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Cronaca Centro storico / Piazza Bra

Vaccinati e non, terza dose, positivi e contatti stretti: le nuove regole della quarantena spiegate semplici

Chi deve fare la quarantena, quanto dura, per chi sono previsti sconti, quando serve fare il tampone e quando invece non è necessario

In relazione alle difficoltà interpretative emerse rispetto alle ultime norme emanate dal governo nazionale, la Direzione prevenzione della Regione Veneto ha trasmesso a tutte le Ulss, in data 31 dicembre 2021, una circolare nella quale è stata fatta una sintesi tecnica del documento ministeriale. Complice una gran confusione fatta sui media, in Italia è passato il messaggio generico e molto ambiguo in base al quale per i soggetti vaccinati con tre dosi la quarantena non sarebbe più prevista. In realtà le cose sono un po' più complesse ed il tentativo è qui appunto quello di fugare ogni dubbio, illustrando come funzionino ad oggi le varie regole previste in base alla normativa anti Covid in materia di isolamento e quarantena

In merito a questi due termini, chiariamo anzitutto che l'isolamento riguarda le persone Covid positive, mentre la quarantena riguarda i soggetti definiti eventualmente come contatti stretti di una persona trovata positiva al virus. La definizione ufficiale di "contatto" in relazione a un soggetto Covid positivo è questa: «Qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o confermato Covid-19 in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso». Una volta stabilito se si è o meno un "contatto", bisogna capire se si è a "basso rischio" oppure ad "alto rischio". Nella seconda ipotesi, si è identificati allora come "contatto stretto". Diverse sono le circostanze per cui si può essere identificati come contatti ad alto rischio ovvero "contatti stretti". Ne ricordiamo quattro su tutte. Si è, ad esempio, "contatti stretti" quando:

  • una persona vive nella stessa casa di un caso positivo Covid-19.
  • una persona ha avuto un contatto fisico diretto con un caso positivo Covid-19 (per esempio la stretta di mano).
  • una persona ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso positivo Covid-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti.
  • una persona si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso positivo Covid-19 in assenza di dispositivi di protezioni idonei, ovvero senza mascherina.

Le nuove norme sulla quarantena per le persone che hanno avuto un "contatto stretto" con un positivo al Covid-19 si applicano in Italia già a partire dallo scorso 31 dicembre 2021, ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.

Auto-sorveglianza per "contatti stretti" vaccinati con tre dosi, guariti o vaccinati con due dosi da meno di 4 mesi

1 - SOGGETTI SENZA SINTOMI COVID IDENTIFICATI "CONTATTI STRETTI" DI UN POSITIVO

Il decreto prevede che, in caso di contatto stretto con un soggetto confermato Covid-19 positivo, la quarantena preventiva non si applichi ai soggetti che rientrino in almeno una delle seguenti categorie:

  • Alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale "primario" (senza richiamo) da 120 giorni o meno, vale a dire da non più di 4 mesi. 
  • Alle persone che sono guarite da Covid-19 da 120 giorni o meno, vale a dire da non più di 4 mesi. 
  • Alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino, vale a dire la cosiddetta "terza dose" o "booster".

A tutte queste categorie di persone che, vale la pena evidenziarlo, non sono esse stesse risultate positive bensì sono dei "contatti stretti" di un altro soggetto rilevato positivo, si applica allora una forma alternativa di auto-sorveglianza, con obbligo di indossare le mascherine Ffp2 fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo a Covid-19 (quindi l’undicesimo giorno dall’ultimo contatto). Perché alle categorie di persone appena viste si possa applicare tale forma di auto-sorveglianza deve necessariamente verificarsi la condizione di asintomaticità, ovvero la persona identificata "contatto stretto" di un caso indice positivo a Covid-19 non deve presentare sintomi. Il periodo di auto-sorveglianza dura per 5 giorni, passati i quali senza che la persona abbia presentato sintomi, quest'ultima dovrà indossare la Ffp2 fino al decimo giorno dopodiché sarà "libera" ufficialmente, ovvero non sarà più considerata un "contatto stretto", senza alcun bisogno di svolgere alcun test/tampone con esito negativo.

