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Veneto, dalla zona gialla a quella arancione? Cosa cambia (e perché è meglio fare i bravi)

La sottile linea arancione: quali nuove restrizioni se il Veneto cambiasse fascia di rischio?

Il Veneto con «mezzo piede nella Fase 4» del piano sanitario regionale per l'emergenza Covid-19, secondo le parole di Zaia, i dati non buoni nell'ultima settimana, la preoccupazione del sindaco di Verona e i suoi appelli alla prudenza ed al rispetto delle regole. Aggiungiamoci l'esplicita rivelazione nelle scorse ore della possibilità di un passaggio di gradazione cromatica, da giallo ad arancione, per il territorio Veneto. Gli elementi per porsi qualche domanda circa il come cambierebbe la vita in "zona arancione", già oggi ci sono tutti anche per i cittadini veronesi e veneti in generale. Non fosse altro per capire quanto importate sia oggi assumere atteggiamenti il più possibile responsabili, onde scongiurare tale evenienza, oltre che naturalmente (ed innanzitutto) contribuire collettivamente alla tutela della propria ed altrui salute.

L'Italia gialla, arancione e rossa: mobilità e altri chiarimenti nella circolare del Viminale ai prefetti

Le regole della zona arancione

Ci siamo finora preoccupati a vario titolo di sviscerare e rendere fruibili, per quanto possibile, i contenuti del nuovo Dpcm in vigore fino al prossimo 3 dicembre 2020, facendolo con particolare riferimento alla zona gialla, la fascia di rischio cioè nella quale è inserito il Veneto e, dunque, anche la città di Verona. Oggi, a fronte dei sopracitati elementi, volgiamo la nostra attenzione alla zona arancione, affinché ci si possa rendere conto di quanto drastico sarebbe, eventualmente, il mutamento di fascia in relazione alla quotidianità di ciascuno di noi.

Bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie: tutto chiuso, solo asporto e domicilio

Ad oggi in Veneto le restrizioni che colpiscono la categoria economica dei ristoratori in senso lato sono certamente limitanti, ma di fatto consentono ancora di tenere aperto tra le ore 5 e le 18 svolgendo il servizio al tavolo (per un massmo di 4 persone non conviventi). Il servizio d'asporto è possibile fino alle ore 22, mentre le consegne a domicilio non subìscono alcuna limitazione.

Se il Veneto passasse in zona arancione ecco cosa succederebbe secondo ciò che indica, ad esempio, una Faq ufficiale del governo: «In quest'area, i ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio, consentita senza limiti di orario». Traducendo in termini più immediati, niente più servizio al tavolo, quindi locali di fatto "chiusi" al pubblico che possono solo ed esclusivamente operare con vendita d'asporto tra le ore 5 e le 22, oltre che il servizio di consegna a domicilio senza limitazioni.

Spostamenti: vietati anche tra Comuni diversi della stessa Regione

Quello relativo alla mobilità delle persone fisiche in zona arancione, è sicuramente uno dei cambiamenti in senso restrittivo tra i più drastici rispetto alle norme della zona gialla. Anzitutto va detto che la zona gialla non è propriamente parlando soggetta a restrizioni sugli spostamenti, salvo che per la fascia oraria del cosiddetto "coprifuoco" che va dalle ore 22 alle 5 del mattino seguente. In tutto il resto della giornata in zona gialla è infatti consentito spostarsi senza avere un motivo, per quanto sia «fortemente raccomandato» farlo solo «per esigenze lavorative, di studio, per motive di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi».

Con il Veneto in zona arancione le cose sarebbero di gran lunga più complicate: il Dpcm dispone anzittutto che «è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita» dai territori identificati quali Regioni arancioni, «salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute». In sostanza, dal Veneto Regione arancione ci si potrebbe spostare verso un'altra Regione (di qualsiasi colore) soltanto per uno dei suddetti motivi validi. Oltre a questa limitazione alla mobilità interregionale, tuttavia, il Dpcm dispone per le zone arancioni anche una limitazione alla mobilità tra Comuni diversi interni alla stessa zona arancione: «È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune».

