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Cronaca Centro storico / Piazza Bra

Decreto legge, Dpcm ed ordinanza regionale di Zaia in vigore: cosa cambia in Veneto?

L'ordinanza in Veneto anticipa le aperture di «tatuatori», «palestre» e «piscine», ma impone anche misure più restrittive sull'uso della mascherina: tutte le novità, anche sugli spostamenti

Da oggi, lunedì 18 maggio, entrano in vigore il nuovo Dpcm firmato ieri dal premier Giuseppe Conte, così come la nuova ordinanza regionale promulgata dal governatore Luca Zaia, mentre il decreto legge quadro del 16 maggio è di fatto già vigente ma da oggi esercita ufficialmente i suoi effetti in tema di "spostamenti". Quest'ultimo resterà in vigore fino al 31 luglio 2020 ed è appunto il "quadro" generale dove s'inscrivono gli altri provvedimenti, mentre il Dpcm sarà valido fino al 14 giugno e l'ordinanza regionale in Veneto fino al 2 giugno 2020.

Scarica il Dpcm del 17 maggio 2020

All'interno del Dpcm sono state inserite in forma di allegato le "linee guida" stabilite dalle regioni per regolare la riapertura di tutte le attività che da oggi possono riaprire e che di fatto valgono cioè quali "protocolli" da rispettare sui luoghi di lavoro, ma sono validi e prescrittivi anche per i clienti o utenti che andranno a mangiare al ristorante, piuttosto che a tagliarsi i capelli, oppure a prendere il sole in spiaggia.

Scarica gli allegati del Dpcm del 27 maggio 2020

Spostamenti

Il decreto legge prevede che dal 18 maggio tutti gli spostamenti all'interno della propria regione di riferimento (cioè quella in cui ci si trova attualmente) siano consentiti senza bisogno di fornire alcuna giustificazione. Questo significa che per uscire di casa e recarsi in un qualsiasi luogo del proprio territorio regionale non è più richiesto compilare alcuna autocertificazione. Il modulo serve solo nel caso di spostamenti tra regioni diverse, poiché questi restano vietati salvo che in casi di "comprovate esigenze lavorative", esigenze di "assoluta urgenza", o "motivi di salute". Il decreto legge specifica inoltre che «resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza».

La visita ai congiunti fuori dalla propria regione non rientra tra i casi consentiti per gli spostamenti interregionali, ma come vedremo in seguito, l'ordinanza regionale firmata da Zaia apre la possibilità di stipulare eventuali accordi tra presidenti di regioni confinanti in merito a province limitrofe. In ogni caso, a partire dal 3 giugno 2020 il decreto legge stabilisce che gli spostamenti torneranno ad essere consentiti sull'intero suolo nazionale e potranno essere limitati nuovamente sono in specifiche aree nel caso di aggravamento localizzato della situazione epidemiologica. Stesso discorso varrà anche per gli spostamenti «da e per l'estero». Resta invece il divieto di  uscire di casa per chi è sottoposto alla misura della quarantena in quanto rilevato positivo al coronavirus Sars-CoV-2.

Scarica l'ordinanza regionale numero 48 della Regione Veneto

L'ordinanza regionale in Veneto

Il primo capitolo dell'ordinanza numero 48 firmata da Zaia è dedicato all'uso dei dispositivi di protezione individuale. Il Dpcm prevede, anzitutto, che chi abbia una temperatura corporea maggiore di 37,5° debba restare a casa e chiamare il proprio medico, mentre le norme nazionali circa l'utilizzo della mascherina stabiliscono che vada indossata nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, anche i mezzi di trasporto, ma è fortemente raccomandata anche all'aperto se si attraversa ad esempio una strada affollata e, in generale, quando risulta impossibile nella pratica mantenere dagli altri la distanza di sicurezza di almeno un metro. Quest'ultima, cioè la norma del "distanziamento sociale" di almeno un metro, resta poi la regola aurea da rispettare in ogni circostanza salvo che nei confronti dei propri conviventi, cioè le persone con le quali si abita insieme. L'ordinanza regionale in Veneto, circa l'uso della mascherina risulta più restrittiva e ne impone l'utilizzo a chiunque esca di casa.

