì, 19 Aprile 2024
Cronaca Centro storico / Piazza Bra

Passeggiate, località turistiche, mascherina tra obblighi e divieti: la nuova ordinanza di Zaia

Si può andare a fare la passeggiata sul lago o in Lessinia? Quando è obbligatoria la mascherina? Ci si può spostare tra Comuni diversi? L'ordinanza di Zaia in vigore da venerdì

Entrerà in vigore allo scoccare della mezzanotte di venerdì 13 novembre la nuova ordinanza regionale firmata oggi dal governatore del Veneto Luca Zaia. Si tratta di un provvedimento molto forte che, anzitutto, mira a dare un segnale preciso ai cittadini: da questa battaglia se ne esce insieme con l'aiuto di tutti. L'ordinanza sarà valida fino al 22 novembre 2020 e le multe per i trasgressori vanno da 400 a 1.000 euro.

Scarica l'ordinanza Regione Veneto Luca Zaia

Il presidente Zaia ha definito senza mezzi termini un «fallimento sociale» la necessità di provvedere a questa nuova ordinanza, poiché arrivare a stilare nuove restrizioni implica l'amara valutazione che, ad oggi, il senso di responsabilità collettivo non ha funzionato. L'ordinanza pone dei vincoli e fornisce delle precise indicazioni, istituendo anche nuove limitazioni, non senza prestare il fianco a possibili scappatoie, ma ad oggi le furberie non farebbero altro che avvicinare il tempo di restrizioni ancora più pesanti con il passaggio in fascia arancione o rossa, da un lato, ma anche peserebbero in modo drastico sulla tenuta del sistema ospedaliero. 

Le nuove norme in tutto il Veneto

L'ordinanza prevede anzitutto delle «misure di carattere generale» che vengono elencate alla lettera a).

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Obbligo mascherina

In particolare al punto a.1) si legge quanto segue:

«È obbligatorio l’uso corretto della mascherina al di fuori dell’abitazione, a eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità; nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un metro, salvo quanto disposto dai protocolli vigenti o da specifiche previsioni maggiormente restrittive; è altresì obbligatorio l’uso della mascherina in tutti i mezzi di trasporto pubblici ed in quelli privati in presenza di non conviventi».

In merito rispetto al Dpcm non vi sono grandi elementi di novità: si conferma l'obbligo dell'uso della mascherina all'esterno delle abitazioni, mentre non ha trovato spazio il proposito che Zaia in conferenza stampa aveva rivelato, cioè la richiesta di inserire l'obbligo di mascherina anche nelle case private in presenza di non conviventi. Fatte salve le deroghe per bambini di età inferiori ai sei anni e per l'attività sportiva e le altre già previste nel Dpcm, così come già previsto è l'obbligo in auto e sui mezzi pubblici. L'unico piccolo ma importante elemento di novità, è la specifica di tenersi a un metro di distanza dagli altri quando ci si abbassa la mascherina per fumare o consumare cibo e bevande nelle occasioni in cui è consentito farlo.

Passeggiate, attività motoria e sportiva: vietate le località turistiche

Il punto a.2) è sicuramente quello più innovativo e che segna un cambio di passo nelle restrizioni. Diciamo che è una via di mezzo tra il divieto di mobilità intercomunale previsto nella zona arancione e la libertà negli spostamenti (senza necessità di motivazione) prevista per la zona gialla dalle 5 alle 22. Il testo dell'ordinanza firmata da Zaia dispone quanto segue:

«È consentito svolgere attività sportiva, attività motoria e passeggiate all’aperto, presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività e in ogni caso al di fuori delle strade, piazze del centro storico della città, delle località turistiche (mare, montagna, laghi) e delle altre aree solitamente affollate, tranne che per i residenti in tali aree».

Mettiamola così: è stato scelto il modo più complesso possibile per formulare quello che è un "divieto", il che implica multe per chi lo trasgredisce nel caso di un controllo. Traducendo, il testo dell'ordinanza di Zaia ci dice sì che l'attività motoria, sportiva e le passeggiatte sono consentite, ma solo «presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili» e poi però aggiunge, «in ogni caso al di fuori delle strade, piazze del centro storico della città, delle località turistiche (mare, montagna, laghi) e delle altre aree solitamente affollate». L'unica eccezione che viene ammessa dall'ordinanza per l'attività motoria, sportiva e le passeggiate nei centri storici delle città, ma anche nelle «località turistiche (mare, montagna, laghi)» e nelle «altre aree solitamente affollate», è quella relativa ai «residenti in tali aree». Qualcuno potrebbe disquisire su quale sia una località turistica e quale invece non lo sia. Presa alla lettera, in attesa di eventuali FAQ della Regione o precisazioni, quel che si può dire è che nel dettato dell'ordinanza regionale di Zaia siano da considerarsi «località turistiche» tutto ciò che viene messo tra parentesi nella misura appena citata, cioè «mare, montagna, laghi»: ogni luogo di mare, ogni luogo di montagna, ogni luogo di lago.

In sostanza l'ordinanza vieta, o meglio afferma per induzione che non è consentito, raggiungere «località turistiche (mare, montagna, laghi)» presenti sul territorio veneto, per fare attività motoria, sportiva o passeggiate in «aree solitamente affollate». In queste località le uniche persone che possono fare tali attività sono i residenti stessi che lì ci vivono. Di fatto, un cittadino di Verona non può da venerdì prendere la propria auto per andare a passeggiare in Lessinia nel Comune di Bosco Chiesanuova o sul lungolago di Bardolino in «aree solitamente affollate», così come un turista padovano che venga in città a Verona non potrà farsi una semplice passeggiata in piazza Erbe attraversando via Mazzini o via Cappello.

