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Nuova ordinanza di Zaia: cibo d'asporto senza prenotazione, motociclismo è attività sportiva

Con un ulteriore provvedimento firmato il 4 maggio, il governatore del Veneto specifica le norme vigenti fino al 17 maggio: dalla spesa agli spostamenti, dal take away senza prenotazione ai ristoranti che diventano "mense" per i lavoratori, ecco tutte le novità

Il governatore del Veneto Luca Zaia con una scelta un po' a sorpresa ha emanato ieri, lunedì 4 maggio, una nuova ordinanza regionale (la numero 46) che di fatto reintegra tutti i punti della precedente ordinanza dedicata alla "Fase 2" (la numero 44), compiendo alcune aggiunte, esplicitazioni e rendendo il documento ancora più intellegibile e specifico.

Scarica l'ordinanza della Regione Veneto - 4 maggio-2020

Un'ordinanza sempre più "vademecum" per il cittadino che «sostituisce integralmente» la numero 44 e che avrà validità fino al 17 maggio incluso, quando a scadere sarà anche il Dpcm del 26 aprile che, fino ad allora, «per tutto quanto non previsto dalla presente ordinanza» continuerà a valere ovviamente anche in Veneto.

Tutti i provvedimenti dell'ordinanza di Zaia

  1. Spostamenti nel territorio regionale

Il punto chiarisce che i propri «congiunti» possono essere visitati solo in tutto il territorio regionale e ribadisce la definizione di «congiunti» sulla scorta del Dpcm. L'ordinanza chiarisce inoltre che tutti gli spostamenti all'interno dell'intera regione, dunque anche fuori dal proprio Comune, sono possibili se finalizzati all'acquisto di un qualsiasi prodotto venduto da un qualsiasi negozio aperto legittimamente. In punta di diritto, si può fare la spesa ovunque nell'intera regione, scegliendo il supermercato che si preferisce, si può acquistare una pianta in un qualsiasi garden del Veneto e si può andare in edicola per comprare il giornale anche in un Comune diverso dal proprio di residenza/domicilio, poiché in tutti questi casi gli spostamenti sono legittimi e giustificati da "situazioni di necessità": a stabilirlo è il Dpcm del 26 aprile, a chiarirlo definitivamente l'ordinanza di Zaia. In una recente Faq sulla "Fase 2" il governo, tuttavia, ha messo in evidenza che «di norma la spesa  deve farsi in esercizi ragionevolmente prossimi alla propria abitazione, pur non essendo più previsto il territorio comunale quale limite territoriale degli spostamenti; un maggior allontanamento è consentito solo in presenza di specifiche ragioni che lo rendano necessario».

«Le visite a congiunti sono ammesse in tutto il territorio regionale se riguardanti il coniuge, il partner convivente, il partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge) nonché le eventuali altre persone indicate nei chiarimenti pubblicati nel sito della Regione.

Gli spostamenti sono possibili mediante utilizzo di un mezzo di trasporto anche da parte di più conviventi.

Sono ammessi gli spostamenti per gli acquisti di beni e servizi di cui sia ammessa la vendita e la prestazione, anche al di fuori del comune di residenza (es. alimentari, ferramenta, autolavaggi e ogni altra attività economica di cui sia ammesso lo svolgimento)».

Resta inteso che per gli spostamenti al di fuori della regione Veneto continua a valere lo schema normativo fornito dal Dpcm del 26 aprile dove la questione è regolata dall'Art. 1 comma 1, lettera a) e di cui riassumiamo schematicamente il contenuto:

All'interno della regione dove ci si trova attualmente ci si può spostare per:

  • Comprovate esigenze lavorative
  • Situazioni di necessità
  • Motivi di salute

Gli spostamenti verso regioni diverse da quella dove ci si trova attualmente sono consentiti per:

  • Comprovate esigenze lavorative
  • Esigenze di assoluta urgenza
  • Motivi di salute

Scarica il Dpcm del 26 aprile 2020

  1. Distanziamento

Il punto resta invariato rispetto a prima e chiarisce che in auto, piuttosto che durante l'attività motoria o sportiva, le persone conviventi, cioè non i parenti o i «congiunti», ma le persone che fisicamente abitano nella stessa casa, non devono tra di loro rispettare il "distanziamento sociale". Questo perché sotto il profilo epidemiologico, due persone che vivono insieme costituiscono un "unicum".

