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Cronaca Centro storico / Piazza Bra

Dpcm e spostamenti nell'Italia dei tre colori: le risposte alle (difficili) domande dei lettori

Quando è consentito spostarsi e quando invece no? Tanti i dubbi dei lettori e le situazioni che la vita reale presenta, superando spesso in complessità le casistiche di un Dpcm

Dalle molte domande giunte dai lettori in materia di spostamenti consentiti o meno, a fronte delle regole previste dal Dpcm dello scorso 3 novembre con le disposizioni per le tre differenti aree di rischio, si evince anzitutto una cosa: i casi della vita sono più complessi di quanto una legge potrà mai arrivare a prevedere. Anche per questo, la regola generale in questa fase deve essere sempre una sola, vale a dire orientarsi in funzione del principio di cautela e, in materia di spostamenti, come ricorda la circolare ai prefetti del Viminale di cui abbiamo già parlato, tener fede responsabilmente a questo postulato: «Limitare all’indispensabile gli spostamenti», ma anche «effettuarli, di massima, raggiungendo il luogo più vicino dove comunque sia possibile la soddisfazione della propria esigenza».

L'Italia gialla, arancione e rossa: mobilità e altri chiarimenti nella circolare inviata ai prefetti

Vediamo ora di affrontare le varie domande posteci dai lettori, ricordando naturalmente che il consiglio primario, in caso di dubbi, è sempre quello di rivolgersi alle forze dell'ordine. Ricordiamo, inoltre, in particolare per i cittadini di Verona, che il Comune ha riattivato il servizio "numero verde emergenza Covid-19" al quale possibile presentare anche dubbi e richieste di chiarimento relativamente al Dpcm ad oggi in vigore.

Riattivato dal Comune di Verona il numero verde per l'emergenza virus

Le domande dei lettori sugli spostamenti 

30 novembre 2020

  • «Io abito e ho residenza a Torino e il mio fidanzato in Veneto. Stiamo facendo i documenti per sposarci, così ho chiesto in Comune per sapere come comportarmi nel caso in cui rimanessimo zona rossa o arancione ancora per molto tempo e avessi bisogno di venire in Veneto per sposarmi. In Comune mi hanno detto "a rigor di logica adesso è permesso sposarsi quindi, con autocertificazione e documenti in mano dovresti poter andare", con l'aggiunta di un "calcola sempre che dipende dalla pignoleria della persona che ti potrebbe fermare...meglio se chiedi ai vigili". Chiamo i vigili, la signora che mi risponde mi dice che "a rigor di logica no, perché se tutti facessimo quello che volessimo non ne usciremmo più". Mi chiede se ho già visionato le FAQ del Governo e inizia a farlo lei, dicendomi che sono generiche e non specifiche al riguardo. Quindi, cosa si suppone che io debba fare? A parte sperare di diventare presto zona gialla s'intende. Questo "a rigor di logica", di chi? Io alla vigilessa ho solo detto "a rigor di logica, se adesso i matrimoni sono consentiti, sono consentiti fra persone dello stesso Comune?". Questa è la mia logica. Altra domanda. Stiamo cercando casa in Veneto io e il mio fidanzato, appena la troviamo voglio andare là. Se devo trasferirmi, è vista come una necessità o no?». 

La premessa che facciamo è, naturalmente, che come sempre il nostro tentativo di risposta non può assumere carattere ufficiale, ma speriamo ugualmente di fornire indicazioni utili per trovare una soluzione attraverso i canali istituzionali. Ad oggi il Piemonte è zona arancione e il Veneto zona gialla. In entrambe le Regioni la FAQ del Governo sulle "cerimonie" recita come segue: «Cosa prevede il decreto per lo svolgimento delle funzioni religiose?». Questa la risposta che viene fornita: «Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni».

I protocolli menzionati si trovano tra gli allegati al Dpcm del 3 novembre, nello specifico il protocollo con la CEI che, supponiamo, sia quello che interessa la nostra lettrice è l'Allegato 1. Qui si parla in modo esplicito al punto 3.8 anche di «matrimonio», oltre che battesimo ed esequie. Detto quindi che il matrimonio parrebbe consentito, seppur rispettando il protocollo previsto, la seconda parte del problema riguarda l'eventuale spostamento della nostra lettrice da una Regione arancione ad una Regione gialla per celebrare il matrimonio. La domanda in merito potrebbe essere questa: «È considerata una "situazione di necessità" tale da consentire lo spostamento tra Regioni diverse, oppure no, il fatto ch'io mi debba sposare?». Ora, non vi è a nostra conoscenza risposta esplicita a questo interrogativo ed è appunto probabile che l'applicazione della norma in questo caso possa essere soggetta ad interpretazioni, diciamo così, variabili. Allo stesso modo, a nostro avviso, non è esplicitamente chiarito se a fronte di una spiacevole circostanza come il decesso di un parente in una Regione rossa o arancione, sia consentito o meno per una persona che viva in un'altra Regione partire e superare i confini regionali per prendere parte alle esequie. Il funerale è ammesso, ma chi vi prende parte può provenire da fuori Regione o anche solo da fuori Comune? A nostro avviso la risposta ufficiale manca.