«A) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

1. «È obbligatorio per chiunque si rechi fuori dell’abitazione, salvi i casi di cui al punto 2, l’uso di mascherina o di altra idonea protezione delle vie respiratorie e l’igienizzazione delle mani nonché il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro e di metri due nell’esercizio dell’attività sportiva, fatte salve le maggiori distanze eventualmente stabilite da disposizioni speciali»;

2. Non è necessario l’uso di protezioni delle vie respiratorie nei seguenti casi:

a) alla guida di autoveicoli o motoveicoli, salvo gli autoveicoli aziendali in cui valgono le regole del proprio datore di lavoro, e per quelli utilizzati per il trasporto pubblico non di linea, oggetto di specifica disciplina;

b) in caso di soggetti di età inferiore ai sei anni;

c) in caso di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina;

d) in caso di soggetti che soggiornano da soli in locali non aperti al pubblico, così come previsto negli specifici protocolli e/o linee guida;

e) in caso di attività motoria e sportiva svolta in luogo isolato o nella fase di attività intensa

Il secondo capitolo dell'ordinanza regionale ribadisce ed esplicita i contenuti del Dpcm in materia di "spostamenti", chiarendo che all'interno della regione ci si può spostare «per qualsiasi motivo», anche per semplice turismo e con qualsiasi mezzo. Viene inoltre introdotta ufficialmente la possibilità che i governatori di due regioni confinanti (Veneto e Trentino, Veneto e Lombardia) si accordino per consentire e liberalizzare gli spostamenti tra province limitrofe pur in territori regionali differenti.

L'ordinanza fornisce poi alcune indicazioni supplementari circa il divieto di "assembramento" che, ad esempio, va rispettato sia in luogo pubblico che in luogo privato, quindi anche in casa, tra persone che non siano conviventi. Dal 18 maggio si possono cioè andare a trovare gli amici all'interno della propria regione, ma organizzare una festa con venti persone in una casa di cinquanta metri quadri resta vietato, come peraltro stabilito anche a livello nazionale. 

«B) SPOSTAMENTI PERSONALI E ATTIVITA’ INDIVIDUALI

1. È ammesso lo spostamento per qualsiasi motivo all’interno della Regione, anche a fini ludici, ricreativi e turistici, a piedi o con qualsiasi mezzo, anche di navigazione per diporto;

2. È vietato ogni assembramento tra non conviventi in proprietà pubblica e privata;

3. È ammesso l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici nel rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

4. L’attività motoria e sportiva può essere svolta anche in centri sportivi, nel rispetto delle apposite linee guida regionali, anche con utilizzo di mezzi, e in gruppo, con rispetto del distanziamento di m. 2 o, in caso di impossibilità di distanziamento in relazione al tipo di attività sportiva o, in mancanza di distanziamento, con obbligo di uso della mascherina, salvo nella fase di attività con sforzo fisico;

5. Previa comunicazione congiunta da parte dei Presidenti delle Regioni o Province Autonome tra loro confinanti ai Prefetti competenti, da pubblicare sul sito dell’Amministrazione regionale e provinciale, è ammesso lo spostamento per visite a congiunti anche al di fuori della Regione del Veneto, nei limiti della provincia o ex provincia confinante, da parte di residenti in province collocate a confine tra Veneto e altre Regioni o Province Autonome. Lo spostamento può essere limitato a singoli comuni individuati nella comunicazione congiunta di cui al precedente periodo».

Il terzo capitolo dell'ordinanza è sicuramente il più complesso e corposo, riguardando tutte le attività economiche e commerciali che potranno riaprire da oggi, facendo esplicito riferimento ogni volta alle linee guida regionali e quindi ai protocolli da rispettare.

Scarica le linee guida per le riaperture delle attività della Regione Veneto

Tra le novità di rilievo rispetto alle norme nazionali, l'ordinanza consente l'attività ai «tatuatori» tra i servizi alla persona, così come anticipa al 18 maggio rispetto al Dpcm (la data nazionale sarebbe il 25 maggio) l'apertura di «piscine» e «palestre» anche per corsi purché «senza contatto fisico interpersonale», infine consente l'attività teatrale a porte chiuse, cioè le prove senza pubblico per la preparazione di spettacoli in previsione della riapertura nazionale dei teatri che, da Dpcm, al pari delle sale cinematografiche, avverrà dal 15 giugno 2020.

