rotate-mobile
Cronaca Centro storico / Piazza Bra

Chi sono i «congiunti» e attività motoria «lontano da casa»: le risposte del governo

Tutte le novità nelle Faq ufficiali e aggiornate del governo per la "Fase 2". Spostamenti con i mezzi nella propria regione per fare «attività motoria» (anche «fare il bagno» al lago o mare)

«Il Dpcm 26 aprile 2020 introduce, a partire dal 4 maggio, diverse novità, tra le quali, per esempio, la possibilità delle visite ai propri congiunti che vivono nella stessa Regione e la riapertura di parchi e giardini pubblici, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie ed evitando comunque gli assembramenti», inizia così la prima delle tanto attese nuove Faq (Frequently asked questions, cioè le domande frequenti) pubblicate in queste ore dal governo. Di seguito riportiamo per argomento tutte le novità principali che sono state (in parte) finalmente chiarite.

La visita ai «congiunti»

Come appena visto il nuovo Dpcm del 26 aprile consente di spostarsi per fare visita ai «congiunti» ma solo a quelli che vivono nella nostra stessa regione. Questo perché la visita ai congiunti è ritenuta essere formalmente dall'ultimo Dpcm una «situazione di necessità» e tale criterio è inserito tra quelli che consentono di spostarsi legittimamente ovunque all'interno della propria regione, mentre per spostarsi tra regioni differenti il Dpcm del 26 aprile stabilisce tre criteri possibili: due sono sempre i soliti e restano invariati, cioè le «comprovate esigenze lavorative» e i «motivi di salute», mentre è il terzo a cambiare e a non essere più la «situazione di necessità», bensì la situazione di «assoluta urgenza». Dunque per visitare un parente fuori dalla propria regione, anche dal 4 maggio servirà che vi sia un'«assoluta urgenza», quale potrebbe essere, ad esempio, la sua non autosufficienza e il suo "urgente" bisogno di assistenza. 

Alla domanda «Posso spostarmi per fare visita a qualcuno?», viene infatti risposto sul sito del governo: «Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti (vedi faq precedente), che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità. È comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio. In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie». 

Circa la questione su chi siano i «congiunti» che il Dpcm del 26 aprile consente di incontrare, il governo ha alla fine risposto come segue: «Deve ritenersi che i "congiunti" cui fa riferimento il Dpcm ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge)».

È restata dunque inizialmente inevasa dalle Faq la questione se per «stabile legame affettivo» si possa intendere anche un "legame d'amicizia", o solo una relazione, diciamo così, sentimentale/amorosa. Alla fine è poi giunta una nota di Palazzo Chigi che ha chiarito ulteriormente le cose: gli amici «non sono affetti stabili», così se non altro ai sensi del Dpcm del 26 aprile, e dunque, fino al 18 maggio almeno, sicuramente le "visite agli amici" resteranno vietate.

Faq governo visita ai congiunti "Fase 2" - 2 maggio 2020

Utilizzo della mascherina

Il governo scrive che «diventa obbligatorio l’uso della mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico (quali mezzi di trasporto pubblico ed esercizi commerciali)».

Attività motoria anche lontano da casa dentro l'intera regione

Sempre dal 4 maggio, il governo specifica che «si può tornare a effettuare l'attività motoria e quella sportiva, individualmente, anche distanti da casa». Questo significa che, come da noi anticipato in precedenza, cadendo il limite della «prossimità di casa» non è nemmeno il Comune di residenza a rappresentare un perimetro oltre il quale sia vietato andare, poiché le norme nazionali sugli spostamenti dal 4 maggio consentiranno di spostarsi all'interno dell'intera propria regione di riferimento, oltre che per «comprovate esigenze lavorative» e «motivi di salute», anche per delle «situazioni di necessità», e il fare attività motoria e sportiva individuale, evidentemente, rientra per il governo tra queste necessità della persona. Ciò significa che entrambe le attività e i relativi spostamenti, purché svolti individualmente e mantenendo le distanze di sicurezza, sono consentiti in tutto il proprio territorio regionale.

