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Faq aggiornate: sì alle "seconde case" dalla zona rossa a quella bianca e attività sportiva

Il governo aggiorna le Faq: novità, conferme e smentite su attività sportiva e seconde case

Il governo dopo l'entrata in vigore anche del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 con le misure per la Pasqua, ha infine aggiornato la sezione delle Faq ufficiali relative al Dpcm 2 marzo 2021 in scadenza il prossimo 6 aprile. Due sono a nostro avviso le principali questioni sulle quali vale la pena soffermarsi a titolo di chiarimento che questa volta può dirsi ufficiale: il tema delle "seconde case" da un lato e, dall'altro, quello dell'attività sportiva svolta a livello individuale in zona rossa. Il Veneto, come noto, da lunedì 15 marzo entrerà in area rossa, vale dunque la pena chiarire in questa sede tali due aspetti alla luce dell'aggiornamento delle Faq (qui potete invece trovare le altre regole previste per la zona rossa).

Scarica il modello autodichiarazione spostamenti 2021

Le seconde case

Come abbiamo sempre sostenuto, i Dpcm e tutti i decreti-legge connessi alla pandemia non parlano mai esplicitamente di "seconde case", ma a farlo sono appunto solo le Faq del governo. Il meccanismo che consente però di spostarsi verso una cosiddetta "seconda casa", o meglio di "farvi rientro", è sempre rimasto lo stesso e cioè si può farvi rientro poiché nel Dpcm del 2 marzo, proprio come in quello precedente del 14 gennaio, esiste la seguente dicitura: «È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione». Ecco allora che, oggi, il governo nelle Faq aggiornate per la sezione zona rossa scrive:

«Fino al 6 aprile 2021, in zona rossa sono consentiti esclusivamente i seguenti spostamenti:
- per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma);
- il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, compreso il rientro nelle “seconde case” ubicate dentro e fuori Regione».

Faq spostamenti zona rossa 15 marzo 2021

Faq spostamenti zona rossa 15 marzo 2021

Ma attenzione, perché il bello deve ancora venire. Mentre per settimane molti giornali ed agenzie di stampa si sono ostinati a ripetere che non sarebbe stato possibile raggiungere una "seconda casa" se si partiva da una zona rossa, oppure se la stessa "seconda casa" si fosse trovata in zona rossa, in realtà il governo nelle Faq ci dice una cosa totalmente diversa e che avevamo in precedenza suggerito. Il "rientro" verso una casa che non sia la propria dimora abituale, cioè la propria residenza, è altresì consentito da e verso qualsiasi Regione e qualunque sia il suo "colore", compresa la zona bianca. Avete letto bene, se una persona necessita di "far rientro" alla propria "seconda casa" in Sardegna che attualmente è zona bianca da una Regione zona rossa è legittimato a farlo. Ecco, infatti, cosa scrive il governo nelle Faq ufficiali aggiornate: «È possibile fare rientro nella cosiddetta “seconda casa”? Se sì, ci sono dei limiti?». Questa la risposta del governo:

«Dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare "rientro" alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette "seconde case". Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al "rientro", è possibile raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione o Provincia autonoma (da e verso qualsiasi zona: bianca, gialla, arancione, rossa), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2».

Faq seconde case zona rossa 15 marzo 2021

Faq seconde case zona rossa 15 marzo 2021

In sintesi, l'importante è che il vostro "titolo", cioè contratto d'affitto o di proprietà, sia precedente alla data del 14 gennaio 2021, dopodiché non importa se partite da una zona rossa verso una bianca o viceversa, il "rientro" alla cosiddetta "seconda casa" è ammesso nel momento in cui sia possibile richiamarsi alla disposizione contenuta nel Dpcm che, come visto all'inizio, consente il rientro alla residenza, domicilio ed abitazione. Ciò significa che, con un pleonasmo normativo (la cui origine abbiamo provato a spiegare in altra sede ed è ormai inutile ripetere), a ciascun proprietario di una cosiddetta "seconda casa" è concesso farvi rientro qualora questa casa coincida con la definizione di "domicilio" o appunto di "abitazione" (essendo da escludere che una "seconda casa" possa essere la propria "residenza" che, per definizione giuridica, è invece «il luogo in cui la persona ha la dimora abituale» e risulta peraltro registrata all'anagrafe). Ora, le due definizioni da tenere a mente per il rientro alla "seconda casa" sono quindi fornite dal governo stesso, ribadite anche nelle Faq aggiornate, vale a dire le due seguenti:

  • Domicilio: «Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza».
  • Abitazione: «Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione dei provvedimenti anti-Covid, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze)».

Se la vostra "seconda casa", avendone avuto titolo da prima del 14 gennaio 2021, corrisponde ad una di queste due definizioni appena ricordate, vi è consentito "farvi rientro" sia che il vostro immobile si trovi in zona rossa oppure bianca, gialla o arancione, sia che il luogo da cui voi partite sia un territorio definito zona arancione, rossa, bianca o gialla (al momento di zone gialle, ricordiamo, non ve ne sono per decreto).