«C) ATTIVITA’ ECONOMICHE

a) È consentita la prosecuzione di tutte le attività ammesse dalla normativa statale e da proprie ordinanze fino al 17.4.2020 nel rispetto dei protocolli di cui agli allegati nn. 5, 6, 7 e 8 del DPCM 26.4.2020; (Scarica qui gli allegati al Dpcm del 26 aprile 2020, ndr)

b) Dal 18 maggio 2020 è ammesso lo svolgimento delle seguenti attività nel rispetto delle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni il 16 maggio 2020 e riprodotte nell’allegato 1) della presente ordinanza e nel rispetto delle linee guida approvate dalla Regione e riportate nell’allegato 2), secondo quanto specificamente indicato in corrispondenza di ciascuna attività:

1. ristorazione

ogni tipo di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell’ambito delle attività ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l’attività di catering – v. linee guida di cui all’allegato 1);

2. stabilimenti balneari

stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere – v. linee guida di cui all’allegato 1);

3. strutture ricettive

alberghi, bed&breakfast, agriturismi e tutte le altre strutture alberghiere ed extralberghiere – v. linee guida di cui all’allegato 1);

4. rifugi alpini

qualsiasi struttura montana –v. linee guida di cui all’allegato 2);

5. campeggi

strutture turistiche all’aperto di qualsiasi natura (roulottes, case mobili, tende, bungalow, ecc, - v. linee guida di cui all’allegato 2);

6. servizi alla persona

parrucchieri, barbieri, estetisti, tatuatori, trattamenti per animali di affezione, con esclusione di trattamenti con bagno turco, saune e attività termali – v. linee guida di cui all’allegato 1);

7. commercio al dettaglio

ogni forma di vendita al pubblico al dettaglio, senza esclusione di categoria merceologica –v. linee guida di cui all’allegato 1);

8. commercio al dettaglio su aree pubbliche

mercati, mercati settimanali, mercati agricoli, mercatini degli hobbisti e dell’usato, ambulanti;

9. uffici aperti al pubblico

tutti gli esercizi di servizio anche professionale, compresi le agenzie di commercio ed immobiliari, quelli di istruzione non scolastica e professionale, con accesso di persone a locali chiusi, comprese le lezioni di pratica sportiva (fermo il rispetto del distanziamento di due metri o in mancanza dell’uso di mascherina e igienizzazione mani), musica, lingua, formazione culturale anche teatrale, e altre di cui al codice ateco 85.5 – v. linee guida di cui all’allegato 1);

10. autoscuole

corsi abilitanti e prove pratiche effettuate dalle autoscuole (v. linee guida di cui all’allegato 1) nella parte relativa agli uffici pubblici e per le prove pratiche, con uso di mascherina, igienizzazione delle mani e disinfezione dopo ogni uso;

11. Attività di produzione teatrale

Attività di produzione teatrale e artistica senza presenza di pubblico –v. allegato 1), relativamente alla parte riguardante gli uffici pubblici;

12. piscine

piscine pubbliche e private, anche inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.– v. linee guida di cui all’allegato 1);

13. palestre

palazzetti dello sport e palestre di soggetti pubblici e privati per pratica di attività fisiche anche con modalità a corsi (senza contatto fisico interpersonale) – v. linee guida di cui all’allegato 1);

14. impianti sportivi;

tutti gli impianti sportivi all’aperto con strutture al chiuso per servizi comuni quali spogliatoi, ricezione, locali attrezzi, esercitazione - v. linee guida di cui all’allegato 2);

15. manutenzione del verde

Manutenzione di aree verdi da parte di soggetti pubblici e privati, professionali e non professionali –v. linee guida di cui all’allegato 1);

16. musei, archivi e biblioteche

Strutture di enti locali e soggetti pubblici e privati aventi natura di musei, archivi e biblioteche –v. linee guida di cui all’allegato 1);

17. parchi zoologici e riserve naturali

gestione di parchi e giardini zoologici, giardini botanici, riserve naturali e simili – v. linee guida relative alle strutture ricettive di cui all’allegato 1);

18. trasporto di persone mediante impianti a fune

funivie, seggiovie e altri impianti per spostamenti in montagna - v. linee guida di cui all’allegato 2);

19. attività non specificamente indicate

le attività non specificamente sospese dalla normativa statale e regionale a partire dal 18 maggio 2020 e non indicate si svolgono nel rispetto delle linee guida relative alle attività più affini e comunque nel rispetto dell’obbligo di distanziamento di un metro tra le persone e delle prescrizioni dell’allegato n. 4 del DPCM 26.4.2020; (Scarica qui gli allegati al Dpcm del 26 aprile 2020, ndr)».

L'ordinanza regionale, in relazione alle attività economiche, esplicita in modo netto quali restano sospese.

«D) ATTIVITA’ SOSPESE

Sono sospese le attività di centri termali, fatta eccezione che per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, sale ballo anche per corsi, discoteche, parchi divertimento e assimilati;»

Viene poi indicato il fatto che per agevolare l'afflusso dei clienti e il relativo espletamento dei servizi, è possibile estendere gli orari di apertura anche a tutti i giorni della settimana e senza limite di durata.

