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Cronaca Centro storico / Piazza Bra

Rivoluzione green pass: dove e quando è obbligatorio dal 6 agosto, sanzioni anche per i titolari delle attività

Il controllo della titolarità del green pass degli utenti spetta anche ai gestori di ristoranti o bar, al pari di cinema, palestre, sale scommesse e tutti gli altri ambiti coinvolti, i quali rischiano la chiusura fino a 10 giorni oltre a multe da 400 a 1.000 euro

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha deliberato nella giornata di ieri, giovedì 22 luglio, di prorogare fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale causa pandemia da Covid-19. Inoltre, sono state stabilite nuove modalità di utilizzo del green pass rendendolo obbligatorio, a partire dal prossimo 6 agosto 2021, per lo svolgimeto di numerose attività e la fruizione di vari servizi. Infine, sono stati fissati nel dettaglio nuovi criteri per assegnare alle Regioni il rispettivo "colore" e, dunque, le relative restrizioni.

L'uso estensivo del green pass

Anche nelle Regioni italiane collocate in zona bianca, dal prossimo 6 agosto sarà possibile svolgere alcune attività specifiche solamente se si risulterà essere in possesso di una Certificazione verde Covid-19 (cosiddetto "green pass") che attesti una delle seguenti codizioni:

  • Aver fatto almeno una dose di vaccino, o aver completato il proprio ciclo vaccinale. 
  • Essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle ultime 48 ore.
  • Essere guariti da Covid-19 nei sei mesi precedenti.

Il green pass sarà richiesto a chiunque desideri poter svolgere od accedere ad una delle seguenti attività o ambiti a partire dal prossimo 6 agosto 2021:

  • Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso.
  • Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi.
  • Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre.
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso.
  • Sagre e fiere, convegni e congressi.
  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento.
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione.
  • Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.
  • Concorsi pubblici.

La Certificazione verde Covid-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale (fino a 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica, per i quali verrà creata una Certificazione digitale dedicata. Finché questa non sarà disponibile, possono essere utilizzate quelle rilasciate in formato cartaceo.

Sanzioni anche ai titolari delle attività

Aspetto non di poco conto è quello che riguarda l'apparato sanzionatorio legato all'obbligo di essere titolari di green pass per poter svolgere le suddette attività. Come comunicato infatti dal governo in una nota, sono gli stessi «titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del green pass» ad essere «tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni». In sostanza, chi dovrà controllare che seduto ad un tavolo al chiuso di un bar o di un ristorante vi sia un avventore regolarmente munito di green pass sarà innanzitutto il titolare di quel locale, rischiando altrimenti egli stesso di incappare in una sanzione da 400 a 1.000 euro nel momento in cui a verificare la regolarità delle cose dovessero essere le forze dell'ordine.

La nota stampa ufficiale del governo, infatti, chiarisce in modo inequivocabile che «in caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente». Inoltre, viene poi specificato che sempre a carico del gestore di un locale o di un'altra qualsiasi attività regolamentata attraverso green pass (piscine, palestre, cinema, teatri, centri termali, etc.), «qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni».

I nuovi parametri per l'Italia dei colori

L’incidenza dei contagi resta in vigore, ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (zona bianca, gialla, arancione e rossa) delle Regioni. Dall'entrata in vigore del nuovo decreto-legge del 22 luglio, infatti, i due principali parametri saranno i seguenti:

  1. Il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19, 
  2. Il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.

Zona bianca

Le Regioni restano in zona bianca se: 

a. l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive.

b. qualora si verifichi un’incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona bianca se si verifica una delle due condizioni successive:

  1. Il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15 per cento.
  2. Oppure il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10 per cento;

Zona gialla

È necessario che si verifichino alcune condizioni perché una Regione passi alla colorazione gialla:

a. l'incidenza settimanale dei contagi deve essere pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15 per cento e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 sia superiore al 10 per cento;

b. qualora si verifichi un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona gialla se si verificano una delle due condizioni successive:

  1. Il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30 per cento.
  2. Oppure il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20 per cento.

Zona arancione

È necessario che si verifichi un’incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti e aver contestualmente superato i limiti di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla

Zona rossa

Una Regione è in zona rossa in presenza di un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e se si verificano entrambe le condizioni successive:

a. Il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è superiore al 40 per cento;

b. Il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è superiore 30 per cento.

Misure per lo svolgimento degli spettacoli culturali

In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con «posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19». 

In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate.

Misure per gli eventi sportivi

Inoltre per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli citati si applicano le seguenti prescrizioni: 

  • In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso. 
  • In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

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