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Cronaca Centro storico / Piazza Bra

Nuovo decreto: librerie aperte e vestiti per bimbi. Cosa cambierà nei divieti a Verona?

Tra le novità introdotte dall'ultimo Dpcm firmato da Conte e in vigore dal 14 aprile vi è l'apertura delle librerie, delle cartolerie e dei negozi di vestiti per neonati. Quali conseguenze comporta sotto il profilo degli spostamenti? Ci si può recare in questi esercizi commerciali?

Nella serata di ieri, venerdì 10 aprile, il primo ministro italiano Giuseppe Conte ha annunciato di aver firmato il nuovo Dpcm con cui vengono prorogate fino al 3 maggio 2020 le misure restrittive sin qui adottate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il premier ha detto che si tratta di «una decisione difficile, ma una decisione necessaria di cui naturalmente mi assumo tutta la responsabilità politica».

I divieti principali, nei confronti dei quali si è ormai sviluppata una certa familiarità, resteranno dunque validi almeno fino al 3 maggio, anzitutto dunque quelli relativi agli spostamenti che, secondo il nuovo Dpcm, sono consentiti solo se «motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute». Il testo sottolinea inoltre all'Art. 1 comma 1 lettera a) che «è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza».

Dpcm 10 aprile 2020 - Art. 1 e Art. 2

Fatte queste debite premesse, vanno tuttavia rilevate anche alcune piccole, ma significative modifiche rispetto alle restrizioni finora vigenti, in particolare per quel che riguarda le attività commerciali. Con il nuovo Dpcm, infatti, a partire dal 14 aprile 2020, sarà consentita l’apertura delle cartolerie, delle librerie e dei negozi di vestiti per bambini e neonati e vengono inserite tra le attività produttive consentite la silvicoltura e l'industria del legno. I negozi che vendono quindi materiale di cancelleria, ma anche libri e vestiti per bambini e neonati, nel rispetto delle varie norme di sicurezza, potranno dunque tenere aperto. Questo avviene in quanto l'allegato 1 del Dpcm firmato ieri sera li annovera nella lista di quelle attività commerciali al dettaglio che, sulla base di quanto scritto nell'Art. 1 comma 1 lettera z), rientrano appunto tra quelle «attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità» che fanno eccezione in riferimento alla sospensione. Il passo del Dpcm appena citato recita esattamente così: «Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 [...]». Nello stesso passo poi si esplicita che «sono chiusi [...] i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie».

Allegati 1 e 2 Dpcm 10 aprile 2020

Ora, tutto ciò crea non poche domande, vediamo perché. Sulla base di quanto appena visto, possiamo notare che nell'allegato 1 del Dpcm del 10 aprile, sono state inserite diverse attività commerciali al dettaglio quali esentate dalla sospensione fondamentalmente per due ordini di motivazioni, o perché vendono «generi alimentari» o perché vendono «generi di prima necessità». Tra queste attività sono presenti il «commercio effettuato per mezzo di distributori automatici», il «commercio di carta, cartone articoli di cartoleria», il «commercio al dettaglio di libri» e il «commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati». Appare di tutta evidenza il fatto che per le ultime tre tipologie di attività, non si tratta di vendita di «generi alimentari», devono quindi essere considerate attività commerciali che restano aperte, cioè non risultano sottoposte alla sospensione, in quanto vendono «generi di prima necessità». Il nuovo Dpcm, dopo che già i precedenti consideravano ad esempio il «commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici» (vale a dire le "edicole" ndr) un'attività essenziale, inserisce a partire dal prossimo 14 aprile l'attività di «commercio al dettaglio di libri» tra quelle che forniscono «generi di prima necessità» e, allo stesso modo, anche l'attività di commercio di vestiti per neonati e di prodotti di cancelleria. Ora, è chiaro che tutto questo non possa non avere una ripercussione sul tema degli spostamenti consentiti o meno.

Come noto e ribadito anche in apertura, gli spostamenti per essere consentiti devono corrispondere, tra i vari criteri, a «situazioni di necessità». Ora, la domanda è, inevitabilmente, che cos'è una "situazione di necessità"?  Se un parente sta male, si ha la necessità di andare da lui e quindi lo spostamento è consentito. Per "fare la spesa" si deve andare in un supermercato, dunque uscire di casa per recarsi in un qualsiasi negozio di alimentari aperto è uno spostamento giustificato da una "situazione di necessità". A tutt'oggi, anche andare in edicola per acquistare il bene, o meglio il «genere di prima necessità», che questa attività commerciale al dettaglio offre, cioè riviste, giornali e periodici, è uno spostamento che corrisponde ad una "situazione di necessità" e dunque risulta motivato adeguatamente. Le Faq presenti in merito sul sito del governo lasciano pochi margini ai dubbi: alla domanda «Le edicole sono aperte, ma posso andare a comprare un giornale o un periodico o rischio una sanzione?», il sito del governo fornisce infatti la seguente risposta: «L'acquisto dei quotidiani e dei periodici è ritenuto una "necessità", quindi anche gli spostamenti da e per le edicole, che li vendono».

