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Mascherine, distanze, bimbi e ombrelloni: il testo e tutte le novità dell'ordinanza di Zaia

Cambiano dall'1 giugno le regole da rispettare in tutta la regione Veneto

Nella giornata di ieri, venerdì 29 maggio, il presidente del Veneto Luca Zaia ha annunciato e presentato il contenuto della nuova ordinanza regionale, la numero 55, che regolerà la "Fase 2" nel periodo dall'1 al 14 giugno, quando a scadere sarà anche il Dpcm firmato lo scorso 17 maggio e, dunque, anche a livello nazionale dovranno essere eventualmente fornite nuove indicazioni. Si tratta di un'ordinanza articolata essenzialmente su due "macro" punti che raccolgono, da un lato, il tema degli spostamenti e delle misure di comportamento individuali (mascherine, distanziamento) per la prevenzione del contagio, dall'altro, la questione delle attività economiche e sociali con il rinvio ai relativi protocolli da rispettare.

Scarica l'ordinanza numero 55 della Regione Veneto - 29 maggio 2020

Come era stato ampiamente preventivato, da lunedì anche in Veneto le norme sull'utilizzo delle mascherine si conformeranno a quelle nazionali contenute nel Dpcm, vale a dire cadrà l'obbligo di indossarle «per chiunque si rechi fuori dell’abitazione» ma sarà fatto obbligo del loro utilizzo solo nei luoghi al chiuso che sono accessibili al pubblico, da un museo al bar o negozio, così come all'aria aperta in quelle circostanze nelle quali «continuativamente» non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro gli uni dagli altri. Quest'ultima norma, vale solo per soggetti che non siano tra loro conviventi, mentre va sottolineato l'impiego dell'avverbio «continuativamente», poiché implica che all'aperto affinché vi sia obbligo di indossare la mascherina si debba configurare una situazione che perduri nel tempo e nella quale il distanziamento sia impossibile. Provando a fare degli esempi: se sono sdraiato in spiaggia a prendere il sole e il mio asciugamano è distante almeno un metro da quello delle altre persone, non ho l'obbligo di indossare la mascherina. Allo stesso modo se nel recarmi a piedi in centro storico incrocio all'aria aperta di sfuggita, quindi non «continuativamente», un estraneo non vi è alcun obbligo di indossare la mascherina.

La lettera d) del primo capitoletto «A) Spostamenti individuali» della nuova ordinanza regionale, ribadisce in ogni caso che restano «vietati gli assembramenti in area pubblica o aperta al pubblico tra non conviventi». In merito si può aggiungere che in assenza di una definizione dettagliata del termine «assembramento» sia generalmente da intendersi come qualunque situazione in cui tra più di due persone non sia possibile mantenere, o comunque non venga mantenuta, la distanza interpersonale di almeno un metro.

«A) SPOSTAMENTI INDIVIDUALI

a. Nel territorio regionale è fatto obbligo di usare le mascherine nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e, all’esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza tra non conviventi. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni nonchè i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

b. Sono fatte salve le specifiche disposizioni relative a determinate attività economiche e sociali come disciplinate dalle linee guida allegate alla presente ordinanza e dalle altre disposizioni vigenti.

c. Nello spostamento in autoveicoli si applicano le disposizioni relative al luogo di lavoro se lo spostamento avviene nell’ambito dell’attività lavorativa. Negli altri casi, è obbligatorio l’uso della mascherina laddove non si assicuri il distanziamento di un metro tra non conviventi.

d. Sono vietati gli assembramenti in area pubblica o aperta al pubblico tra non conviventi.

e. Previa comunicazione congiunta da parte dei Presidenti delle Regioni o Province Autonome tra loro confinanti ai Prefetti competenti, da pubblicare sul sito dell’Amministrazione regionale e provinciale, è ammesso lo spostamento per visite a congiunti anche al di fuori della Regione del Veneto, nei limiti della provincia o ex provincia confinante, da parte di residenti in province collocate a confine tra Veneto e altre Regioni o Province Autonome. Lo spostamento può essere limitato a singoli comuni individuati nella comunicazione congiunta di cui al precedente periodo».

Per quanto riguarda il secondo capitoletto «B) Attività economiche e sociali» dell'ordinanza numero 55 firmata da Zaia e in vigore dall'1 giugno, vengono di fatto confermate tutte le attività già possibili in virtù dei precedenti provvedimenti, con l'integrazione delle «strutture termali, piscine termali, centri benessere», anche nel caso in cui siano inserite in «strutture ricettive» e relativamente pure ad attività «collettive» (si pensi alla sauna). Per tutte le attività consentite è necessario fare riferimento all'allegato 1 dell'ordinanza numero 55 che contiene le schede per ogni ambito con il relativo protocollo da rispettare. La lettera b) del capitoletto B) dell'ordinanza, segnala in merito che qualora la Conferenza delle Regioni dovesse produrre delle «schede aggiornate» o delle «nuove schede», queste ultime saranno valide a partire dal momento in cui il sito web della Regione Veneto le riporti con l'«indicazione della data di decorrenza». La lettera c), invece, spiega che per quelle attività che non sono nel dettaglio disciplinate dalle linee guida, valgono le disposizioni dei protocolli di «attività analoghe».