Ciò detto, invitiamo la nostra lettrice a riflettere su questa ipotesi: il Dpcm consente il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza «per la prima volta dopo il 6 novembre 2020», secondo un'espressione contenuta in una FAQ, a chi si trovi fuori dal suo domicilio, o sua abitazione o residenza nel momento dell'entrata in vigore del decreto. Se nulla impedisce alla nostra lettrice di stabilire il suo domicilio nella casa di residenza del suo futuro sposo, ella potrebbe a ragione far valere per la prima volta il «rientro al domicilio» e trovarsi quindi legittimamente in Veneto zona gialla in quanto ivi domiciliata. Di qui, tuttavia, a nostro avviso il Dpcm non le consentirebbe più di spostarsi verso il Piemonte zona arancione facendo valere il «rientro alla residenza», bensì solo per «comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute». Tutto ciò vale anche per l'interrogativo sul trasferimento non appena la futura coppia di sposi avrà trovato una nuova casa in Veneto.

Restano però alcune altre considerazioni da fare: la prima è che l'attuale Dpcm scade tra tre giorni e che quindi, a meno che il matrimonio oggetto del quesito sia da svolgersi entro 72 ore, bisognerà riformulare ogni ragionamento appena svolto in considerazione delle nuove disposizioni che saranno previste all'interno del prossimo decreto. La seconda considerazione è che ad oggi, l'Art. 1 del Dpcm vigente che stabilisce le norme valide sull'intero territorio nazionale (salvo restrizioni ulteriori per le zone arancioni e rosse), dispone al comma 9 lettera n) che «sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose». Ciò significa che, per quanto si possano celebrare i matrimoni, ad oggi a nostro avviso anche in una zona gialla non è possibile fare un pranzo al ristorante con invitati per "festeggiare" l'avvenuto sposalizio. Naturalmente, sull'intera questione una risposta definitiva solo le istituzioni possono fornirla. Ribadiamo che il Comune di Verona ha un numero di telefono attivo dedicato e che anche per questa titpologia di quesiti è possibile provare a contattare: 800 644 494.

26 novembre 2020

  • «Sono residente in Puglia, provincia di Lecce, mi posso spostare dal mio Comune di residenza in un altro per andare a pescare?»

Una FAQ del Governo riferita alle Regioni definite zona arancione, quali appunto la Puglia, stabilisce quanto segue: «È possibile praticare l’attività venatoria o la pesca dilettantistica o sportiva?». La risposta è la seguente: «Sì, ma solo nell’ambito del proprio Comune». Pertanto alla domanda posta dal lettore bisogna rispondere negativamente.

  • «In zona rossa due cugini conviventi possono viaggiare insieme in macchina occupando i sedili anteriori?»

Come chiarito anche da una FAQ del Governo, nel caso di utilizzo di un mezzo privato come l'automobile in presenza di persone non conviventi, è necessario che vi sia il «solo guidatore nella parte anteriore della vettura» e al massimo «due passeggeri per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori». Vige poi in questi casi «l'obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina».

Nella situazione proposta dal lettore, invece, si fa riferimento a due persone che sono conviventi, pertanto per loro queste disposizioni non valgono e possono viaggiare insieme sulla stessa auto, sedendo nei sedili anteriori ed anche senza obbligo di indossare la mascherina, fino a quando sia garantita continuativamente la condizione di isolamento da altre persone non conviventi con loro.

  • «È possibile che i figli in zona arancione facciano visita alla mamma in zona rossa?»

Perché ciò avvenga deve esservi o una situazione di necessità, o dei motivi di salute oppure delle comprovate esigenze lavorative. La persona che compie lo spostamento deve valutare la reale sussistenza di una di queste motivazioni concrete che andranno eventualmente autocertificate. Se non si è in presenza di tali ragioni che inducano allo spostamento, la semplice visita ai propri familiari o congiunti che implichi l'entrare in una Regione zona rossa o l'uscire da una Regione zona arancione, non è permessa dal Dpcm.

  • «La mia fidanzata vive nel mio stesso Comune a pochi chilometri da me, potrei raggiungerla nonostante sia zona rossa?»

Per quanto fastidioso possa sembrare, ma purtroppo la risposta a questa domanda è inevitabilmente negativa. La zona rossa prevede infatti ai sensi del Dpcm restrizioni alla mobilità anche intracomunale, cioè interna ad uno stesso Comune che sia appunto in una Regione rossa. Gli spostamenti in zona rossa, anche quelli interni al proprio Comune e cioè il semplice "uscire di casa", devono sempre essere adeguatamente motivati da situazioni di necessità, motivi di salute o comprovate esigenze lavorative. La cosiddetta "visita ai congiunti" non è di per se stessa una motivazione ritenuta adeguata ai sensi del Dpcm per consentire uno spostamento.

Una FAQ del Governo dispone per la zona rossa quanto segue: «All’interno dell’area rossa è vietato ogni spostamento, sia nello stesso Comune che verso Comuni limitrofi (inclusi quelli dell’area gialla o arancione), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (per esempio l’acquisto di beni necessari) o motivi di salute. Non è consentito far visita o incontrarsi con parenti o amici non conviventi, in qualsiasi luogo, aperto o chiuso». In sostanza, il nostro lettore non può andare a trovare a casa la sua fidanzata, per quanto abiti a lei vicino, salvo vi siano concrete situazioni di necessità, motivi di salute o comprovate esigenze lavorative. 