Se il Veneto diventasse zona arancione, per un cittadino residente a Verona sarebbe possibile andare a Lazise o Bardolino solo in presenza di validi motivi, quali appunto «comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità». Di fatto sarebbe vietata ogni gitarella nel weekend per puro divertimento, così come sarebbero vietate le visite ai parenti, amici, congiunti e in genere tutti i non conviventi che abitino in un Comune diverso dal proprio. 

Visita ai congiunti in zona gialla? E in zona rossa? Le Faq del Governo sugli spostamenti

Oltre alle motivazioni citate, se ne aggiunge per la zona arancione un'altra che consente la mobilità tra Comuni differenti interni alla stessa Regione, vale a dire lo «svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili» nel proprio Comune di residenza, domicilio o abitazione. Facciamo un esempio per capire meglio: se un abitante di un Comune piccolo come Erbezzo si trovasse sprovvisto di un supermercato dove fare la spesa, o di un parrucchiere dove tagliarsi i capelli, potrebbe derogare al divieto di spostarsi dal proprio Comune recandosi in un altro per soddisfare la propria esigenza o «situazione di necessità». In sostanza, se nel mio Comune un servizio o un esercizio commerciale, tra quelli che il Dpcm non ha sospeso (cioè la cui attività è legittimata), è però indisponibile sul territorio perché semplicemente è assente, allora mi è consentito spostarmi di Comune per soddisfare la mia esigenza di, poniamo, fare la spesa alimentare, ma anche acquistare un libro o una pianta, cioè tutti quei beni considerati «necessari» ai sensi del Dpcm.

A questo punto, come abbiamo già cercato di spiegare, si pone il tema della scelta del Comune diverso dal proprio verso cui spostarsi nel caso nel proprio non vi sia il negozio di alimentari, di piante, una libreria, un parrucchiere o, ancora, le Poste ed altri centri di servizi non sospesi dal Dpcm, ma ugualmente indisponibili sul proprio territorio di riferimento. Ebbene, il "principio guida" da tenere sempre a mente è quello enunciato dalla circolare ai prefetti a firma del capo di Gabinetto del ministero dell'Interno:

«Risulterà dunque possibile lo spostamento per recarsi, solo a titolo di esempio, presso uffici pubblici, esercizi commerciali o centri servizi (es. per assistenza fiscale, previdenziale, ecc.) quando essi non siano presenti nel proprio territorio comunale. Naturalmente, valgono anche in questo caso le regole prudenziali che suggeriscono non solo di limitare all’indispensabile gli spostamenti, ma anche di effettuarli, di massima, raggiungendo il luogo più vicino dove comunque sia possibile la soddisfazione della propria esigenza».

Detto in breve, se nel mio Comune non c'è un negozio che ai sensi del Dpcm può restare aperto e di cui io abbisogni per fare un acquisto, in zona arancione mi è consentito spostarmi verso un altro Comune, ma non in uno qualsiasi a mio piacimento, bensì in quello più vicino dove sia possibile soddisfare la mia esigenza. Il tutto andrebbe ovviamente ogni volta autocertificato attraverso l'apposito modulo in caso di controllo, sempre ricordando che in ogni circostanza «l’onere di dimostrare la sussistenza delle situazioni che consentono gli spostamenti incombe sull’interessato».

Il coprifuoco resta valido anche in zona arancione

Oltre a tutto quanto appena evidenziato, anche in zona arancione resterebbe, proprio come in quella gialla, il cosiddetto "coprifuoco" tra le ore 22 e le 5 che quindi inciderebbe limitando gli spostamenti in quella fascia oraria anche all'interno del proprio stesso Comune di residenza, domicilio o abitazione. Questo perché le disposizioni contenute nell'Art. 1 del Dpcm, cioè quelle attinenti alla zona gialla, qualora non siano derogate in senso più restrittivo dall'articolo 2 o dall'articolo 3, restano sempre valide anche per la zona arancione e quella rossa. Così infatti recita la Faq del governo che conferma il "coprifuoco" anche in zona arancione: «Nell’area arancione è consentito spostarsi esclusivamente all’interno del proprio Comune, dalle 5 alle 22, senza necessità di motivare lo spostamento. Dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute».

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