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Martedì, 23 Aprile 2024
Cronaca Centro storico / Piazza Bra

Coronavirus, in vigore la nuova ordinanza firmata da Zaia: cosa cambia a Verona

Mercati, passeggiate, cani, guanti e mascherine nei negozi, vendita piante e prodotti di cancelleria, quali divieti e quali differenti concessioni tra Veneto e Comune di Verona?

Una nuova ordinanza, che è entrata in vigore da oggi, sabato 4 aprile, e avrà validità fino alla mezzanotte del 13 aprile, è stata firmata ieri dal presidente della Regione del Veneto Luca Zaia per fronteggiare la diffusione del coronavirus Sars-CoV-2. Il termine, secondo quanto si apprende da una nota della Regione, «s’intende salva cessazione anticipata per effetto di quanto disposto dal decreto legge nazionale n.19 del 2020 e salvo ulteriore proroga sulla base del medesimo decreto». Il governatore Zaia ne aveva dato notizia ieri nel consueto punto stampa sulla situazione, tenutosi nella sede dell’unità di crisi regionale a Marghera con al fianco, come sempre, gli assessori Manuela Lanzarin (Sanità) e Gianpaolo Bottacin (Protezione Civile).

Nuova ordinanza regionale firmata da Luca Zaia - 3 aprile 2020

L’atto conferma quanto indicato nell'ordinanza precedentemente in vigore, con alcune significative aggiunte che riguardano particolarmente i mercati all’aperto, le attività florovivaistiche, le dotazioni di protezione di venditori e clienti negli esercizi commerciali di ogni tipo aperti, la riscossione delle ammende, le quali saranno veicolate sul conto corrente della Regione per sostenere la sanità, in accordo con le autorità competenti. «È un’ordinanza nella quale abbiamo privilegiato l’equilibrio e il buon senso - ha detto Zaia - in linea con le disposizioni nazionali, ma con alcuni interventi tarati sulla esperienza e sulla realtà veneta».

Nel capoluogo scaligero non va dimenticato che vigono anche una serie di divieti e provvedimenti imposti dalle ordinanze sindacali emanate dal primo cittadino di Verona Federico Sboarina, in linea di massima quasi sempre «più restrittive» rispetto sia alla normativa nazionale che a quella regionale. Ma vediamo di fare un po' di luce in termini semplici e immediati: in città a Verona i mercati alimentari all'aperto sono stati chiusi, senza se e senza ma, tramite ordinanza sindacale, dunque tutta la parte ad essi dedicati dell'ordinanza regionale di fatto viene ad essere ininfluente. Il sindaco di Verona ha poi fatto divieto ai pedoni di utilizzare le piste ciclopedonali, riservate esclusivamente a chi compie spostamenti per motivi di salute, comprovate esigenze lavorative, stati di necessità ed urgenze. A Verona è vietato sedersi sulle panchine, sono state chiuse le alzaie del fiume Adige, oltre ai parchi e in generale le aree verdi dove, coerentemente con la normativa nazionale e regionale, è fatto divieto di recarsi. 

Guanti e mascherina nei supermercati e negozi

Una prima integrazione della normativa locale a Verona, l'ordinanza di Zaia la apporta in materia di supermercati e negozi alimentari. Il sindaco Sboarina giovedì 2 aprile aveva ventilato l'ipotesi di introdurre in città l'obbligo di utilizzare la mascherina quando si esce di casa, ad esempio per andare a fare la spesa, chiedendo alla polizia locale di fare controlli preventivi e specifici su questo. I cittadini veronesi avevano ben risposto all'appello e, nella giornata di ieri venerdì 3 aprile, il sindaco di Verona aveva lasciato intendere che non avrebbe proceduto ad emanare una nuova ordinanza ad hoc, in quanto soddisfatto in buona parte dall'esito dei controlli. Poco dopo, tuttavia, è giunta l'ordinanza regionale di Zaia che impone in tutto il Veneto l'utilizzo non solo delle mascherine, ma anche dei guanti all'interno di tutti i negozi, ivi compresi i supermercati e negozi di generi alimentari. Il governatore Zaia ha più volte specificato che, qualora una persona non sia in possesso della mascherina, può comunque accedere ai negozi purché si copra naso e bocca in qualche altro modo, almeno con una sciarpa o un foulard (esempi fatti a voce dal governatore durante le conferenze stampa). Nell'ordinanza viene indicato, in modo specifico, l'«obbligo per tutti gli esercizi commerciali, anche all'aperto, di ammettere e far circolare solo soggetti con mascherine e guanti, verificando la copertura di naso e bocca».