  • «Sono un militare e sono residente nella Regione Lazio (attualmente gialla), è possibile raggiungere il mio nucleo familiare composto da coniuge e figli minorenni, residenti in abitazione di mia proprietà (non seconda casa) in Campania (zona rossa)?

Se all'entrata in vigore del Dpcm una persona, per le più svariate motivazioni, dovesse essersi trovato al di fuori del proprio Comune di residenza, abitazione o domicilio, il decreto, come chiarito anche da una FAQ per la zona rossa (cioè la più restrittiva), stabilisce che «è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza». Nel caso di specie, viene indicato dal lettore il fatto di avere la residenza in Lazio, ma di voler ricongiungersi presso un'abitazione di proprietà dove hanno invece la residenza moglie e figli. A nostro avviso, la cosa è possibile «per la prima volta» facendo valere la possibilità di rientro a quello che diverrebbe il domicilio del militare che pone la domanda, avendo egli la residenza in Lazio. Tuttavia, una volta giunto in Campania, come chiarisce una FAQ del Governo, «gli spostamenti saranno consentiti solo negli ambiti e per i motivi chiariti alla FAQ n. 1», cioè a dire «comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (per esempio l’acquisto di beni necessari) o motivi di salute». 

  • «Sono da sei anni residente in Piemonte ma ho una casa in Liguria dove ho vissuto per anni che ho ereditato dai familiari. Posso andare per il periodo di Natale, considerando che sono single e non vedo persone?».

Cominciamo con il chiarire che l'essere single e il non vedere persone non rilevano ai sensi del Dpcm come dato che influisca o meno sulla possibilità di spostarsi. Per uscire da una zona rossa quale il Piemonte ad oggi, servono sempre le solite comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. La domanda chiede poi se sia possibile compiere uno spostamento «per il periodo di Natale», ma è evidente che con riferimento a tale periodo non è consentito fornire alcuna risposta, poiché l'attuale Dpcm scade il 3 dicembre e si dovrà quindi attendere il prossimo decreto per valutare cosa sarà consentito o meno fare.

Ad oggi, l'attuale Dpcm che scade il 3 dicembre, prevede che se una persona si trova in zona rossa non possa raggiungere una propria "seconda casa", ovunque essa si trovi, salvo che siano intervenute situazioni particolari che determinino la necessità di un intervento. Al riguardo una FAQ del Governo per la zona rossa specifica: «In considerazione del divieto di spostarsi, chiarito alla FAQ n. 1, l’accesso alla seconda casa può essere consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni».

  • «Sono un lavoratore autonomo, un blogger con regolare partita Iva, e voglio scrivere degli articoli sulla vita ai tempi del Covid, in alcune popolari destinazioni turistiche. Dato che la mia presennza sul luogo è fondamentale per questo genere di lavoro, posso spostarmi da una Regione arancione ad una gialla per prendere l'aereo che mi porterà a destinazione, autocertificando i motivi di lavoro? La mia preoccupazione nasce dal fatto che, essendo io l'unico titolare della mia ditta e non avendo contratti lavorativi specifici non posso produrre documenti per comprovare l'esigenza lavorativa come "incarico del datore di lavoro" o "convocazione da parte di un'azienda terza"».

La domanda, molto complessa, va scorporata in due "blocchi". Il primo riguarda lo spostamento da zona arancione, transitando in zona gialla, per poter raggiungere un'altra non meglio definita località di destinazione, motivando il tutto con le «comprovate esigenze lavorative». Queste ultime, a nostro avviso, consentono sempre di spostarsi in Italia ai sensi del Dpcm, fatte salve, in caso la destinazione dovesse essere all'estero, le disposizioni e le previsioni che i viaggi verso taluni Paesi stranieri rispetto ad altri possono implicare. Per questo è necessario consultare i siti istituzionali del ministero degli Esteri o anche il portale ViaggiareSicuri dove poter reperire adeguate informazioni.

Il secondo "blocco" della domanda è quello che si lega alla necessità di "comprovare" le proprie esigenze di lavoro e, in particolare, cosa può fare in tal senso un lavoratore "autonomo". Ora, la risposta a questo problema è in realtà più semplice di quanto ci si aspetti, poiché l'autodichiarazione basta a se stessa, cioè comprova l'esigenza lavorativa nel momento in cui chi la firma si assume la responsabilità di quanto dichiarato e la cui eventuale non veridicità comporta un reato. Il controllo, tuttavia, di tale veridicità, spetta alle forze dell'ordine.

Una FAQ del Goverrno chiarisce il tutto come segue: «Cosa significa "comprovate esigenze lavorative"? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le "comprovate esigenze lavorative"?». La risposta fornita è la seguente: «È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. "Comprovate" significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al (dal) lavoro, anche tramite l’autodichiarazione di cui alla FAQ n. 2 o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni».

16 novembre 2020

  • «È consentito raggiungere la moglie e il bambino di un mese di vita che hanno residenza in Campania (zona rossa) mentre io lavoro e ho residenza in Veneto (zona gialla)?»

