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Venerdì, 19 Aprile 2024
Cronaca

Neonati, incentivare l'allattamento al seno

La nutrizione artificiale sar possibile solo con il parere di un tecnico

Nutrizione artificiale del lattante solo se necessaria e con un parere tecnico. È questa la nuova linea guida nazionale recepita dalle farmacie veronesi a seguito della pubblicazione sulla G.U. n. 155 del 7 luglio 2009 del Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 9 aprile 2009 n. 82 recante “Regolamento recante l’attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea e all’esportazione presso Paesi terzi”, in vigore dal 22 luglio 2009.
"In nessun modo deve essere incentivata la nutrizione artificiale rispetto a quella al seno. – dice Marco Bacchini, presidente di Federfarma Verona, l’associazione di titolari di farmacia - Già in base alla precedete normativa del 1992 non era possibile, ad esempio, offrire campioni e fare pubblicità alla particolare marca di latte in polvere. Adesso la normativa si è fatta ancora più restrittiva e sono stati vietati alcuni aggettivi sulle confezioni di latte artificiale come «umanizzato», «maternizzato», «adattato» o espressioni analoghe che potevano trarre in inganno il genitore. Inoltre sulle confezioni di latte artificiale ad adesso in poi dovrà sempre essere ben evidenziata la superiorità nutrizionale del latte materno. Sono molte le farmacie veronesi in cui da tempo non vengono più esposte le confezioni di latte artificiale e il farmacista stesso promuove l’allattamento al seno, ma questo fino ad ora avveniva a discrezione. Oggi invece il latte artificiale può essere utilizzato solo con il parere di un tecnico non per scelta personale della mamma. Il ruolo della farmacia assume quindi un maggior peso nell’ambito della primissima infanzia e rientra nell’ambito più vasto di un piano di corretta educazione alimentare promosso dai farmacisti per il miglioramento della qualità della vita di adulti e bambini".
Rimane stabilito che gli alimenti per lattanti (prodotti destinati ai lattanti nei primi sei mesi di vita) e gli alimenti di proseguimento (prodotti destinati ai lattanti dopo il sesto mese di vita) possono essere commercializzati solo se sono conformi alle disposizioni fissate dal regolamento.
La denominazione di vendita è rispettivamente: «Alimento per lattanti» e «Alimento di proseguimento». La denominazione di vendita degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento fabbricati interamente con proteine di latte vaccino è rispettivamente: «Latte per lattanti» e «Latte di proseguimento».

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