Faq governo edicole

La Faq del governo - 11 aprile 2020

A questo punto, è ben chiaro che la domanda che sorge spontanea sia la seguente: acquistare un libro all'interno di un negozio (legittimamente aperto) che si occupa di «commercio al dettaglio di libri», o un vestito per neonati in un esercizio che si occupa di «commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati», può essere considerata una "situazione di necessità" tale da giustificare lo spostamento che consente di raggiungere il tale o tal altro negozio per effettuare appunto l'acquisto di un «genere» che, non essendo alimentare ma parimenti inserito nell'allegato 1 del Dpcm 10 aprile, va quindi considerato «di prima necessità»? La risposta è contenuta nella domanda: se "libri""vestiti per bambini", o "articoli di cancelleria" sono "generi di prima necessità", così come periodici, riviste e giornali venduti nelle edicole, anche il loro acquisto dovrebbe essere considerato una "necessità", dunque consentire di spostarsi da casa propria, per raggiungere o una libreria, o un negozio di vestiti per neonati, o una cartoleria e procedere all'acquisto di un libro, piuttosto che di un pigiamino per bimbi, o di un temperino. Manteniamo il condizionale in attesa di eventuali delucidazioni, ma al riguardo le Faq sul sito del governo, che potrebbero comunque essere aggiornate ulteriormente, riservano già qualche indicazione in più, là dove ad esempio si legge la seguente domanda: «Recarsi in una delle qualsiasi attività commerciali rimaste aperte costituisce una motivazione valida per gli spostamenti?». E la risposta è affermativa: «Sì, ma alle condizioni specificate con la risposta alla domanda n. 1, e dunque per assolvere a una necessità della vita quotidiana dell’interessato (o del suo nucleo familiare) o per motivi di salute». Come detto, l'acquisto di un giornale in edicola era già considerata «una necessità della vita quotidiana dell'interessato (o del suo nucleo familiare)», allo stesso modo dunque dovrebbe essere ritenuto tale dal prossimo 14 aprile anche l'acquisto di un libro in libreria, o di una magliettina per neonati nel negozio di vestiti.

Faq governo acquisti negozi aperti

La Faq del governo - 11 aprile 2020

In modo ancora più esplicito, la Faq presente sul sito del governo che risponde alla domanda «Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?», specificava: «Sì, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie espressamente previste dal Dpcm 11 marzo 2020 la cui lista è disponibile a questo link (allegato 1 e allegato 2)». Ora, col nuovo Dpcm proprio questa lista e i relativi allegati sono stati aggiornati come già indicato, ma tutto lascia presupporre che la prima parte della risposta resti invariata. Pertanto, tutto ciò rischia di avere non poche conseguenze sul tema "spostamenti" consentiti o meno, soprattutto in virtù del fatto che in molte regioni italiane ed anche nei singoli Comuni, vigono oggi delle ordinanze che risultano più restrittive rispetto a quanto stabilito dalle normative nazionali. Il Veneto e la città di Verona, così come altri Comuni veronesi, rientrano appunto tra questi e resta da capire se tali ordinanze verranno prorogate ed eventualmente modificate (come lasciato intendere oggi dal governatore Zaia, ma anche dal sindaco di Verona Federico Sboarina).

Faq acquisto beni diversi dai generi alimentari

La Faq del governo - 11 aprile 2020

Proseguiamo in questa riflessione, sottolineando che ancora una volta il Dpcm siglato ieri sera dal premier Conte all'Art. 1 comma 1 lettera f) consente lo svolgimento dell'attività motoria individuale all'aperto in prossimità della propria abitazione: «Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona». Come già evidenziato in precedenza, l'ordinanza regionale firmata dal governatore Luca Zaia in Veneto aveva, coerentemente con il precedente Dpcm, inserito tra le motivazioni che consentono di uscire di casa anche appunto l'attività motoria, specificando tuttavia la natura della "prossimità" alla propria abitazione, stabilendo che si trattasse di non oltre 200 metri. Nel capoluogo scaligero invece, vige fino a nuova eventuale indicazione, l'ordinanza sindacale numero 18 firmata dal primo cittadino Federico Sboarina, che stabilisce quanto segue: il sindaco ordina «di vietare lo svolgimento di attività sportiva e motoria, ivi comprese le passeggiate, in luogo pubblico od aperto al pubblico nel territorio comunale».

Ora, nell'ipotesi in cui dal 14 aprile nulla cambiasse sotto il profilo delle ordinanze emanate a livello regionale in Veneto e comunale a Verona, cosa evidentemente che resta tutta da verificare poiché le valutazioni andranno fatte in queste ore, ci si troverebbe nel capoluogo scaligero in una ben strana situazione. Stante infatti il divieto assoluto di uscire di casa per passeggiare (anche fosse attorno alla propria abitazione nel raggio di 200 metri, come consentito invece dall'ordinanza regionale di Zaia), i cittadini veronesi, tuttavia, potrebbero appellarsi alla "necessità" di acquistare un libro, o un indumento per bambini, o un articolo di cancelleria, all'interno dei rispettivi negozi legittimamente aperti, per motivare in questo modo il proprio spostamento (persino superiore ai 200 metri) verso i rispettivi esercizi commerciali, esattamente così come finora si sono motivati quali rispondenti a "situazioni di necessità" gli spostamenti verso i negozi di generi alimentari, o appunto come già sottolineato, verso le edicole per l'acquisto di giornali o riviste. Ammettendo che il ragionamento sin qui svolto sia congruo (e in tal caso non vi sarebbe alcun vulnus normativo nemmeno nell'andare ad acquistare piante o fiori in un vivaio legittimamente aperto, stando alla normativa nazionale e non regionale), ci si troverebbe in una situazione, come detto, piuttosto singolare e che ci pare dovrebbe dunque essere presa in considerazione ed eventualmente verificata, fatta salva la necessità generale di limitare al minimo indispensabile gli spostamenti per evitare il propagarsi del contagio e tutelare così la salute pubblica (nella vicina Lombardia, ad esempio, il governatore Fontana ha già disposto un'ordinanza più restrittiva che limita la vendita di libri, cartoleria, piante e fiori nei soli supermercati o tramite consegna a domicilio).

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