Il Dpcm consente spostamenti «in entrata ed in uscita» da una zona rossa solo se motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Se non ricorrono tali motivazioni, lo spostamento dal Veneto alla Campania non può essere giustificato. Il Dpcm consente il «rientro al domicilio» o «il rientro alla residenza», ma in merito è bene ricordare quanto espresso in una FAQ del Governo: «Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?». La risposta che viene fornita è la seguente: «Sì, si potrà rientrare, comunque, per la prima volta, dopo il 6 novembre 2020. Successivamente, gli spostamenti saranno consentiti solo negli ambiti e per i motivi chiariti alla FAQ n. 1». Ciò significa che una volta fatta valere, ad esempio, la motivazione del «rientro al domicilio» in una zona rossa, di qui ci si potrà poi spostare nuovamente solo in funzione di «comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute». 

  • «Sono una persona divorziata e abito a Castel San Giorgio, posso andare in provincia di Avellino per andare a salutare i miei figli (tutti maggiorenni)?»

Il Dpcm per gli spostamenti in zona rossa, quale appunto la Regione Campania dove si trovano i Comuni di Castel San Giorgio e quelli in provincia di Avellino, consente spostamenti tra Comuni differenti solo in caso di comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Per i genitori separati/divorziati una FAQ del Governo, uguale per tutte le tre aree di rischio (gialla, arancione e rossa), consente gli spostamenti anche tra Comuni differenti e persino appartenenti ad aree diverse per «raggiungere» presso l'altro genitore o «condurre a sé» i propri figli minorenni. Non è però contemplata l'ipotesi dei figli maggiorenni cui fa riferimento la domanda.

  • «Io vivo in Veneto il mio compagno da due anni a Milano. Può raggiungermi con autocertificazione? Io non sto molto bene e vivo da sola».

Gli spostamenti «in entrata e in uscita» da e verso una zona rossa come la Lombardia sono consentiti esclusivamente per «comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute». Nel caso di specie chi pone la domanda evidenzia: «Io non sto molto bene e vivo da sola». La valutazione della gravità della situazione spetta all'interessato allo spostamento in uscita dalla Lombardia zona rossa. Qualora ricorra una reale «situazione di necessità» lo spostamento potrebbe essere giustificato, ricordando però che come sempre ai fini dell'autocertificazione «l’onere di dimostrare la sussistenza delle situazioni che consentono gli spostamenti incombe sull’interessato».

  • «Vivo in Umbria zona arancione, sono un cicloamatore, posso allenarmi anche oltrepassando i confini del mio Comune di residenza o sono vincolato ai confini comunali anche nello svolgere l'attività sportiva?»

La domanda è interessante poiché permette di affrontare un tema che il Dpcm ha lasciato nel vago, la circolare ai prefetti inviata dal Viminale ha parzialmente chiarito e le FAQ del Governo non hanno risolto del tutto. Cerchiamo di capire il problema che in realtà riguarda tutte e tre le aree di rischio, ma in particolare la zona arancione e quella rossa. Il Dpcm all'Art. 2 dedicato alla zona arancione non dispone alcunché in merito ad attività motoria e sportiva, il che significa che si applica quanto disposto all'Art. 1, vale a dire: «È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività». 

L'Art. 2 del Dpcm, tuttavia, sancisce tra le varie restrizioni nelle zone arancioni anche il divieto di mobilità intercomunale (salvo specifiche motivazioni legittimanti), ma l'attività motoria e sportiva è effettivamente coinvolta da tale divieto? Come appena visto in realtà l'Art. 1 al comma 9 lettera d) non pone limitazioni spaziali in merito all'esercizio di tali attività. La circolare ai prefetti, nella sezione dedicata alla zona arancione, peraltro, dopo aver elencato e riassunto le restrizioni sugli spostamenti tra le quali anche quelle che riguardano la mobilità intercomunale, si premura di sottolineare quanto segue: «Le suddette limitazioni alla mobilità non elidono l’esercizio di attività consentite in base ad altre disposizioni del provvedimento e non espressamente oggetto di restrizioni in forza di specifiche disposizioni contenute nell’art. 2».

È un passaggio a nostro avvviso essenziale:  l'Art. 2 del Dpcm non fa espressamente oggetto di restrizioni ulteriori l'attività motoria e sportiva, pertanto l'esercizio di tali attività non viene interessato dal divieto di mobilità intercomunale essendo regolato dalla normativa prevista all'Art. 1, cioè quella per le zone gialle ugualmente valida, salvo restrizioni, in tutta Italia. Lo confermano indirettamente alcune FAQ del Governo che per la zona arancione si limitano a porre una limitazione temporale, e non anche spaziale: «Si può uscire per fare una passeggiata?».  Risposta: «Sì, dalle 5 alle 22». «È consentito fare attività motoria?». Risposta: «Sì, dalle 5 alle 22». In sostanza in zona arancione, esattamente come in zona gialla, l'attività motoria e sportiva è soggetta alla sola limitazione temporale di svolgimento tra le ore 5 e le 22, cioè nella fascia giornaliera non di "coprifuoco". Un'altra FAQ del Governo si occupa nello specifico dell'uso della bicicletta in zona arancione: «Posso utilizzare la bicicletta?». Questa la risposta: «È possibile utilizzare la bicicletta per tutti gli spostamenti consentiti, mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone. È inoltre consentito utilizzarla dalle 5 alle 22 per svolgere attività motoria all’aperto, sempre nel rispetto del distanziamento di almeno un metro, e per svolgere attività sportiva, nel qual caso il distanziamento deve essere di 2 metri». Anche in questo caso non viene fatto il minimo accenno a limitazioni spaziali negli spostamenti per svolgere attività motoria o sportiva. 