Significa questo che il cittadino veronese non può andare in nessun caso a Bosco Chiesanuova ed il turista padovano non può in nessun caso entrare in via Mazzini a Verona? In realtà non è così, poiché l'ordinanza regionale al punto a.2) menziona soltanto «attività sportiva, attività motoria e passeggiate all’aperto», vale a dire delle attività senza ulteriori finalità. Ma se una ragazza veronese ha il fidanzato o un parente che abita a Bosco Chiesanuova e vuole andare a trovarli, può farlo? Tecnicamente l'ordinanza regionale non vieta tale spostamento, proprio perché la mobilità intercomunale non è soggetta a limitazioni di per se stessa, come avviene invece nelle zone arancioni.

Quello che non può fare la ragazza di Verona, è andare su un sentiero affollato della Lessinia per passeggiare col suo fidanzato dopo essere andata a trovarlo. Allo stesso modo, il turista padovano di cui sopra, se ha in via Mazzini a Verona un negozio nel quale deve andare per compiere un acquisto, è tecnicamente legittimato a percorrere la via ed entrare nell'esercizio commerciale. Quello che non può fare il turista in via Mazzini, ma che solo i residenti del centro storico di Verona possono continuare a fare, è la semplice passeggiata, il girondolare senza altra finalità dal fare appunto "due passi" in centro. È evidente che il senso dell'ordinanza di Zaia è quello di limitare la circolazione ed i flussi di turisti, anche quelli locali ed interni alle stesse province venete, per evitare che si riproducano gli assembramenti ed i sovraffollamenti dello scorso weekend.

Accesso negli esercizi commerciali

Al supermercato e nei negozi di generi alimentari, si potrà andare solo una persona per volta di ciascuna famiglia. Il punto a.3) dell'ordinanza dispone per l'esattezza quanto segue:

«L’accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone non autosufficienti o con difficoltà motorie ovvero minori di età inferiore a 14 anni».

Mercati all'aperto: serve un piano del Comune e la perimetrazione

Torna una precisa necessità di rispettare vincoli e normative in materia di mercati anche all'aperto. Come già durante la riapertura a seguito della prima ondata, i mercati dovranno essere perimetrati e sorvegliati (a Verona in parte già stava avvenendo). Ecco quanto dispone l'ordinanza regionale al punto a.4):

«È fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:

a) nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;

b) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;

c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;

d) applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell’allegato 9 del DPCM 3.11.2020»

Favorire accesso degli over 65 al mattino nei supermercati

Il punto a.5) dell'ordinanza firmata da Zaia «raccomanda fortemente» agli esercenti quanto segue: 

«È fortemente raccomandato agli esercenti di riservare l’accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita da parte dei soggetti con almeno 65 anni nelle prime due ore di apertura dell’esercizio stesso».

Niente educazione fisica e lezioni di canto

Il punto a.6) dell'ordinanza regionale dispone limitazioni per le scuole primarie e secondario di primo grado:

«A seguito di parere del Comitato Tecnico Scientifico nazionale, sono sospese nelle scuole di primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) le seguenti tipologie di insegnamento a rischio elevato: educazione fisica, lezioni di canto e lezioni di strumenti a fiato».

Somministrazione di alimenti e bevande solo seduti dalle ore 15

Il punto a.7) dell'ordinanza dispone una precisa limitazione del consumo di alimenti e bevande a partire dalle ore 15 solo da seduti al tavolo, sia dentro che fuori i locali. Da ricordare in merito come il Dpcm già di suo disponga il numero massimo di quattro persone (non conviventi) sedute allo stesso tavolo. 

«Dalle ore 15 fino alla chiusura dell’esercizio, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge esclusivamente con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, su posti regolarmente collocati».

Connesso al precedente vi è poi il punto a.8) che dispone:

«È vietata la consumazione di alimenti e bevande all’aperto su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi e secondo le modalità di cui al punto precedente».

Le misure dei giorni prefestivi

L'ordinanza di Zaia, oltre a misure di carattere generale che abbiamo appena visto, ne prevede altri valide in alcuni giorni della settimana.

Al punto b.1) del documento si legge:

«Nei giorni prefestivi le grandi e medie strutture di vendita, sia con un esercizio unico, sia con più esercizi, comunque collegati, ivi compresi i complessi commerciali e i parchi commerciali, sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole».

Le misure dei giorni festivi

Al punto b.2) del documento invece si legge:

«Nei giorni festivi è inoltre vietato ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari».

Raccomandata la vendita a domicilio

Il punto b.3 dell'ordinanza chiarisce infine che «la vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata».

Altre misure

Tra le altre disposizioni previste dall'ordinanza regionale spicca la rimodulazione «del trasporto pubblico locale, anche non di linea, per le modalità ferro, gomma e acqua, al fine di assicurare i servizi minimi di linea e quelli non di linea soddisfacendo l’effettiva domanda di trasporto».

Oltre a ciò, per quanto attiene alle competizioni sportive dei professionisti in Veneto, l'ordinanza di Zaia dispone che «gli sportivi partecipanti alla competizione e gli accompagnatori provenienti da altre Regioni accedono all’impianto sportivo purché muniti di certificazione dell’avvenuta effettuazione di test con esito negativo non anteriore a 72 ore precedenti rispetto alla competizione agonistica».

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