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Il nuovo chiarimento della Regione Veneto sul "motociclismo" nell'ultima ordinanza di Zaia

Il primo non era forse abbastanza "chiaro", dunque oggi ne è comparso un secondo

Il tema del "motociclismo" potrebbe forse aver trovato finalmente la sua ragion d'essere in Veneto, almeno di qui al 17 maggio prossimo quando sono in scadenza sia il Dpcm del 26 aprile che l'ordinanza regionale numero 46 firmata dal presidente Luca Zaia. Quest'ultima, in particolare, nel suo punto 4 aveva inserito lunedì 4 maggio, «a titolo esemplificativo», il "motociclismo" tra le attività sportive o motorie consentite. Nello specifico, all'interno dell'ordinanza la questione era posta come segue:

«È consentito lo svolgimento individuale o con componenti del nucleo famigliare di attività sportiva o motoria quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, camminata, corsa, ciclismo, tiro con l’arco e a segno, equitazione, tennis, golf, pesca sportiva, canottaggio, l’attività remiera, il motociclismo, arrampicata sportiva, scialpinismo, attività sportive acquatiche, wind surf, attività subacquee, ecc..».

Così come evidenziato già ieri, la stessa Regione Veneto era dunque dovuta intervenire con un primo "chiarimento" sul tema (di qui in poi lo chiameremo il "chiarimento numero 1"). Questo poiché, nel frattempo, a molti motociclisti era balenata l'idea che si potesse girare liberamente sull'intero territorio regionale veneto in moto, senza cioè dover motivare il proprio spostamento con, ad esempio, la necessità di compiere un acquisto nei negozi legittimamente aperti, ma semplicemente facendo attività motoria o sportiva girando in moto. Il dubbio era sorto a tanti, essendo appunto dall'ordinanza regionale numero 46, testualmente, «consentito lo svolgimento individuale o con componenti del nucleo famigliare di attività sportiva o motoria quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, camminata, corsa, ciclismo, tiro con l’arco e a segno, equitazione, tennis, golf, pesca sportiva, canottaggio, l’attività remiera, il motociclismo, arrampicata sportiva [...]».

Il "chiarimento numero 1" sull'argomento giunto dalla Regione Veneto e pubblicato nell'apposita sezione, ha quindi rimarcato ieri che «la moto è un mezzo di trasporto che si può utilizzare per gli spostamenti di necessità (lavoro, recarsi a fare attività motoria, visita a congiunti, spesa, farmacia)», mentre «non è consentito l'utilizzo senza finalità, ossia per mero diletto/turismo». Lo stesso "chiarimento numero 1" della Regione Veneto specificava poi, parrebbe in qualità di spiegazione, che «l'ordinanza regionale del 04/05/2020 ha autorizzato il motociclismo inteso come sport». Dunque, era parso di capire che secondo quanto stabilito dalla Regione Veneto non si potesse girare in moto «per mero diletto/turismo», in quanto l'ordinanza regionale numero 46 avrebbe «autorizzato il motociclismo inteso come sport», e non come «attività motoria».

Fatto debitamente salvo il doveroso rispetto del divieto da parte di tutti, già ieri abbiamo rilevato tuttavia che, ai fini della spiegazione del divieto, sia il considerare il "motociclismo" quale «attività motoria», piuttosto che come «attività sportiva» (così è scritto nel testo dell'ordinanza), sia anche come «sport» (vi è una differenza tra «attività sportiva» e «sport»? Se sì, quale?), in fondo cambiava ben poco. Non ci dilunghiamo oltre su questo, poiché la questione è stata affrontata ieri, ci limitiamo ad evidenziare che oggi, mercoledì 6 maggio, il "chiarimento numero 1" della Regione Veneto datato 5 maggio, è scomparso dalla pagina dedicata e, al suo posto, ha fatto il suo ingresso un nuovo chiarimento dedicato al "motociclismo" (lo chiameremo di qui in poi il "chiarimento numero 2").

Chiarimenti Regione Veneto motociclismo

Il "chiarimento numero 1" della Regione Veneto sul motociclismo nell'ordinanza numero 46

Che cosa dice dunque il "chiarimento numero 2" fornito dalla Regione Veneto in materia di motociclismo e relativi spostamenti? Il testo, possiamo dirlo senza tema di smentita, affronta questa volta il problema in modo ben più netto, banalmente perché specifica una buona volta che il "motociclismo" autorizzato dall'ordinanza numero 46 è inteso quale «pratica sportiva» che, tuttavia, ecco la vera restrizione mancante sin dall'origine, può essere svolta solo «in circuiti o percorsi implicanti esercizio sportivo motoristico». Di seguito il testo completo del "chiarimento numero 2":

«Si può correre in moto per turismo? No, il Dpcm non ammette lo spostamento per turismo né in moto né in auto né con nessun altro mezzo di locomozione pubblico o privato. La moto si può usare, oltreché per lavoro e per salute (accesso a strutture ospedaliere per urgenze), per svolgere uno spostamento di necessità (es. spesa, acquisto giornale, tabacchi), per portarsi nel luogo in cui si ritiene necessario svolgere attività motoria o sportiva o, infine, come riconosciuto dall’ordinanza n. 46 come pratica essa stessa sportiva in circuiti o percorsi implicanti esercizio sportivo motoristico».

Motociclismo chiarimento numero 2 Regione Veneto ordinanza numero 46
Il "chiarimento numero 2" della Regione Veneto sul motociclismo nell'ordinanza numero 46

Una volta chiarito dunque che la moto può essere utilizzata «in quanto pratica essa stessa sportiva» solo nei circuiti o percorsi preposti, resta fatta salva la possibilità che ciascun motociclista decida di spostarsi in moto per adempiere ad una "situazione di necessità" che, come tale, autorizza sulla base del Dpcm del 26 aprile gli spostamenti nell'intera propria regione di riferimento. Quindi la moto non si può usare «per turismo», ma la si può utilizzare ad esempio per andare in edicola a comprare il giornale, piuttosto che al supermercato a fare la spesa, o per prendere il gelato d'asporto in gelateria.

Oltre a ciò, poiché le Faq del governo sulla "Fase 2" che esplicitano il Dpcm del 26 aprile, tra le varie cose, spiegano pure che «al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività», nulla impedisce a chi ne abbia una di utilizzare la propria moto per spostarsi e raggiungere un luogo qualsiasi da lui «individuato», purché interno alla regione di riferimento, dove poi, una volta smontato di sella, svolgere «attività motoria o sportiva» (tra le quali ricordiamo rientrano anche le semplici passeggiate). Ad evidenziare la cosa è lo stesso "chiarimento numero 2" fornito dalla Regione Veneto, quando spiega: «La moto si può usare, oltreché per lavoro e per salute (accesso a strutture ospedaliere per urgenze), per svolgere uno spostamento di necessità (es. spesa, acquisto giornale, tabacchi), per portarsi nel luogo in cui si ritiene necessario svolgere attività motoria o sportiva [...]».

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