Una limitazione in senso spaziale relativamente all'attività motoria, viene invece stabilita dal Dpcm all'Art. 3 per le zone rosse. Qui tale attività deve avvenire «in prossimità della propria abitazione», ma anche in questo caso per quel che riguarda l'attività sportiva non vengono previste limitazioni. La circolare del Viminale inviata ai prefetti, specifica per la zona rossa: «L’attività motoria è consentita se svolta individualmente ed in prossimità dell’abitazione, purché nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo delle mascherine». La stessa ciircolare ai prefetti però poi aggiunge: «L’attività sportiva è consentita esclusivamente all’aperto e in forma individuale. Essa può essere svolta, con l’osservanza del distanziamento interpersonale di almeno due metri, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, non necessariamente ubicati in prossimità della propria abitazione». Anche in questo caso, dunque, non viene esplicitamente detto che ci si possa spostare tra Comuni diversi per fare attività sportiva, ma non viene nemmeno esplicitato che ciò non sia consentito. Di fatto l'attività sportiva appare, sia in zona arancione che in zona rossa, soggetta ad una minore restrizione in termini spaziali rispetto all'attività motoria. Va però pur sempre fatta salva l'indicazione generale di limitare i propri spostamenti allo stretto indispensabile e limitarli, anche là dove essi siano consentiti, ai luoghi più vicini dove sia possibile ottenere la soddisfazione delle proprie esigenze.

  • «Sono residente in Lombardia e ho necessità di recarmi da genitrice anziana (85 anni) in Liguria che vive da sola ma, causa lockdown, accusa comportamenti inediti per lo più mentali e mi chiede di raggiungerla pur avendo mio fratello residente nella sua zona ma a causa della sua attività non è consigliabile avvicinamento fisico. Posso disporre di autorizzazione per motivi di salute genitore anziano a spostarmi dalla Lombardia alla Liguria? A chi posso rivolgermi per avere certezze in merito?»

Ad oggi gli spostamenti tra Lombardia (zona rossa) e Liguria (zona arancione), sono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute. La persona che pone la domanda deve dunque valutare la sussistenza o meno di una reale «situazione di necessità» che, per come viene posto il quesito, parrebbe sussistere in considerazione dell'esplicita richiesta di intervento ed aiuto espressa dalla «genitrice anziana». Ciò detto, come sottolineato in precedenza, è sempre consigliabile rivolgersi alle forze dell'ordine per «avere certezze» riguardo ogni tipologia di spostamento consentito.

  • «Padre separato legalmente e residente in zona rossa può, nel suo fine settimana di diritto visita, prendere il minore dalla zona gialla e portarlo nella sua residenza in zona rossa dove convive con la nuova compagna, la figlia della nuova compagna e spesso frequentata dal padre della figlia della compagna?»

Come visto in precedenza, una FAQ del Governo uguale per tutte e tre le aree di rischio (gialla, arancione e rossa) dispone quanto segue: «Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni?». Questa la risposta: «Sì. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Comuni di aree differenti. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario». Lo spostamento del padre oggetto della domanda risulta dunque legittimo, l'unica annotazione che ci sentiamo di aggiungere riguarda la specificazione relativa al fatto che la casa dove il padre ha la residenza sarebbe «spesso frequentata» dall'altro genitore della figlia della nuova compagna. Va da sé che oggi, tale «frequentazione» è soggetta alle stringenti norme che si applicano nell'intera zona rossa. 

  • «Il mio compagno da anni, vive a Milano, può raggiungermi in questa situazione con autocertificazione che il nostro rapporto è stabile e duraturo?».

La domanda non specifica il luogo di destinazione dello spostamento, ma poco conta ai fini della risposta poiché in zona rossa, quale è la Lombardia, la mobilità è sottoposta ad un regime restrittivo sia a livello interregionale, sia intercomunale, sia anche all'interno di un medesimo Comune. In tutti questi casi gli spostamenti sono vietati salvo comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute. La «stabilità» di un rapporto affettivo o la sua «durata» nel tempo non rilevano ai sensi del Dpcm in relazione agli spostamenti nelle tre aree di rischio, pertanto se non ricorrono le tre suddette casistiche lo spostamento presentato nel quesito non può essere giustificato.

  • «È possibile rimanere a dormire dal proprio congunto/a ovviamente senza spostarsii nella fascia oraria del coprifuoco?».

La domanda non specifica a quale area di rischio si riferisca. Poniamo sia quella gialla: in tal caso non sussiste un vero e proprio divieto nel Dpcm di recarsi presso amici, parenti o cosiddetti "congiunti", ma tutti gli incontri con persone non conviventi sono sconsigliati ed è fortemente raccomandato l'uso della mascherina anche nelle abitazioni private.

Poniamo invece che la domanda si riferisca all'area arancione dove è ugualmente in vigore l'orario di "coprifuoco": in questo caso, oltre al divieto di spostamento tra le ore 22 e le 5, una FAQ del Governo spiega che «è fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza». Non si tratta di un divieto. Ad ogni modo, in zona arancione è necessario tenere però sempre presente che la limitazione degli spostamenti tra Comuni diversi, anche interni alla Regione, non consente la visita ai congiunti di per se stessa qualora quest'ultimi risiedano in un Comune diverso dal proprio. 

