Dpcm, decreto spostamenti ed ordinanza di Zaia: norme e divieti nel Veneto zona gialla
Cosa si può fare e cosa no in Veneto: un po' di chiarezza nel marasma delle nuove norme
Sono giorni ed ore piuttosto confusi, è innegabile. Si era iniziato a parlare di apertura serale per bar e ristoranti, poi erano arrivate le ordinanze dei governatori di Regione per riaprire gli impianti sciistisci in base alle linee guida approvate da governo e Cts, quindi il nuovo stop allo sci sancito da un'ordinanza last minute del ministro della Salute. Nel mezzo c'era il nodo degli spostamenti interregionali da risolvere, mentre frattanto si fa sempre più alta quella voce che oggi invoca un lockdown duro e puro, e intanto le vie del centro nelle città di mezza Italia si affollano per gli acquisti e c'è chi vorrebbe anche riaprire piscine, palestre e pure i teatri e i cinema, oltre che i musei nel weekend.
Tralasciando il fatto che le visioni opposte su come gestire l'attuale situazione sono perfettamente rappresentate nel nuovo governo a guida Mario Draghi, con evidenti problemi di coesione ancor prima che l'esecutivo abbia ricevuto la fiducia in parlamento, analizziamo ora quali siano le regole attualmente in vigore per la zona gialla. Il Veneto è infatti stato confermato in tale area di rischio all'esito dell'ultimo monitoraggio e lo resterà almeno fino alla prossima riunione della Cabina di regia prevista venerdì 19 febbraio, cui potrebbero seguire nuove decisioni da parte del governo. Nella nostra Regione, inoltre, bisogna poi ricordare che è in vigore fino al 5 marzo 2021 l'ordinanza firmata dal presidente Luca Zaia che dispone alcune misure più restrittive rispetto a quelle nazionali, con particolare riferimento al settore della "ristorazione".
Italia divisa dai colori - 15 febbraio 2021
La zona gialla in Veneto
Coprifuoco
Sull'intero territorio nazionale è in vigore il divieto di spostamento, salvo esigenze di lavoro, situazioni di necessità o motivi di salute, durante le ore serali e notturne che vanno dalle 22 alle ore 5 del giorno seguente. Il cosidetto "coprifuoco" impone dunque che se ci si sposta in questa fascia oraria, cioè tra le 22 e le 5, è sempre obbligatorio avere una valida motivazione ammessa dalle norme e che andrà eventualmente autocertificata, tramite apposito modulo, in caso di controllo da parte delle forze dell'ordine. Se si è stati a casa di parenti o amici per cena o per una visita di piacere, è necessario essere rincasati nella propria abitazione entro le ore 22, poiché in caso contrario se si venisse fermati per un controllo mentre si è sulla via del ritorno a casa propria ma dopo le ore 22, non sussisterebbe alcuna valida motivazione da autocertificare e si sarebbe quindi sanzionabili.
Spostamenti
La prima importante annotazione riguarda gli spostamenti tra Regioni diverse. Il divieto originariamente era previsto fino ad oggi, cioè lunedì 15 febbraio, ma il governo uscente a guida Giuseppe Conte ha emanato lo scorso venerdì il decreto-legge 12 febbraio 2021 n. 12, entrato in vigore sabato e che dispone nuovamente il divieto di spostamento tra Regioni differenti sull'intero territorio nazionale fino al prossimo giovedì 25 febbraio 2021. Bisogna ricordare che il Dpcm del 14 gennaio 2021 che è attualmente in vigore scadrà invece il 5 marzo 2021, dunque sarà poi da capire ancora una volta se il blocco della mobilità interregionale verrà o meno rinnovato nel periodo dal 26 febbraio al 5 marzo. Ad ogni modo, il decreto-legge 12 febbraio 2021 n. 12 dispone che ad oggi e fino al 25 febbraio compreso per potersi spostare tra Regioni, quale che sia il loro "colore" e dunque anche tra due Regioni zona gialla, è obbligatorio avere motivi di lavoro, situazioni di necessità o motivi di salute che andranno di volta in volta autocertificati. È naturalmente consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Veniamo ora alla mobilità interna ad una Regione definita zona gialla quale è appunto il Veneto. Dalle ore 5 alle ore 22 ci si può liberamente spostare ovunque senza motivazioni, purché si resti dentro la propria Regione, ma qualora il nostro spostamento sia finalizzato al raggiungimento di un'abitazione privata abitata diversa dalla nostra, cioè la casa di amici, parenti o conoscenti, allora bisogna rispettare delle precise restrizioni. Anzitutto, lo spostamento verso case abitate altrui è ammesso fino al 5 marzo 2021 una sola volta al giorno, sempre e solo «in ambito regionale», spostandosi sia all'andata che al ritorno tra le ore 5 e le 22 (cioè non in orario di coprifuoco) e muovendosi nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle che sono conviventi nell'abitazione da raggiungere (nel computo delle due persone non si conteggiano i figli minori di 14 anni o soggetti disabili).