A specificare che ciò è consentito è la Faq appositamente dedicata a questo argomento, la quale rivela come sia persino ammesso spostarsi con dei mezzi per raggiungere un luogo prescelto: «Al fine di svolgere l'attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività». Subito dopo, la stessa Faq afferma che «non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione». Ciò significa, però, che l'attività motoria e sportiva individualmente svolta è possibile «anche lontano da casa» e purché sia dentro l'intera propria Regione (dunque anche fuori dal proprio Comune di residenza o domicilio), poiché appunto l'unico limite territoriale stabilito è quello dell'intero proprio ambito regionale di riferimento (la regione dove ci si trova attualmente). La Faq dice chiaramente che è vietato fare tali attività fuori dalla Regione, ma da ciò si ricava quindi che ovunque dentro la Regione (dove ci si trova attualmente) è consentito farle. Questo significa che le norme nazionali dal 4 maggio consentiranno esplicitamente gli spostamenti tra Comuni diversi interni alla propria regione pure per fare individualmente attività motoria e attività sportiva, anche in bicicletta. Non solo, così come chiarito da una precedente Faq che rivelava come tra le attività motorie consentite vi fosse anche il «fare il bagno» al mare/lago/fiume, dal 4 maggio è da intendersi consentita, sulla scorta sempre delle sole norme nazionali, la possibilità ad esempio per un cittadino di Verona di spostarsi «con mezzo pubblico o privato» per raggiunge il lago di Garda (sponda veronese, dunque in Veneto) o la spiagga di Jesolo per fare «attività motoria» e, una delle opzioni possibili, è appunto anche quella di «fare il bagno».

L'ordinanza regionale numero 43

In Veneto, tuttavia, resta inteso che se domenica 3 maggio il governatore Zaia dovesse però prorogare la sua ordinanza numero 43 uguale a se stessa sul tema dell'attività motoria, sarebbe a quel punto il presidente del Veneto, e non certo il Dpcm del 26 aprile, ad imporre con un'ordinanza legittimamente più restrittiva delle norme nazionali, il limite del «territorio comunale di residenza» per lo svolgimento di tali attività.

Dpcm, attività motoria e sportiva: distanze di sicurezza e autocertificazione

Sempre per quel che concerne l'attività motoria o sportiva svolte individualmente, deve poi essere ricordato che, secondo il Dpcm del 26 aprile, la distanza di sicurezza interpersonale da mantenere varia a seconda che si tratti della prima o della seconda: se si fa attività motoria (passeggiata), la distanza deve essere di un metro dagli altri, mentre se si sta facendo attività sportiva (corsa), in questo caso la distanza da rispettare diventa di due metri dagli altri.

Anche l'utilizzo della bicicletta resta consentito per svolgere attività motoria individualmente. Così si legge infatti nella Faq «Posso utilizzare la bicicletta?»: «L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che proseguono l'attività di vendita. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto. In ogni circostanza deve comunque essere osservata la prescritta distanza di sicurezza interpersonale».

Attività sportiva motoria fase 2 - 2 maggio 2020

La Faq del governo sull'attività motoria e sportiva - 2 maggio 2020

Vi è poi un altro tema che si lega a quello dell'attività motoria e sportiva, vale a dire se tali spostamenti siano soggetti o meno alla compilazione dell'autocertificazione. Come già ribadito in precedenza, la risposta è sempre affermativa: l'autocertificazione per fare attività motoria o attività sportiva individualmente serve e può sempre essere richiesta da parte di un agente operante che lo ritenga opportuno, a maggior ragione dinanzi alla possibilità di compiere uno spostamento in auto o con mezzo pubblico che, come si è appena visto, è consentito anche quando sia finalizzato a «raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività».

Sul tema la Faq dedicata per la "Fase 2" è leggermente cambiata rispetto a prima e non cita più esplicitamente l'autocertificazione, ma il senso appare essere il medesimo: «È giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità consentite». Salvo clamorose ulteriori novità, quali sono ad oggi le «forme e le modalità consentite» di giustificazione degli «spostamenti ammessi», se non appunto anziutto l'autocertificazione? A ben guardare, rispetto a quest'ultima se n'è aggiunta un'altra, ma che riguarda nello specifico solo gli spostamenti per lavoro: la giustificazione dello spostamento per lavoro (cioè le «comprovate esigenze lavorative»), oltre alla solita compilazione dell'autocertificazione, può infatti essere fornita con un'«adeguata documentazione» messa a disposizione dal proprio datore di lavoro. Così si legge nella Faq del governo: «La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata».