10 novembre 2020

  • «Per assistere mia mamma anziana e sola in un momento di particolare difficoltà fisica, posso spostarmi da una Regione rossa? Lei si trova in unaa Regione gialla (per adesso)».

Il Dpcm all'Art. 3 comma 4 dispone che è vietato «ogni spostamento in entrata e in uscita» dai territori identificati al comma 1 quali «Regioni che si collocano in uno "scenario di tipo 4" e con un livello di rischio "alto"» (cioè appunto una Regione rossa), ma lo stesso comma 4 dell'Art. 3 poi aggiunge: «Salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute».

Nel caso della domanda presa in considerazione, bisogna quindi che la persona interessata valuti la sussistenza o meno di una concreta «situazione di necessità» in relazione alla propria madre «anziana e sola in un momento di particolare difficoltà fisica». Una Faq del Governo dedicata alla zona rossa, ma uguale anche per le altre due zone di rischio (gialla e arancione), ci aiuta a capire meglio: «Posso andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti?». La risposta che viene fornita è la seguente: «Sì, è una condizione di necessità. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, ricordate però che sono categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile».

  • «Da zona rossa dovrei andare a trovare mia mamma che è una persona anziana e che abita da sola, ma che si trova in zona gialla. Posso andare?»

È una domanda molto simile a quella precedente e che abbiamo così posto ravvicinate, poiché speriamo possa aiutare a comprendere meglio le cose. In merito il ragionamento non cambia, poiché il già ciitato Art. 3 comma 4 del Dpcm vieta gli spostamenti «in entrata ed in uscita» da una zona rossa, quindi sia che si tratti di varcare il confine per raggiungere un'altra Regione di qualsiasi colore, sia per farvi accesso da un'altra Regione di qualsiasi colore. Il tutto sempre fatte salve le tre motivazioni che derogano al divieto di spostamento: comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute. 

Se nella prima domanda, tuttavia, per come veniva posta, pareva emergere a tutti gli effetti una «situazione di necessità» espressa dalle parole «in un momento di particolare difficoltà fisica» riferite alla madre, in questa seconda domanda si fa riferimento solo all'anzianità della madre ed al fatto che la signora abiti da sola. Se questa persona, per quanto anziana e sola, fosse però totalmente indipendente ed autosufficiente, in grado cioè di provvedere in autonomia alle necessità della vita quotidiana (spesa, eventuale approvvigionamento di farmaci, etc.), ebbene, in tal caso lo spostamento da zona rossa per raggiungerla da parte di un parente o altra persona amica, non sarebbe giustificabile. Naturalmente la valutazione dell'effettiva sussistenza o meno di una «situazione di necessità» va fatta individualmente, ma tenendo sempre presente che, come ricorda la circolare ai prefetti, «l’onere di dimostrare la sussistenza delle situazioni che consentono gli spostamenti incombe sull’interessato», il quale «potrà assolvervi producendo un’autodichiarazione».

  • «Abito a Catania in zona arancione e devo andare da mio padre a Roma in zona gialla, fra l'altro avevo già fatto un biglietto aereo prima dell'uscita dell'ultimo Dpcm, posso andarci?».

Anzitutto chiariamo che, per quanto possa essere comprensibile il fastidio di aver già speso dei soldi, ma il fatto di aver acquistato in precedenza un biglietto aereo non rileva in alcun modo ai sensi del Dpcm e delle disposizioni vigenti. In secondo luogo, per quanto riguarda la normativa nella zona arancione vale, proprio come per la zona rossa, il divieto riferito ad «ogni spostamento in entrata e in uscita» nella e dalla stessa zona arancione. Dunque non rileva il colore della Regione di destinazione, ma il solo fatto di varcare il confine della zona arancione, sia che lo si varchi per accedervi, sia per uscirvi. Naturalmente valgono anche per la zona arancione delle motivazioni eccettuative che consentono cioè di non tenere conto del divieto di «spostamento in entrata ed in uscita» dalla stessa area arancione, vale a dire le solite tre: comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute.

Per rispondere alla domanda in oggetto, la persona che l'ha posta deve dunque valutare la sussistenza o meno di una di queste motivazioni che legittimerebbero il suo spostamento verso Roma e suo padre. La visita ai parenti, o ai "congiunti", di per se stessa non è contemplata quale motivazione dello spostamento, anzi come già visto è «fortemente raccomandato» non farla anche all'interno della stessa zona gialla, cioè quella non soggetta a limitazioni sugli spostamenti (salvo che per la fascia oraria del "coprifuoco" dalle 22 alle 5).

  • «Io abito in Puglia e la mia compagna assieme a nostro figlio di 5 anni è in Veneto per lavoro. Potrei, alla luce del Dpcm del 3 novembre, andare a trovarli, considerando anche che, essendo io in cassa integrazione potrei fungere da aiuto per stare col bambino negli orari lavorativi della mia compagna, non spettandoci il "bonus babysitter" (considerando il mio status occupazionale)?»