«Il distanziamento non si applica tra persone conviventi».

  1. Misure di prevenzione generali nell'intero territorio regionale

L'ordinanza ribadisce l'obbligo della mascherina, di guanti o gel igienizzanti, ogni volta che si esce di casa. Il Dpcm ne prevederebbe l'uso solo sui mezzi pubblici e quando si entra negli esercizi commerciali, mentre in Veneto si applica dunque una norma più restrittiva, fatte salve le deroghe in auto per chi è convivente e per chi fa «attività motoria intensa».

«In tutti i casi di uscita dalla proprietà privata, è obbligatorio l’utilizzo di mascherina, o altro strumento di copertura di naso e bocca, e di guanti, o di liquido igienizzante. Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità. Per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l’uso di mascherina o copertura durante l’attività fisica stessa, mantenendo il distanziamento di metri due, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività medesima».

  1. Attività motoria e sportiva nel territorio regionale

La nuova ordinanza regionale su questo punto chiarifica molte cose, integrando ed esplicitando ciò che il Dpcm stabilisce: tali attività si possono svolgere ovunque all'interno della propria regione e per svolgerle ci si può spostare con mezzi privati o pubblici per raggiungere il luogo prescelto. Uno degli elementi di novità dell'ordinanza è l'inserimento esplicito dell'attività remiera, del motociclismo, del tiro a segno, delle attività sportive acquatiche e subacquee e varie altre tra quelle consentite.

«È consentito lo svolgimento individuale o con componenti del nucleo famigliare di attività sportiva o motoria quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, camminata, corsa, ciclismo, tiro con l’arco e a segno, equitazione, tennis, golf, pesca sportiva, canottaggio, l’attività remiera, il motociclismo, arrampicata sportiva, scialpinismo, attività sportive acquatiche, wind surf, attività subacquee, ecc.. Per ulteriori esemplificazioni e precisazioni si rinvia ai chiarimenti eventualmente pubblicati nel sito della Regione.

Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività, nei limiti del territorio regionale.

L’attività è ammessa anche con spostamento e svolgimento della stessa in coppia, nel rispetto delle norme di protezione personale, o con i conviventi.

È consentita l’attività motoria collegata all’accompagnamento di animali all’aperto».

In merito al motociclismo, la Regione Veneto ha ritenuto opportuno spiegare in un successivo "chiarimento" che non è possibile fare giri in moto liberamente per diletto e senza finalità, poiché il motociclismo va inteso come «sport». Alla domanda: «Posso andare a fare un giro in moto per diletto?», la risposta fornita dalla Regione Veneto è: «No. La moto è un mezzo di trasporto che si può utilizzare per gli spostamenti di necessità (lavoro, recarsi a fare attività motoria, visita a congiunti, spesa, farmacia). Non è consentito l'utilizzo senza finalità, ossia per mero diletto/turismo. L'ordinanza regionale del 04/05/2020 ha autorizzato il motociclismo inteso come sport». (Aggiornamento del 6 maggio: la Regione Veneto ha fornito un nuovo "chiarimento" sul motociclismo, lo trovate spiegato qui).

  1. Attività agonistica in impianti sportivi

Sia gli atleti professionisti che i non professionisti ma "tesserati" possono fare allenamento individuale, cioè nel rispetto della distanza di sicurezza gli uni dagli altri di almeno due metri, anche presso impianti sportivi "a porte chiuse". Questo vale sia per atleti di sport individuali che di sport di squadra (per le linee guida del governo è possibile approfondire qui).

«È consentita la pratica motoria o sportiva individuale nel rispetto del distanziamento di almeno due metri, per atleti professionisti o non professionisti di sport individuali e non individuali, in funzione dell’allenamento agonistico, anche presso impianti sportivi al chiuso o all’aperto ma in ogni caso a porte chiuse, incluse le piscine».

  1. Spostamento verso seconde case e altri beni mobili

L'ordinanza specifica che verso le seconde case possono spostarsi per «attività di manutenzione», sia il proprietario che il locatore anche con i relativi conviventi. Resta inteso che non vi si può pernottare nelle seconde case, ma solo svolgere l'attività di manutenzione.

«È consentito lo spostamento verso e dalla seconda casa o presso camper, roulotte, imbarcazioni, velivoli, veicoli d'epoca o da competizione, in proprietà o locazione nel territorio regionale, ai fini dello svolgimento di attività di manutenzione da parte del proprietario o del locatario, fatta salva la possibilità di lavori per mezzo di operatori professionali.