Le principali cose da evidenziare sono, da un lato, il fatto che se vado a pranzo a casa di qualcuno, in seguito lo stesso giorno non potrò anche andare a cena a casa di altri amici o parenti compiendo un nuovo spostamento verso un'altra abitazione privata abitata, essendo complessivamente in uno stesso giorno ammesso un unico spostamento verso abitazioni private altrui. Dall'altro lato, essendo ammesso lo spostamento verso altre abitazioni private abitate solo «in ambito regionale» fino al 5 marzo 2021, indipendentemente dalla prossima decisione del governo Draghi sul divieto di mobilità tra Regioni diverse in scadenza il 25 febbraio, è evidente che anche nel periodo dal 26 febbraio al 5 marzo 2021 le visite di piacere a casa d'altri saranno ammesse solo dentro la propria Regione.
Assistere persone non autosufficienti e spostamenti
Andare a casa di persone non autosufficienti per prestare loro la propria assistenza, anche se ciò implichi uno spostamento fuori Regione e pure se si tratti di spostamenti verso zone arancioni o rosse, è sempre consentito. Si tratta infatti di «una condizione di necessità» e proprio perciò il governo stesso ha sempre spiegato che «non sono previsti limiti orari», cioè non è nemmeno necessario rispettare il coprifuoco per compiere tale spostamento. A tal riguardo una Faq del governo chiarisce le cose come segue:
«Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti è consentito anche tra Comuni/Regioni/Province autonome in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso Comune/Regione/Provincia autonoma. Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza necessaria».
Genitori separati con figli minorenni
Il governo spiega in una Faq ufficiale che «gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Regioni e tra aree differenti».
Dpcm ed ordinanza Zaia: le norme per bar e ristoranti
In zona gialla è ammesso per i clienti frequentare bar, ristoranti e tutti i locali del settore, sempre tra le ore 5 e le 18. Il Dpcm dispone che se si sceglie di sedersi al tavolo, è necessario essere non più di quattro persone, a meno che si sia tutti conviventi. Ciò significa che una famiglia composta da papà, mamma e tre figli che vivono tutti insieme possono anche sedersi allo stesso tavolo pur essendo in cinque. Se invece marito e moglie incontrano la sorella di lei con rispettivo marito ed il loro figlio, i cinque dovranno sedersi in due tavoli diversi, perché tra di loro non sono tutti conviventi (bensì due nuclei epidemiologici distinti).
Dopo le ore 18 il Dpcm impone che sia consentita la sola vendita a domicilio senza restrizioni salvo il rispetto dei protocolli, ma anche il servizio di vendita d'asporto unicamente però fino alle ore 22 e per quei locali che siano dotati di cucina. Le attività di ristorazione che infatti rispondono ai codici Ateco 56.3 e 47.25, cioè i bar senza cucina o gli esercizi che svolgano quale funzione prevalente la vendita al dettaglio di bevande, non possono più effettuare la vendita d'asporto dopo le ore 18.