Attività motorie e passeggiate

Uno dei temi che ha finora provocato maggiore difficoltà e dubbi è stato poi quello relativo all'attività sportiva e motoria che nella città di Verona risponde ad un divieto assoluto nell'intero territorio pubblico comunale e comprende sia il jogging che le semplici passeggiate. Nel testo dell'ordinanza regionale firmata ieri da Zaia si legge invece al punto 2: «Nel caso in cui la motivazione degli spostamenti suddetti (cioè gli "spostamenti consentiti" ndr) sia l'attività motoria o l'uscita con l'animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o dimora e comunque a distanza non superiore a 200 metri, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o dimora». La formulazione parrebbe chiara: «nel caso in cui la motivazione degli spostamenti suddetti sia l'attività motoria o l'uscita con l'animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche [...]», come a dire che l'attività motoria costituisca di se stessa uno "stato di necessità" per la persona, cioè appunto una «motivazione» dello spostamento.

Tweet account ufficiale de Il Viminale 31 marzo 2020

Un tweet pubblicato dall'account ufficiale de Il Viminale il 31 marzo 2020

In questo senso l'ordinanza regionale appare coerente con quanto riportato dalle Faq a tutt'oggi presenti sul sito del governo dove si legge in modo esplicito che «si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute o per necessità ovvero per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto». Il punto focale della questione sta tutto in quell'«ovvero», ed anche in come interpretarlo. Si dice, sul sito del governo, «per necessità» ovvero «per svolgere attività sportiva o motoria all'aperto», come se queste ultime attività fossero appunto "stati di necessità" per la persona: la congiunzione «ovvero» avrebbe in tal caso un senso esplicativo, equivalente, avrebbe cioè il senso di "ossia", rispetto al suo senso primario disgiuntivo di "oppure". Ipotesi interpretativa quest'ultima che resta comunque valida, ma che in ogni caso lascerebbe intatta, non tanto la concessione dell'«attività sportiva o motoria all'aperto», quanto piuttosto la ricomprensione di tali attività tra le motivazioni che consentirebbero di spostarsi. 

Il testo della Faq sul sito del governo prosegue: «Pertanto le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati». Il testo, anche in questo caso, dice in modo chiaro uno dei motivi appena indicati, facendo ricadere nell'ambito delle "motivazioni" che consentirebbero di spostarsi l'intero elenco appena riportato: «per andare al lavoro», «per motivi di salute» o «per necessità ovvero per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto». Sempre nel testo della Faq sul sito del governo subito dopo si specifica: «Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana». Infine, viene aggiunto appositamente l'ulteriore specificazione che rende l'interpretazione della norma un po' più "problematica": «Inoltre è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto». Tutti gli spostamenti, infine, si sottolinea «sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi dell'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di 1 metro fra le persone».

faq governo passegiata 1 aprile 2020

La Faq dedicata alle "passeggiate" sul sito del governo - 4 aprile 2020

L'ulteriore riferimento normativo nazionale in materia è al momento l'ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020 che all'Art.1 comma 1 lettera "b" dispone: «Non è  consentito  svolgere  attività  ludica  o  ricreativa all'aperto», ma ancora una volta viene subito dopo evidenziato che «resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona». L'ordinanza regionale firmata da Zaia s'inscrive qui, coerentemente permettendo l'attività motoria, ma specificando nel dettaglio a quanti metri di distanza da casa, cioè 200, è possibile praticarla (sempre in forma individuale e tenendo le dovute distanze).

Per quanto riguarda l'accompagnamento del proprio animale di compagnia per l'espletamento delle sue funzioni fisiologiche, a Verona l'ordinanza sindacale prevedeva un raggio di distanza consentita pari a 400 metri, ma essendo «più restrittiva» in merito la norma regionale, confermata anche nell'ultima ordinanza firmata da Zaia, resta fissato a 200 metri di distanza il raggio per accompagnare il proprio cane. All'interno poi delle apposite "aree cani", nel Comune di Verona è consentito l'accesso solo di una persona alla volta e per un limite di tempo massimo che non sfori i 5 minuti.

Supermercati, piante, fiori e prodotti di cancelleria

Una piccola ulteriore notazione va poi riservata ai supermercati. In tutto il Veneto l'ordinanza di Zaia ha confermato la chiusura domenicale dei negozi, tutti, ivi compresi quelli di generi alimentari e dunque anche i supermercati. Circa quello che può essere venduto all'interno dei supermercati, la regione Veneto sulla scorta anche di quanto chiarito da una precedente circolare ministeriale, ha confermato la possibilità di vendita nei supermercati anche di piante e fiori (consentita anche a domicilio).