Lo spostamento può essere effettuato dal proprietario o locatore con i conviventi».

  1. Uso di veicoli privati con passeggeri

«L’uso di veicoli privati con passeggeri a fini lavorativi diversi dal trasporto pubblico, è soggetto alle misure valide per l’ambiente di lavoro dell’azienda interessata; l’uso di veicoli privati con passeggeri non conviventi avviene garantendo il distanziamento delle persone di almeno un metro o l’uso di mascherine o altra idonea copertura di naso o bocca e uso di liquido igienizzante».

  1. Navigazione

«È consentita la navigazione, fatte salve disposizioni restrittive dell’autorità competente sul demanio marittimo».

  1. Parchi, giardini e ville pubbliche

L'ordinanza conferma la riapertura dei parchi e dei giardini contenuta nel Dpcm e non modifica le altre disposizioni, quali il divieto di assembramenti, il divieto di compiere attività ludica all'aperto, il divieto di utilizzo dei giochi e delle aree attrezzate nei parchi. Tutte cose che nei parchi e giardini restano quindi vietate anche in Veneto: non si può giocare a pallone al parco e nemmeno far giocare tra di loro i propri figli, ma solo fare attività motoria o sportiva individualmente nel rispetto delle distanze di sicurezza interpersonali.

«Sono riaperti parchi e giardini anche di ville pubbliche».

  1. Chiusure festive di esercizi commerciali

L'ordinanza regionale conferma la sua disposizione più restrittiva al riguardo, non prevista dal Dpcm del 26 aprile.

«È disposta la chiusura nei giorni festivi degli esercizi commerciali di vendita generi alimentari, apparecchi elettronici e telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione, fotografia, salva la vendita a domicilio o per asporto».

  1. Modalità di accesso agli esercizi commerciali e misure precauzionali

«L’accesso agli esercizi commerciali avviene ad opera di un componente di ciascun nucleo famigliare, salvo accompagnamento di minori di anni 14 o di persone non autosufficienti.

Negli esercizi commerciali e di servizio si applicano le disposizioni di cui all’allegato 1)».

  1. Commercio con consegna a domicilio

«È sempre ammesso il commercio con consegna a domicilio relativamente alle attività commerciali sospese, con garanzia di distanziamento personale e con uso almeno di mascherina e guanti».

  1. Vendita di cibo a domicilio

L'ordinanza ribadendo quanto contenuto in quella precedenza e nel Dpcm, specifica che ad effettuare la vendita di cibo con consegna a domicilio possono essere anche gli agriturismi.

«È ammessa, anche da parte di agriturismi, la vendita di cibo con consegna a domicilio, con rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto e con obbligo di uso per l’operatore almeno di mascherina e guanti».

  1. Vendita di cibo da asporto

Un elemento di novità rispetto alla precedente ordinanza è l'eliminazione dell'obbligo di prenotazione online o telefonica, di fatto allineando le norme in Veneto a quanto già previsto dal Dpcm del 26 aprile. Anche in questo caso l'ordinanza specifica che il cibo d'asporto possa essere venduto anche dagli agriturismi. Resta vietato il consumo sul posto dei prodotti alimentari acquistati.

«È consentita la vendita di cibo da asporto. La vendita sarà effettuata garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti avvengano dilazionati nel tempo e, negli spazi esterni anche di attesa, nel rispetto del distanziamento di un metro tra avventori e con uso da parte degli stessi di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e, nell’eventuale locale interno, consentendo la presenza di un cliente alla volta, con mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e permettendo uno stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce; gestore ed addetti devono essere muniti di mascherina e guanti; rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto; è ammesso l’acquisto di cibo, rimanendo all’interno del veicolo, presso le strutture dedicate, senza uscita di passeggeri; l’attività può essere svolta anche da agriturismi».

  1. Accesso ai locali di attività economiche

«È consentito l’accesso ai locali di qualsiasi attività, comprese quelle sospese, per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione, nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture».

  1. Misure precauzionali negli ambienti di lavoro

«Negli ambienti di lavoro si applicano le disposizioni di cui agli allegati nn. 2, 3 e 4.

  1. Distributori automatici

«La vendita mediante distributori automatici è ammessa senza limitazione di luogo; è obbligatorio il distanziamento di un metro e l’uso di mascherina o altra copertura e guanti da parte dei consumatori che prelevano i prodotti o uso di gel».