2 - SOGGETTI CON SINTOMI COVID IDENTIFICATI "CONTATTI STRETTI" DI UN POSITIVO

Per tutte le categorie di persone appena viste, ovvero chi sia identificato quale "contatto stretto" ma abbia fatto la "terza dose" o sia vaccinato con due dosi oppure guarito da non più di 4 mesi, è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, anche al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. In sostanza, se il "contatto stretto" presenta sintomi deve subito fare un test alla prima insorgenza di tali sintomi e, a quel punto, si danno due opzioni: la prima è che il test dia esito positivo, la seconda è che dia esito negativo e dunque si debba attendere il quinto giorno di auto-sorveglianza valutando se i sintomi scompaiano o persistano. Se rimangono i sintomi, si dovrà fare un nuovo test/tampone al quinto giorno, mentre se entro i cinque giorni i sintomi prima insorti poi scompaiono allora il nuovo test non risulta da fare.

Questo significa che, facendo un esempio estremo per chiarire, se una persona vaccinata con terza dose viene identificata quale "contatto stretto" di un positivo e, poniamo, il giorno dopo o un paio di giorni dopo la sua ultima esposizione a tale soggetto positivo inizia a presentare dei sintomi, quali febbre o raffreddore, dovrà allora subito eseguire un test. Se però il test dà esito negativo e i sintomi scompaiono entro il quinto giorno dall'ultima esposizione avuta al caso indice positivo, la persona identificata "contatto stretto" non dovrà più svolgere alcun test/tampone, ma solo indossare le Ffp2 fino al decimo giorno dall'ultima esposizione al caso indice positivo. All'undicesimo giorno, tale persona non sarà più consideata "contatto stretto". Se invece i sintomi persistono fino al quinto giorno, allora il soggetto identificato "contatto stretto" dovrà nuovamente fare un test/tampone al quinto giorno dall'ultima esposizione al caso indice positivo. 

Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche, per determinare la cessazione del periodo di auto-sorveglianza.

Quarantena per "contatti stretti" vaccinati con due dosi da oltre 4 mesi e super green pass valido

Ai contatti stretti di un caso positivo, cioè persone non esse stesse risultate positive ma che abbiano avuto un contatto ad alto rischio con un caso Covid positivo, se hanno completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, cioè da più di 4 mesi, ma hanno comunque un green pass rafforzato ancora valido (si ricordi che ad oggi il super pass dura per 9 mesi e dall'1 febbraio 2022 per 6 mesi), ebbene per questi soggetti nel caso si presentino come asintomatici, è prevista l'applicazione di una quarantena con durata ridotta a 5 giorni e con però obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno.

In breve, questa è la situazione di persone vaccinate con seconda dose da più di 4 mesi, ma da non oltre 9 mesi (6 mesi dall'1 febbraio 2022) e che non abbiano ancora ricevuto la "terza dose" o booster, le quali ovviamente non devono comunque presentare sintomi dopo essere state identificate quali contatti stretti di un caso indice di soggetto Covid positivo.

Quarantena per "contatti stretti" non vaccinati

Per tutti i soggetti identificati come contatti stretti di una persona positiva a Covid, se si tratta di soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (ad esempio hanno ricevuto la prima dose ma non ancora la seconda), oppure che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, continua a vigere la quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso indice di persona positiva al Covid, con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al decimo giorno per poter uscire dalla quarantena.

Isolamento ridotto per soggetti positivi vaccinati con terza dose o con due dosi da meno di 4 mesi

Ai soggetti contagiati, cioè che risultino positivi a Covid, i quali abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, vale a dire da meno di 4 mesi, allora l’isolamento è ridotto a 7 giorni purché siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.  

La circolare e i chiarimenti della Regione Veneto

Il documeto chiarificatore inviato alle varie Ulss del territorio della Regione Veneto, riassume come segue quanto appena esposto.

Scarica la circolare Regione Veneto - Quarantena e isolamento

Contatti stretti

  • 1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (ad esempio abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
  • 2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni (4 mesi), e che abbiano tuttora in corso di validità il super green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
  • 3) Soggetti ASINTOMATICI che abbiano ricevuto la dose booster, oppure che abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti (4 mesi), oppure siano guariti dall'infezione da Sars-CoV-2 nei 120 giorni precedenti (4 mesi): per tutti questi soggetti non si applica la quarantena ma si deve osservare il periodo di auto-sorveglianza. Questa prevede l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso positivo. Il periodo di auto-sorveglianza termina al giorno 5. 

È prevista l'effettuazione di unn test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi.

  • 4) OPERATORI SANITARI: devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno dall'ultimo contatto di caso comunitario. Nel caso di contatti a basso rischio, quindi non essendo stati identificati come "contatti strretti", non è necessaria quarantena per gli operatori sanitari qualora abbiano appunto indossato sempre le mascherine chirurgiche o Ffp2, ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se invece non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

Isolamento (soggetti Covid positivi)

Soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

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