Sempre il Dpcm nazionale prevede poi a partire dalle ore 18 il divieto di consumazione di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Una norma che in Veneto è in realtà integrata dall'ordinanza regionale di Zaia che impone già a partire dalle ore 15 l'obbligo di consumare solo da seduti nei posti disponibili nei vari locali fino alle ore 18. A tutte le ore, inoltre, l'ordinanza di Zaia dispone che «è vietata la consumazione di alimenti e bevande per asporto nelle vicinanze dell’esercizio di somministrazione». In sostanza, se compro alle ore 16 un gelato in Veneto, o mi siedo a mangiarlo nel locale, oppure devo allontarmi dalla gelateria e trovare un posto distanziato dalle altre persone per consumarlo. Infine, l'ordinanza di Zaia impone di tirarsi giù la mascherina quando ci si trovi nei locali, sia da seduti che in piedi ed a tutte le ore del giorno, esclusivamente per il tempo necessario alla consumazione degli alimenti o bevande. Se non si sta mangiando o bevendo, ma semplicemente parlando col proprio commensale, è obbligatorio avere la mascherina a copertura di naso e bocca.
Spostamenti verso le "seconde case"
All'interno dei decreti del governo, Dpcm o decreti-legge che siano, non si trova da alcuna parte la formula letterale del «rientro alla seconda casa» e, anzi, le "seconde case" cosiddette non sono mai menzionate esplicitamente. Il Dpcm del 14 gennaio 2021, infatti, prevede semplicemente (come tutti i Dpcm che lo hanno preceduto) che è consentito il «rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione». Il Dpcm del 3 dicembre 2020 prevedeva un'esplicita esclusione delle "seconde case" che con quello del 14 gennaio 2021 è venuta meno, ma ad esempio il Dpcm del 3 novembre 2020 sul punto era identico a quello in vigore oggi. A mutare è stata l'interpretazione del governo. Secondo la nuova visione delle norme data dal governo nelle ultime Faq, oggi deve intendersi che, di fatto, sull'intero territorio nazionale e, dunque a maggior ragione in zona gialla, è possibile spostarsi verso la propria "seconda casa" per farvi rientro, qualora però quest'ultima coincida con il proprio domicilio o la propria abitazione (essendo per definizione da escludere che possa coincidere con il luogo di residenza).
Questa fattispecie era stata dal governo esplicitamente esclusa ai tempi del Dpcm 3 novembre 2020, poiché le "seconde case" venivano considerate implicitamente come le "case vacanza", mentre oggi una "seconda casa" può per il governo essere anche luogo di «domicilio» o «abitazione» e, dunque, il rientro è ammesso dal governo anche qualora la "seconda casa" si trovi fuori dalla propria Regione ed eventualmente tale spostamento verso la propria "seconda casa", coincidente però con la definizione di abitazione o domicilio, può avvenire anche se essa è ubicata in Regioni zona arancione o rossa. Di seguito le definizioni di «domicilio» ed «abitazione» fornite dal governo, cui è indispensabile fare riferimento per orientarsi:
- Domicilio: il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza
- Abitazione: ai fini dell’applicazione dei provvedimenti anti-Covid, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze).
Per poter rientrare alla vostra "seconda casa", qualora coincida con una di queste due definizioni, è obbligatorio inoltre che siate in grado di dimostrare di avere effettivamente avuto titolo di recarvi nello stesso immobile già da prima dell’entrata in vigore del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, vale a dire precedentemente il giorno 14 gennaio 2021. In breve, il vostro contratto di affitto o di proprietà relativo a tale immobile che volete raggiungere deve riportate una data anteriore al giorno 14 gennaio 2021.
Negozi e centri commerciali
Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, ad eccezione però delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie. In tutti gli altri giorni i negozi risultano al contrario aperti senza distinzione di merci o beni che possono tutti essere venduti.