  1. Mercati e commercio senza posto fisso

«I mercati e le altre forme di vendita senza posto fisso, aventi ad oggetto generi alimentari, vestiti e scarpe per bambini, libri, cartoleria e piante e fiori, sono ammessi ove svolti in conformità a piani adottati dal sindaco che stabiliscano le seguenti condizioni:

a. nel caso di mercati all'aperto, adozione di perimetrazione;

b. varchi di accesso separati da quelli di uscita;

c. sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso ed uscita;

d. rispetto delle disposizioni di cui all’allegato 1».

  1. Vendita in forma ambulante

«La vendita in forma ambulante si svolge nel rispetto delle disposizioni comunali e dell’obbligo di distanziamento di m. 1 e con utilizzo di mascherina o copertura di naso e bocca e guanti o liquido igienizzante da parte di venditori e acquirenti».

  1. Mensa per lavoratori

È uno dei punti totalmente nuovi, nonché forse anche il principale elemento di "innovazione" tra quelli aggiunti dall'ordinanza numero 46 e che, di fatto, consente a «esercizi chiusi al pubblico» di effettuare l'«attività di mensa» per i lavoratori delle imprese. Seguendo alcune norme igieniche specificamente indicate, significa in breve che i ristoranti, ad oggi chiusi al pubblico e che tali resterebbero, potrebbero però aprire solo per i lavoratori, cioè «addetti di una o più imprese», effettuando nei loro confronti «attività di mensa», dopo aver dato «comunicazione preventiva del servizio al Comune» e sulla scorta della stipula di un «apposito contratto».

«In attuazione della lett. aa) dell’art. 1, DPCM 26.4.2020, è consentita l’effettuazione, previo apposito contratto, di attività di mensa per addetti di una o più imprese, presso esercizi chiusi al pubblico. Possono essere ammessi solo i lavoratori nominativamente indicati dal rispettivo datore di lavoro e nel rispetto dell’orario predeterminato, suddiviso in turni. Devono essere rispettati il distanziamento di almeno m. 1 e le norme igienico sanitarie. In caso di presenza di addetti di più imprese, deve essere garantito l’uso di sale separate tra addetti di imprese distinte. Tra un turno e il successivo devono essere effettuate arieggiatura e sanificazione dei locali, in particolare per quanto riguarda i bagni, senza permanenza di persone in attesa all’interno o all’esterno del locale. Il personale di sala deve utilizzare la mascherina e cambiare i guanti tra i turni. Se possibile, entrata e uscita devono essere separate. L’esercente dà comunicazione preventiva del servizio al Comune».

  1. Ospitalità

Anche questo punto è una novità completa rispetto all'ordinanza precedente.

«È ammessa l’ospitalità presso strutture autorizzate il cui esercizio è sospeso, se rivolta ad operatori della sanità o addetti comunque allo svolgimento di attività connesse all’emergenza».

  1. Cimiteri e riti funebri

Vengono ribaditi i concetti espressi nel Dpcm del 26 aprile.

«È consentito l’accesso ai cimiteri nel territorio regionale. Sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro».

  1. Biblioteche

«È consentita l’apertura di biblioteche pubbliche e private per la sola attività di prestito, assicurando che la consegna e la restituzione dei volumi avvenga con modalità idonee ad evitare qualsiasi rischio di contagio».

  1. Aree verdi e naturali

Viene specificato che la manutenzione può riguardare le «aree turistiche», sia «pubbliche» che «private».

«È ammessa l'attività di manutenzione di aree verdi e naturali pubbliche e private, ivi comprese le aree turistiche, incluse le aree in concessione e di pertinenza, quali le spiagge».

  1. Orti, terreni agricoli e boschi

«È ammesso lo spostamento anche fuori comune, presso orti, anche sociali comunali, terreni agricoli e boschi, per attività di coltivazione a fini di autoconsumo, da parte di proprietari e altri aventi titolo».

  1. Opere di protezione civile

«Sono consentite le opere collegate a stati di emergenza di protezione civile in essere».

  1. Attività di addestramento animali

Altro punto completamente nuovo dell'ultima ordinanza regionale.

«È consentita l’attività di allevamento e addestramento di animali anche presso i centri di addestramento, assicurando il rispetto della distanza di sicurezza tra persone di un metro. Sono consentite le attività di agility dog per riabilitazione».

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