Domanda di portata notevole, cui non è semplice fornire risposta. La Puglia è al momento zona arancione, mentre il Veneto è zona gialla. Poco cambierebbe in realtà anche se il Veneto diventasse arancione, o la Puglia cambiasse colore in rosso. Il tema è sempre che nel caso una delle due Regioni fosse di colore almeno arancione, gli spostamenti «in entrata ed in uscita» dalla zona arancione risulterebbero vietati, salvo le solite tre motivazioni: comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. Dalla questione che ci è stata posta non è possibile saperlo con certezza, ma poniamo il caso che chi ce la sta rivolgendo si sia trovato in Puglia all'entrata in vigore del Dpcm, avendo lì il suo domicilio, ma abbia in realtà già trasferito in precedenza la propria residenza in Veneto con la compagna ed il figlio di 5 anni. In questo caso l'Art. 2 comma 4 lettera a) prevede che «è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza». Dunque, la persona che pone la domanda potrebbe fare rientro alla propria residenza in Veneto, dopodiché dovrebbe a quel punto sottostare al regime di spostamenti lì vigente. Temiamo non sia questa la soluzione per chi ci ha posto la domanda, ma per completezza era bene specificare la cosa.

Un'altra modalità d'approccio della questione, per cercare di fornire risposta, esclusa l'ipotesi del «rientro alla residenza», è allora quella di capire se possa o meno essere considerata una «situazione di necessità» il fatto di prestare aiuto nel tenere a casa il figlio di 5 anni mentre la madre è impegnata al lavoro. Siamo naturalmente in una situazione al limite, poiché finché asili e scuole materne sono attive, e in Veneto è così, l'organizzazione del quotidiano per una madre sola che lavora, per quanto difficile, ma parrebbe poter essere gestibile in autonomia. Chiaro è che, se la madre in questione non avesse alcun supporto nel proprio Comune, non avesse amici o familiari presenti cui chiedere aiuto durante le ore di lavoro e non riuscisse a trovare nemmeno una baby sitter, trovandosi a dover scegliere tra il proprio lavoro e l'accudire il figlio di 5 anni, si potrebbe effettivamente configurare una «situazione di necessità» per una terza persona (in modo non troppo dissimile da quanto visto per gli spostamenti verso soggetti non autosufficienti), la quale potrebbe derogare così al divieto sugli spostamenti.

Vi è però, infine, una terza possibilità da tenere in considerazione, quella relativa cioè ai genitori separati/divorziati che abbiano figli minorenni. Una Faq del Governo, valida peraltro in tutte e tre le zone di rischio (gialla, arancione e rossa), recita nel seguente modo: «Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni?». La risposta che viene fornita è la seguente: «. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Comuni di aree differenti. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario [...]». La Faq del Governo chiaramente si riferisce a genitori che siano stati sposati tra loro ed oggi risultino formalmente "separati" oppure "divorziati", certo è però che, riprendendo la domanda del nostro lettore, parrebbe assai illogico e quasi discriminatorio impedire ad un genitore separato dall'altro genitore (oltre che dal figlio minorenne), non formalmente ma fisicamente e geograficamente per circostanze della vita, di potersi spostare tra differenti Regioni al fine di ricongiungersi con quella che è comunque la propria famiglia. In tal senso, dunque, potrebbe anche essere ipotizzabile per il padre in questione, qualora abbia la sua residenza in Puglia, stabilire il proprio domicilio in Veneto all'indirizzo dove risiede la madre e, in ultima ipotesi, far valere ai fini dello spostamento il rientro al domicilio previsto dall'Art. 2 comma 4 lettera a). Fatte salve le tre modalità di ragionamento, sul punto, in conclusione, non può però che essere demandata alle istituzioni ed alle autorità competenti, anzitutto le forze dell'ordine, una risposta formale.

  • «Io vivo in Campania e mio marito è militare in Veneto ed ha la residenza sù. Ora le due Regioni sono zona gialla e quindi non abbiamo problemi. Ma mi chiedo, qualora diventassero una delle due o entrambe zona rossa, il vincolo coniugale può essere motivazione valida per lo spostamento?»

È una domanda che per certi versi si ricollega nella sua complessità a quella precedente. La differenza sta nel fatto che in questo caso, a quanto si evince dalla questione posta, non sono presenti figli minorenni. Il problema di fondo è che nel Dpcm, così come nelle Faq del Governo, non si fa menzione esplicita del «vincolo coniugale» quale possibile motivazione di uno spostamento «in entrata o in uscita» da un territorio definito zona arancione o rossa, nel caso di specie in cui marito e moglie, per quanto sposati, abitino in luoghi differenti e, dunque, risultino nei fatti non conviventi (che è ciò che conta ai fini epidemiologici). Il che, dunque, lasciarebbe intendere si debba ragionare esclusivamente in merito ai concetti di "residenza", "domicilio" e "abitazione". Per dirlo nei termini della Faq dedicata alla zona rossa sugli spostamenti: «Non è consentito far visita o incontrarsi con parenti o amici non conviventi, in qualsiasi luogo, aperto o chiuso», ma è pur sempre «consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza». 

Allo stato attuale delle cose (martedì 10 novembre 2020), essendo la Campania zona gialla ed il Veneto zona rossa, lo spostamento invece non sarebbe soggetto ad alcuna motivazione necessaria. Anche nel caso si trattasse di attraversare delle zone arancioni o rosse, qualora si proceda da una Regione gialla (Campania) per raggiungere un'altra Regione gialla (Veneto), non è infatti prevista la necessità di avere "motivi validi" per effettuare lo spostamento, essendo l’attraversamento di territori sia arancioni che rossi «sempre consentito qualora esso sia necessario per raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni di mobilità». In merito a quest'ultimo punto, la circolare ai prefetti ha opportunamente chiarito che «sia gli spostamenti sia i transiti ammessi» nei territori di zone arancioni o rosse «potranno essere sempre giustificati ricorrendo all’uso del modulo di autocertificazione».