L'attività sportiva individuale in zona rossa

Un'altra questione delicata per la zona rossa è quella che si lega all'attività sportiva individuale. La norma nel Dpcm del 2 marzo in vigore fino al 6 aprile 2021 è contenuta all'Art. 41 per quel che riguarda appunto l'area rossa:

«È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale».

Tutto chiaro, o quasi, per quanto riguarda l'attività motoria, cioè una passeggiata a piedi senza pretese per sgranghirsi un po' oppure il giretto in bici senza attitudine sportiva. In entrambi questi casi, in zona rossa è lecito fare attività motoria solo «in prossimità della propria abitazione». Cosa sia questa «prossimità», è vero, non è mai stato chiarito: 200 metri o 1 chilometro? La risposta non c'è, neanche nelle Faq aggiornate.

Altri grattacapi, fortunatamente risolvibili, provengono invece dalla parte finale dell'Art. 41: l'attività sportiva in zona rossa si può fare solo all'aperto e in forma individuale, ma il Dpcm non specifica fino a dove ci si possa spingere nella pratica dell'attività sportiva. Se sono un maratoneta e voglio fare una corsa, oppure sono un ciclista che vuole allenarsi in tuta tecnica e sprintare sui pedali, va bene che non c'è la restrizione della «prossimità di casa» per l'attività sportiva, ma posso ad esempio fuoriuscire dal mio Comune se vivo in zona rossa? 

Segnaliamo che un po' di confusione si è venuta a creare. Regione Veneto quest'oggi, ad esempio, ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un documento dal titolo "Le principali regole relative alle zone rosse", condiviso anche sui social dal presidente Zaia, nel quale si legge:

«Necessità ammesse: attività motoria (in prossimità dell’abitazione); attività sportiva all’aperto e in forma individuale; non risultano limitazioni spaziali (es., lo spostamento per attività sportiva in montagna o presso fiumi per pescare non risulta vietato)».

Ora, in realtà la Faq aggiornata del governo ci dice un'altra cosa, e cioè che pur non essendoci esplicite limitazioni spaziali per l'attività sportiva individuale contenute nel testo del Dpcm, in realtà l'ambito nel quale in zona rossa è possibile svolgere un'attività sportiva è quello del proprio Comune. La Faq ufficiale del governo, infatti, chiede esplicitamente: «È possibile recarsi in un altro Comune al solo scopo di fare lì attività sportiva?». La risposta che dà il governo è negativa e la sua formulazione è la seguente:

«Nell’area rossa è consentito svolgere l'attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5 alle 22, in forma individuale e all'aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri».

La Faq in questione, come già avvenuto, chiede poi un'altra cosa e fornisce una risposta assai interessante: «In alternativa, è possibile varcare i confini comunali mentre si pratica l’attività sportiva (per esempio correndo o valicando un monte), per concluderla comunque all’interno del proprio Comune?». Così risponde il governo in via ufficiale:

«È tuttavia possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza».

Insomma, se siete dei maratoneti o dei ciclisti e volete fare una corsa o una biciclettata anche attraversando più Comuni, ebbene, pur essendo in zona rossa vi è consentito farlo, a patto che il vostro spostamento sportivo si concluda nel Comune dove è iniziato e resti sempre strettamente inerente alla pratica sportiva. Ma ciò vale solo per quelle attività sportive che in se stesse implicano uno spostamento il cui inizio possa avvenire dentro il proprio Comune, così come la sua conclusione. Questo vuol dire che in bici potete andare da Lazise a Verona e poi tornare a Lazise, ma una volta a Verona potete solo transitare nel territorio comunale diverso dal vostro, non potete fermarvi ed andare in una libreria a comprare un libro per poi ripartire in sella alla bici.

Quel che la Faq ufficiale del governo di certo non autorizza a fare in zona rossa, al contrario di quanto scritto da Regione Veneto, è «lo spostamento per attività sportiva in montagna o presso fiumi per pescare», a meno di aver fiumi dove pescare e montagne dove fare sci alpinismo già nel proprio Comune. Interpretando diversamente le norme sarebbe leggere la zona rossa come equivalente alla zona arancione: anche fare surf, qualcuno potrebbe dire, è un'attività sportiva che implica uno spostamento, tuttavia, a meno di surfare sull'asfalto fino in California passando per l'A4 e poi prendendo un aereo a Malpensa, è evidente che lo spostamento in auto per raggiungere il luogo dove fare surf non possa essere considerato «un’attività sportiva che comporti uno spostamento» (stessa cosa dicasi per l'arrampicata, lo sci alpino in montagna o la pesca nei fiumi). In zona arancione se un'attività sportiva non fosse disponibile nel proprio Comune è ammesso spostarsi per svolgerla in un altro Comune dove sia disponibile, ma in zona rossa la Faq del governo dice chiaramente che l'attività sportiva è consentita «esclusivamente nell'ambito del territorio del proprio Comune» e, dunque, nel caso si sia sprovvisti ad esempio di un luogo dove svolgere la tal o talaltra attività nel proprio Comune, nulla ad oggi autorizza a spostarsi in un altro Comune dove ve ne siano di disponibili (cosa che invece è ammessa per la zona arancione).

Faq attività sportiva zona rossa 15 marzo 2021

Faq attività sportiva zona rossa 15 marzo 2021
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