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Il Veneto è "zona gialla": cosa si può fare e cosa è vietato nel nuovo Dpcm da venerdì

Tutte le nuove misure da rispettare in Veneto a partire da venerdì 6 novembre

Il nuovo Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte e presentato in via ufficiale nella serata di mercoledì, entrerà infine in vigore dal 6 novembre. L'Italia ne esce suddivisa in tre fasce di rischio epidemiologico e resilienza delle strutture sanitarie, il tutto calcolato sulla base di 21 criteri.

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La Regione Veneto insieme ad altre 13 Regioni è stata inserita nella fascia gialla, vale a dire quella dove si applica la normativa valida per l'intero territorio nazionale, salvo le ulteriori restrizioni previste nelle Regioni assegnate alla fascia arancione (Puglia e Sicilia), nonché le restrizioni ancor più severe previste per le Regioni assegnate alla fascia rossa (Lombardia, Piemonte, Val d'Aosta e Calabria). 

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Scarica il Dpcm del 3 novembre 2020

Area gialla 6 novembre 2020

Area gialla 6 novembre 2020

La zona gialla e le sue norme

Per ciascuna delle tre fasce di rischio vi è una normativa differente come detto, ma sul tema degli spostamenti le cose si complicano, poiché evidentemente le disposizioni delle tre diverse fasce finiscono con il doversi confrontare tra loro. Abbiamo affrontato in un altro articolo il tema, qui concentriamoci sulle norme in vigore dal 6 novembre nelle Regioni definite "zona gialla", tra le quali appunto rientra anche il Veneto.

Spostamenti in zona gialla, arancione, rossa e tra Regioni con colori diversi

Mascherine e distanze

Il Dpcm prevede che «è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi».

Chi svolge attività sportiva può evitare di indossare la mascherina mentre la svolge, così come i bambini di età inferiore ai sei anni e i soggetti «con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina». Il Dpcm prevede poi che «è fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro».

Il "coprifuoco" e gli spostamenti

Il Dpcm prevede che «dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute». Questi spostamenti, quelli cioè che avvengono durante l'orario del coprifuoco tra le 22 della sera e le 5 del mattino dopo, andranno sempre motivati tramite l'autocertificazione (che potete scaricare qui) nel caso in cui si venga fermati per un controllo. 

In materia di spostamenti il Dpcm riserva anche per la "zona gialla" un'ulteriore «forte raccomandazione» anche per quelli durante le restanti ore della giornata: «È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi». Per l'approfondimento sugli spostamenti ammessi o meno tra Regioni diverse e tra Comuni diversi potete leggere qui.

Bar e attività di ristorazione

Il nuovo Dpcm dispone che «le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 fino alle ore 18; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze».

Divieti area gialla 6 novembre 2020

Nuove norme e divieti area gialla 6 novembre 2020

Centri commerciali e mercati

Il Dpcm prevede inoltre che anche in "zona gialla" «nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole». Formulazione questa contenuta nel Dpcm che ha destato diversi dubbi interpretativi, risolti poi nelle ultime ore grazie anche al contributo del Comune di Verona e della Regione Veneto: i mercati all'aperto potranno svolgersi anche nel weekend e non sarebbero soggetti a particolari divieti (salvo eventuali e scongiurabili nuove contro-interpretazioni ministeriali), mentre i bar, pasticcerie e parrucchieri potranno restare aperti all'interno dei centri commerciali anche durante il fine settimana.

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Scarica gli allegati Dpcm 3 novembre 2020

Attività sportiva e competizioni o eventi sportivi

In "zona gialla" «è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva». 

Per quel che riguarda le competizioni sportive, il Dpcm dispone che «sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) riguardanti gli sport individuali e di squadra».

Il Dpcm dispone inolte che «sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi». Tuttavia, in "zona gialla", il Dpcm dispone inoltre che «ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento».

Teatri, cinema, musei e luoghi della cultura

Il Dpcm dispone per l'intero territorio nazionale dunque anche in "zona gialla" che «sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto». Inoltre, «restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose». E ancora, «sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura».

Sale giochi

Il Dpcm prescrive: «Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente».

Scuola e università

I Dpcm prevede la didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, salvo attività laboratori in presenza, mentre è prevista l'attività in presenza per scuole elementari e medie ma con uso obbligatorio delle mascherine (fatti salvi i casi di incompatibilità provata con l'uso delle stesse, o per i bambini di età inferiore ai sei anni).

Per quanto riguarda l'università, il Dpcm prevede che «le attività formative e curricolari si svolgono a distanza». Vi è poi una deroga per quel che riguarda le lezioni alle matricole e alle attività di laboratorio: «Possono svolgersi in presenza le sole attività formative e curricolari degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio nonché quelle dei laboratori, nel rispetto delle linee guida del Ministero  dell’università e della ricerca».

Trasporto pubblico

Il Dpcm prevede anche per la "zona gialla" che «a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento».

Italia divisa dai colori dal 6 novembre 2020-2

Italia divisa dai colori dal 6 novembre 2020

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