  • «Il mio compagno ha la residenza a Roma, ma vive con me a Terni e quindi conviviamo. Essendo il Lazio giallo e Terni diventata arancione, può rientrare il fine settimana?»

In questo caso, ponendo che il compagno abbia la residenza a Roma (zona gialla) ma il suo domicilio a Terni (zona arancione), ciò che ad esempio la Faq per la zona arancione dispone è quanto già richiamato per la zona rossa: «È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza». Ciò però va inteso come possibile una volta soltanto, e non autorizza a nostro avviso l'ipotesi di un ping pong negli spostamenti durante il weekend, di volta in volta facendo valere prima il rientro alla residenza e poi quello al domicilio. Dunque, nel caso di specie, se il compagno di chi ha posto la domanda, decidesse di «fare rientro alla propria residenza», poi a quel punto sarebbe legittimato a spostarsi nuovamente da Roma verso Terni, cioè compiere uno spostamento «in entrata» di una zona arancione, solo per le tre motivazioni canoniche: comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute. 

  • «In una zona arancione è possibile andare in un altro Comune per fare attività di volontariato, tipo soccorritore su ambulanza o simili?»

La domanda è posta in termini molti similari ad una Faq pubblicata dal Governo e che resta identica e dunque valida per tutte le tre zone di rischio (gialla, arancione e rossa): «Sono un volontario della protezione civile: posso spostarmi dal Comune in cui attualmente mi trovo per prestare la mia attività nell'ambito della gestione dell'emergenza?». La risposta ufficiale che viene fornita è la seguente: «Sì, il divieto di spostarsi dal Comune in cui ci si trova non riguarda coloro che svolgono attività di volontariato nell'ambito del Servizio nazionale di protezione civile o che siano comunque impegnati come volontari per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso (ad es., i volontari della Croce Rossa Italiana)».

In merito, oltre alla Faq citata, vale la pena richiamare anche quanto indicato nella circolare interpretativa del Viminale, in un passo riferito sì alla zona gialla ma relativamente alla fascia oraria del cosiddetto "coprifuoco" (dalle 22 alle 5), dunque in un "regime di spostamenti limitati" assimilabile a quello più restrittivo della zona rossa: «Per quanto riguarda, invece, gli spostamenti che avvengano dopo le 22 e fino alle 5, si ritiene utile precisare che devono ritenersi consentiti anche quelli che si riconnettono ad attività assistenziali svolte, nell’ambito di un’associazione di volontariato, anche in convenzione con enti locali, a favore di persone in condizione di bisogno o di svantaggio. Conseguentemente, per lo spostamento legato a tali attività, potrà addursi a motivo giustificativo l’espletamento del servizio di volontariato sociale».

  • «Mi trovo in Calabria zona rossa in un Comune diverso da mio padre, invalido e molto anziano, posso andare a fare visita e come mi devo comportare?»

La domanda si ricollega alle prime due qui trattate. Da quel che si evince nella formulazione della questione in oggetto, il padre essendo oltre che anziano anche «invalido» potrebbe ritenersi persona «non autosufficiente», dunque ricorrere la «situazione di necessità» che consentirebbe di derogare al divieto di spostamento e dunque permettere all'interessato di muoversi da casa propria, attraversare anche il confine del proprio Comune (e potrebbe anche quello regionale) per prestare infine assistenza ad un parente, o amico, non autonomo nella gestione delle proprie esigenze quotidiane (fare la spesa, acquistare farmaci, etc.). Naturalmente in caso di controllo andrà compilato il modulo dell'autocertificazione per gli spostamenti segnando la casella «situazione di necessità».

La Faq del Governo in merito, valida per le tre aree di rischio (gialla, arancione e rossa) prevede quanto segue: «Posso andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti?». La risposta che viene data, come si è già visto, è la seguente: «Sì, è una condizione di necessità. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, ricordate però che sono categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile».

  • «Posso spostarmi da Verona a Genova nel weekend del 21-22 novembre per una gita di "piacere"?»

La risposta avrebbe potuto essere affermativa se non fosse che giusto oggi, martedì 10 novembre, il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza con la quale vengono ripartite nuovamente delle Regioni italiane per fascia di rischio. La Liguria da zona gialla passerà ufficialmente ad essere zona arancione, a partire da mercoledì 11 novembre, pertanto varrà per il suo territorio quanto disposto anzitutto dall'Art. 2 comma 4 lettera a) del Dpcm, in base al quale sono vietati in zona arancione tutti gli spostamenti «in entrata e in uscita», salvo quelli «motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute». Una gita di "piacere", evidentemente non rientra in alcuna di queste tre motivazioni e pertano non può essere effettuata. In precedenza, quando sia la Liguria che il Veneto erano entrambe zone gialla, la cosa sarebbe stata invece possibile (per quanto fortemente sconsigliata, ma non vietata, in base a quanto riportato all'Art. 1 del Dpcm).

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