«E) ORARI E GIORNATE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DI SERVIZIO

Al fine di consentire, nell’immediato della ripresa delle attività, un accesso ordinato agli esercizi commerciali e di servizio, possono essere modificati dal singolo operatore, previa comunicazione al Comune, gli orari di apertura, senza limite di durata giornaliera e senza limitazione per le giornate festive;»

Viene poi ammessa dall'ordinanza la possibilità, secondo determinate prescrizioni, di svolgere attività di tirocinio professionale.

«F) TIROCINIO PROFESSIONALE

È ammessa la ripresa delle esperienze di tirocinio curricolare - nell’ambito dei percorsi del sistema educativo regionale - ed extracurriculare nel territorio regionale, in modalità in presenza, presso tutti i soggetti ospitanti che svolgono attività produttive nei settori non sospesi ai sensi del DPCM 22 marzo 2020 e successive modifiche, e del DPCM 26 aprile 2020.

Lo svolgimento di tirocini potrà avvenire a condizione che l’organizzazione degli spazi nei locali del soggetto ospitante sia tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate tutte le misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate rispetto alle specifiche attività da svolgere, avendo particolare riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità.

Nei luoghi di lavoro dovrà essere integralmente rispettato il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19, negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra Governo e parti sociali, nonché altri protocolli sottoscritti per singoli ambiti di competenza e i protocolli in aggiornamento dei suddetti».

L'ordinanza consente poi l'attività scolastica limitatamente a laboratori e formazione tecnica-professionale, segendo particolari prescrizioni.

«G) ATTIVITA’ SCOLASTICHE E FORMATIVO-PROFESSIONALI

«1. È consentito agli enti pubblici, anche territoriali e locali e ai soggetti privati che erogano attività formative, la prestazione di attività formative non altrimenti esercitabili a distanza in quanto prevedono l’utilizzo di laboratori con macchinari e/o attrezzature e/o strumenti, a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione contestualizzate alle esigenze laboratoriali, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL.

2. È consentito agli enti pubblici, anche territoriali e locali e ai soggetti privati che erogano attività formative e alle Fondazioni ITS regionali, lo svolgimento sia della parte teorica che delle attività pratiche o laboratoriali degli esami finali dei corsi di formazione professionale e dei corsi di istruzione tecnica superiore, a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione contestualizzate alle esigenze laboratoriali, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, nel rispetto di protocolli di sicurezza e delle indicazioni operative definite appositamente.

3. Sono consentiti, ad integrazione del punto precedente, tra le attività formative di tipo laboratoriale, anche quelle effettuate da soggetti o enti privati quali i corsi hobbistici purché nel rispetto delle prescrizioni di cui all’allegato 5 del DPCM 26.4.2020 (Scarica qui gli allegati al Dpcm del 26 aprile 2020, ndr)».

L'ordinanza ribadisce in materia di "funzioni religiose" quanto stabilito dal Dpcm del 17 maggio, facendo riferimento ai protocolli stipulati con le singole confessioni (Scarica qui gli allegati al Dpcm del 27 maggio).

«H) FUNZIONI RELIGIOSE

Le funzioni religiose sono svolte nel rispetto dei protocolli stipulati con le singole confessioni;»

Un'ulteriore specificazione l'ordinanza la riserva per i funerali di confessioni che non fossero regolati dai prececenti accordi citati.

«I) CIMITERI

I riti funebri, ove non regolati dalla lettera predetta, devono avvenire con obbligo di distanziamento di un metro e utilizzo di mascherina e di guanti o altro mezzo di igienizzazione;»

Le principali novità del Dpcm 17 maggio 2020

Il nuovo Dpcm prevede all'Art. 1 lettera c) che «a decorrere dal 15 giugno 2020, è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8 (Scarica qui gli allegati al Dpcm del 27 maggio).

L'Art. 1 alla lettera d) del nuovo Dpcm prevede poi che «è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti».

Sempre l'Art. 1 del nuovo Dpcm alla lettera m), come già anticipato, prevede che «gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto restano sospesi fino al 14 giugno 2020. Dal 15 giugno 2020, detti spettacoli sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il numero massimo di 1.000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le regioni e le province autonome possono stabilire una diversa data, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori. L’attività degli spettacoli è organizzata secondo le linee guida di cui all’allegato 9 (Scarica qui gli allegati al Dpcm del 27 maggio, ndr). Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera; restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, le fiere e i congressi».

Il post Facebook del sindaco di Verona Federico Sboarina sui nuovi provvedimenti

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