La lettera d) chiarisce che anche i «servizi per bambini e adolescenti» dall'1 giugno si potranno svolgere, pur nel rispetto di quanto stabilito nell'allegato 2 dell'ordinanza numero 55 e per la fascia di età dai 3 ai 17 anni, mentre per i minori di 3 anni, la lettera e) chiarisce che «sarà definita con apposito provvedimento la data a decorrere dalla quale potranno essere svolti i relativi servizi». La lettera g), infine, introduce una parziale modifica per quel che attiene il settore "balneazione e spiagge", indicando che negli «stabilimenti balneari» la distanza minima tra gli ombrelloni da mantenere non è più di 10 metri quadrati, ma viene aumentata a 12 metri quadrati per ombrellone. In ultima istanza, la lettera h) conferma la possibilità di accesso alle strutture residenziali sociosanitarie, quindi in sostanza le case di riposo, per familiari e visitatori, pur nel rispetto delle linee guida di cui all'allegato 3 dell'ordinanza numero 55 e fatte salve eventuali restrizioni imposte in proprio dalle singole strutture.

«B) ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI

a) Dal 1° giugno 2020 le attività economiche e sociali di seguito indicate sono svolte in conformità alle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive approvate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, di cui all’allegato 1):

1. ristorazione (ogni tipo di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie anche se collocati nell’ambito delle attività ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali, nonché per l’attività di catering);

2. stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge e aree libere per turismo;

3. strutture ricettive alberghiere, extra-alberghiere, locazioni brevi, bed&breakfast, agriturismi e tutte le altre strutture analoghe;

4. servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori)

5. commercio al dettaglio;

6. commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, mercatini degli hobbisti, mercato dell’usato);

7. uffici aperti al pubblico (uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi che prevedono accesso di pubblico; autoscuole, attività didattiche non scolastiche e di formazione professionale, quali scuole di musica, lingue, nautiche, ecc.);

8. piscine (piscine pubbliche, piscine finalizzate a gioco acquatico e ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive quali pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc., anche per svolgimento di corsi; sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione);

9. palestre (palestre di enti locali, soggetti pubblici e privati, comprese le attività fisiche con modalità a corsi senza contatto fisico interpersonale);

10. manutenzione del verde; musei, archivi e biblioteche (strutture di enti locali e altri soggetti pubblici e privati, proprietari di qualsiasi luogo di cultura);

12. strutture turistico-ricettive all’aria aperta;

13. rifugi alpini;

14. attività fisica all’aperto;

15. noleggio veicoli e altre attrezzature;

16. informatori scientifici del farmaco;

17. aree giochi per bambini in spazi pubblici e aperti al pubblico compresi gli esercizi commerciali e strutture ricettive;

18. circoli culturali e ricreativi (luoghi di ritrovo di associazioni culturali, centri sociali, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età – per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività motorie e sportive, formative, conferenze, dibattiti e spettacoli si rimanda alle schede tematiche pertinenti e alla relativa disciplina);

19. formazione professionale (attività formative non esercitabili a distanza quali laboratori, didattica in aula, attrezzature, strumenti, esami finali e attività di verifica, accompagnamento, tutoraggio e orientamento dei diversi percorsi professionali);

20. parchi tematici e di divertimento (giostre, spettacoli viaggianti, acquatici, avventura, zoologici e altri contesti di intrattenimento con ruolo interattivo dell’utente con attrezzature e spazi);

21. strutture termali e centri benessere (strutture termali, piscine termali, centri benessere, anche inseriti all’interno di strutture ricettive, con riguardo anche alle diverse attività praticabili in tali strutture collettive e individuali);

22. professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche;

b) In caso di approvazione da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di schede aggiornate o di nuove schede, le stesse sono vincolanti a partire dalla data di pubblicazione sul sito della Regione, con specifica indicazione della data di decorrenza;

c) Le attività non specificamente disciplinate dalle linee guida di cui ai punti precedenti, sono svolte nel rispetto delle linee guida o di indirizzo relative ad attività analoghe;

d) Dal 1° giugno 2020, i servizi per bambini e adolescenti, relativamente alla fascia d’età 3/17 anni, si svolgono nel rispetto delle disposizioni di cui all’allegato 2, con gli schemi non vincolanti annessi all’allegato;

e) Per i minori di anni 3, sarà definita con apposito provvedimento la data a decorrere dalla quale potranno essere svolti i relativi servizi a seguito di interlocuzione con gli organi nazionali;

f) In conformità alle indicazioni del Ministero della Salute, la formazione obbligatoria in materia di sicurezza del lavoro di cui al d.lgs. 81/08 è possibile in presenza, anche per quanto riguarda la parte pratica dei corsi nel rispetto delle disposizioni di prevenzione del contagio, operanti nella singola azienda;

g) A parziale modifica della scheda relativa alle attività degli stabilimenti balneari la superficie minima per ombrellone è di 12 metri quadrati;

h) Nelle strutture residenziali sociosanitarie si applicano, relativamente ad accoglienza di nuovi ospiti e accesso di familiari, visitatori e di altro personale esterno, le linee guida di cui all’allegato 3); sono fatte salve disposizioni più restrittive delle singole strutture».

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