Attività motoria e sportiva
È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, mantenendo la mascherina ed un metro di distanza per l'atttività motoria, mentre per quella sportiva la mascherina può essere tolta ma la distanza da mantenere aumenta a due metri. Fino al 25 febbraio 2021 tali attività potranno essere svolte solo all'interno dell'intera propria Regione, dopo se il governo Draghi non prorogherà il divieto di spostamento interregionale ci si potrà recare anche in un'altra Regione purché si parta da una zona gialla per andare in un'altra zona gialla.
Piscine e palestre
Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali sono sospese, fatta però eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche.
Impianti sciistici
Come già anticipato, la nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza ha stabilito che fino al prossimo 5 marzo 2021 gli impianti sciistici non possono essere aperti agli sciatori amatoriali. Passa dunque in secondo piano e viene meno negli effetti l'ordinanza regionale firmata dal governatore Luca Zaia che stabiliva l'apertura degli impianti dal 17 febbraio.
Spettacoli
Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto. Sono inoltre sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Questo significa, ad esempio, che anche i concerti organizzati in un bar o in un ristorante sono ad oggi formalmente illegittimi in zona gialla. Sono sempre sospesi anche i convegni e i congressi. Resta invece confermata la possibilità di organizzare spettacoli da trasmettere in streaming o di utilizzare gli spazi come ambienti per riprese cinematografiche e audiovisive, nel rispetto delle misure di sicurezza previste per tali attività.
Utilizzo dell'automobile con persone non conviventi
È consentito utilizzare l'automobile con persone non conviventi, ma «con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina». Se si debba compiere uno spostamento ammesso dalle norme ma non si disponga di un mezzo privato, oppure non si abbia la patente di guida, o non si sia autosufficienti, o si abbia un altro impedimento, è comunque «consentito farsi accompagnare da un famigliare (preferibilmente convivente) o una persona incaricata di tale trasporto da e verso la propria abitazione, anche tenuto conto dell’esigenza di limitare quanto più possibile l’utilizzo di mezzi pubblici e comunque nel rispetto di quanto previsto per l'utilizzo dei mezzi privati». Se l’accompagnatore e l’accompagnato non sono conviventi, «devono indossare entrambi un idoneo dispositivo di protezione individuale».
Scuola e istruzione
Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado devono adottare forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo che sia garantita l'attività didattica in presenza almeno al 50 per cento e fino ad un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca. L'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza.
Musei aperti e visite guidate ammesse
Il servizio di apertura al pubblico dei musei è possibile ma solo dal lunedì al venerdì e sempre con esclusione dei giorni festivi. Sono inoltre ammesse tutti i giorni le visite turistiche guidate all'aperto offerte a gruppi di persone, sempre «con modalità tali da assicurare il rispetto del divieto di assembramento e nel rispetto delle vigenti norme in materia di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, distanziamento interpersonale e divieto di assembramenti».
Funerali e spostamenti
Il Dpcm 14 gennaio 2021 conferma la possibilità, prevista dal Dpcm 3 novembre 2020, di partecipare alle cerimonie religiose con le dovute misure organizzative e di prevenzione e sicurezza, volte a contenere i possibili contagi e nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal governo e dalle relative confessioni (allegati da 1-7 al citato Dpcm). La partecipazione a funerali di parenti stretti (per tali potendosi ragionevolmente ritenere almeno quelli fino entro il secondo grado) o di unico parente rimasto, sempre nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza, costituisce causa di necessità per spostamenti, anche tra aree territoriali a diverso rischio e con discipline differenziate per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid-19.
Accesso a parchi e giardini pubblici
Salvo diverse specifiche disposizioni delle autorità locali e a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento, il Dpcm ammette la possibilità di accedere ai parchi ed ai giardini pubblici. Una Faq del governo spiega che in zona gialla «è consentito, altresì, l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia». Tra i parchi e i giardini pubblici, viene poi specificato dal governo, «rientrano anche i parchi e i giardini aperti gratuitamente al pubblico, afferenti a musei e ad altri istituti e luoghi della cultura».