Faq passegiata - 2 maggio 2020

La Faq del governo dedicata alle passeggiate - 2 maggio 2020

Il rientro al domicilio

Le nuove Faq del governo sull'argomento specificano che «il decreto prevede che sia in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, anche se comporta uno spostamento  tra regioni diverse». Tuttavia viene poi anche aggiunto che «il Dpcm del 26 aprile 2020 consente lo spostamento fra Regioni diverse esclusivamente nei casi in cui ricorrano: comprovate esigenze lavorative o assoluta urgenza o motivi di salute. Pertanto, una volta che si sia fatto rientro presso il proprio domicilio/abitazione/residenza anche provenendo da un’altra Regione (come consentito a partire dal 4 maggio 2020), non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della Regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento più sopra indicati».

Parchi pubblici aperti

Come visto in precedenza, un'altra importante novità del Dpcm del 26 aprile è «la riapertura di parchi e giardini pubblici, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie ed evitando comunque gli assembramenti». Dal 4 maggio si potrà dunque tornare nei parchi e i genitori potranno accompagnarvi i loro figli, ma non potranno essere utilizzati i giochi al loro interno e dovranno essere evitati gli assembramenti, così come restano vietate le attività ludiche ed è necessario mantere dagli altri la distanza di almeno un metro. Quindi al parco ci si può sì andare ma, di fatto, solo per passeggiare o fare una corsetta e non per far giocare tra di loro i propri figli minori che si accompagnano.

Alla domanda «Ho un figlio minorenne, posso accompagnarlo in un parco, una villa o un giardino pubblico?», la risposta, infatti, che viene fornita dal governo è: «Sì. L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è consentito, condizionato però al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Non possono essere utilizzate le aree attrezzate per il gioco dei bambini che, ai sensi del nuovo Dpcm, restano chiuse».

Vendita cibo d'asporto

Il governo scrive sul suo sito ufficiale: «Il Dpcm, sempre a partire dal 4 maggio, consente la ristorazione da asporto per bar, ristoranti e simili, che si va ad aggiungere all’attività di consegna a domicilio già ammessa». Non viene fatta alcuna menzione circa un eventuale obbligo di prenotazione online o telefonica, cosa che invece in Veneto l'ordinanza regionale prevedeva e, se venisse prorogata domenica senza modifiche in questo senso, continuerebbe dunque a far applicare in modo più restrittivo rispetto al Dpcm del 26 aprile.

Allo stesso modo, le norme nazionali non prevedono il vincolo dell'acquisto di cibo d'asporto all'interno del proprio Comune di residenza o domicilio, cosa invece imposta in Veneto dall'ordinaza regionale numero 42. Il Dpcm del 26 aprile, infatti, consente di spostarsi all'interno di tutta la propria regione per «situazioni di necessità» e tra queste rientrano tanto gli acquisti di generi alimentari, anche d'asporto dunque, quanto gli acquisti di generi di prima necessità, cioè quelli venduti in tutti i negozi cui il Dpcm stesso consente di aprire. Così si legge nella Faq già citata dedicata alle "passeggiate": «Ad esempio è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana, ovvero per recarsi presso uno qualsiasi degli esercizi commerciali aperti».

Un'altra Faq del governo dedicata sempre alla vendita d'asporto chiede infine: «È possibile effettuare, da parte delle aziende della ristorazione, il servizio di asporto fatto in auto (drive through)?». La risposta è la seguente: «Sì, mantenendo sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e rispettando i divieti di consumare i prodotti sul posto di vendita e di sostare nelle immediate vicinanze».

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Chi sono i «congiunti» e attività motoria «lontano da casa»: le risposte del governo

VeronaSera è in caricamento