Una piccola, ma significativa differenza introdotta dall'ultima ordinanza regionale riguarda invece i "prodotti di cancelleria" che, onestamente in modo poco comprensibile, risultano soggetti ad un divieto di vendita dalla norma nazionale. In merito le Faq del governo spiegano: «Non è consentita la vendita di prodotti diversi rispetto a quelli agricoli, alimentari o di prima necessità, elencati nelle categorie merceologiche espressamente indicate di cui all’allegato 1 al Dpcm 11 marzo 2020, per come comunque integrato dall’art. 1, comma 1, lettera f), del Dpcm del 22 marzo 2020».

Ora, nell'ordinanza regionale firmata ieri da Zaia, al punto 3 lettera "d" si legge quanto segue: «Il commercio al dettaglio di articoli di cancelleria è consentito anche all'interno di esercizi di vendita di generi alimentari». Fatta salva, a nostro avviso, la bontà di tale norma, va però notato che finora ogni differenza delle norme locali (regionali o comunali) rispetto a quanto definito a livello nazionale, è sempre stata giustificata con l'affermazione «sono valide le norme più restrittive». In questo caso consentire la vendita di cancelleria nei supermercati appare difficile da giustificare come «norma più restrittiva», poiché al contrario appare essere "più permissiva", dunque sembrerebbe in contrasto con la normativa nazionale vigente. 

faq governo vendita cancelleria 4 aprile 2020

La Faq dedicata alle "attività commerciali" sul sito del governo - 4 aprile 2020

L'ordinanza integrativa: «A pasquetta negozi chiusi»

Annunciata già durante l'odierna conferenza stampa dal governatore Zaia, nel pomeriggio di oggi, sabato 4 aprile, è stata divulgata un'ordinanza integrativa che di fatto comunica il divieto di apertura dei negozi, compresi supermercati ed alimentari, «nel periodo compreso tra il 4 aprile 2020 e il 13 aprile 2020, nelle giornate di domenica 5 e 12 aprile e nella giornata del 13 aprile 2020». L'ordinanza integrativa, di fatto, interviene a stabilire la chiusura dei negozi non solo la domenica, ma anche per il giorno di pasquetta che, come dichiarato dal governatore Zaia, «è un lunedì, ma vale come una domenica».

Ordinanza integrativa regione Veneto - 4 aprile 2020

Le principali novità dell'ordinanza regionale

Di seguito le principali novità della nuova ordinanza regionale firmata dal governatore Luca Zaia:

  • I mercati all’aperto o al chiuso, o analoghe attività di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari, possono rimanere attivi, ma solo nei Comuni nei quali sia stato adottato dai sindaci un apposito "piano", consegnato ai commercianti, che garantisca una chiara perimetrazione, con una sola entrata e una sola uscita controllate da polizia locale o vigilanze private che controllino  il distanziamento sociale, l’accesso all’area di vendita, e il rispetto del divieto di assembramento.
  • Sia i venditori ai banchi, sia i clienti, oltre che rispettare le distanza di sicurezza di almeno un metro dovranno essere muniti di mascherine e guanti protettivi. La regola, peraltro, vale per tutti gli esercizi commerciali aperti.
  • Come nella precedente ordinanza, i supermercati rimarranno chiusi la domenica. Nei giorni di apertura, clienti e operatori dovranno indossare guanti e mascherine. Qualora gli avventori non ne fossero in possesso, dovranno comunque coprire naso e bocca in modo efficace. Nei negozi di vendita di alimentari sarà inoltre possibile l’acquisto di materiali di cancelleria, necessari ai ragazzi per le loro attività di studio
  • È ammessa la realizzazione di opere di protezione civile urgenti, purchè gli operatori indossino tutti gli strumenti di protezione previsti.
  • L’attività florovivaistica rimane in funzione esclusivamente per la consegna a domicilio. In merito, in una nota di precisazione della Regione Veneto si legge che «il commercio di prodotti florovivaistici è vietato in autonomi punti vendita, mentre non ne è preclusa la commercializzazione nell'ambito di esercizi commerciali legittimamente aperti per la normativa Covid 19 e in particolare nell'ambito di cosiddetti "angoli verdi dei supermercati"».
  • Sono consentite le attività di manutenzione delle aree verdi pubbliche e private per interventi di urgenza volti alla prevenzione dei danni alle persone e al patrimonio arboreo e naturale, ivi comprese, esemplificativamente, le aree turistiche.
  • Infine, per raccogliere offerte a sostegno degli immensi costi che sta sostenendo la sanità, come già detto, le somme che verranno raccolte con l’emissione delle ammende per la violazione delle norme, saranno versate sul conto corrente attivato dalla Regione. IBAN IT 41 V 02008 02017 000100537110 – causale "violazione ordinanze regionali Covid-19".

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