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Venerdì, 29 Marzo 2024
Cronaca Centro storico / Piazza Bra

Dpcm, cosa si può fare nel Veneto zona gialla e nelle altre aree di rischio: un po' di chiarezza

Vademecum di Natale: i divieti, le «forti raccomandazioni» del Governo e tutte le attività consentite in base al periodo e alla suddivisione in zone di rischio: gialla, arancione e rossa

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato ieri tre ordinanze con le quali cambieranno nuovamente, a partire da domenica 6 dicembre, i colori delle Regioni italiane sulla base della suddivisione in aree di rischio epidemiologico. Il Veneto, come noto, resterà zona gialla, ma cosa si può fare e cosa no in tale area sulla scorta del nuovo Dpcm entrato in vigore il 4 dicembre e valido fino al prossimo 15 gennaio? Vediamo di riassumere in seguito tutte le prescrizioni, i divieti e le «forti raccomandazioni» del Governo per ciascuna zona, la gialla, poi l'arancione e, infine, quella rossa. A fondo articolo troverete poi lo norme speciali previste per il periodo natalizio, quello cioè che il Governo ha identificato tra il 21 dicembre 2020 ed il 6 gennaio 2021 e che pertanto solo in tale arco temporale saranno vigenti, oltre alle norme specifiche per il 25, 26 dicembre 2020 e il primo dell'anno.

Dpcm: la circolare ai prefetti, gli spostamenti vietati tra Comuni a Natale ed il paradosso degli anziani soli

La zona gialla

  • Tutti i giorni scatta il "coprifuoco" dalle ore 22 della sera fino alle 5 del mattino dopo, pertanto in tale arco di tempo non si può uscire di casa salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute. Anche durante il resto della giornata, il Governo ha inserito nel Dpcm la «forte raccomandazione» di non spostarsi se non per le seguenti ragioni comunque un po' più ampie: motivi di lavoro, motivi di studio, situazioni di necessità e motivi di salute. Il primo dell'anno il coprifuoco sarà esteso fino alle 7 del mattino, mentre il 31 dicembre 2020 inizierà sempre alle ore 22.
  • Tra le ore 5 e le 22, in ogni caso, gli spostamenti senza motivazione in una Regione zona gialla sono comunque ammessi e non sono sanzionabili, così come vale la pena ricordare che gli spostamenti sono ammessi senza alcuna motivazione, per quanto sempre fortemente sconsigliati dal Governo, nell'intera Italia zona gialla fino al 20 dicembre, vale a dire anche tra Regioni diverse purché però in zona gialla, così come lo saranno dal 7 fino al 15 gennaio 2021. Questo poiché il divieto generale di spostamento tra Regioni diverse, quale che sia il loro "colore", sarà in vigore solamente nel periodo dal 21 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021.
  • Per quanto riguarda le visite ad amici o parenti, il Dpcm si limita in via generale a «raccomandare fortemente» di non ricevere nella abitazioni private persone non conviventi «salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza». Trattandosi di una forte raccomandazione e non di un divieto, non è prevista anche in questo caso alcuna sanzione ed è quindi comunque ammesso, seppur sconsigliato, spostarsi nell'intera zona gialla tra le ore 5 e le 22 per far visita ad amici e parenti. Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 lo si potrà però fare solo all'interno della propria Regione zona gialla e nelle giornate specifiche di Natale, Santo Stefano ed il primo dell'anno solo all'interno del proprio Comune in zona gialla. Il Governo all'Art. 1 comma 1 del nuovo Dpcm, «raccomanda fortemente» in ogni caso di indossare sempre la mascherina anche qualora si incontrino persone non conviventi all'interno delle proprie abitazioni private.
  • Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
  • Tutti i negozi possono restare aperti e dunque essere raggiunti dai clienti fino alle ore 21 dal giorno 4 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021.
  • Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno. Anche bar e ristoranti all'interno di centri commerciali possono restare aperti nei festivi e prefestivi, come chiarito in una nota anche dalla Regione Veneto.
  • Nei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) è prevista l'interruzione della somministrazione in sede a partire dall ore 18, mentre resta consentito l'asporto fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. Tra le ore 5 e le 18 il servizio di ristorazione in presenza è consentito per un massimo di 4 persone al tavolo, a meno che si tratti di persone tra loro conviventi, nel qual caso possono essere anche di più. Nei giorni di Natale, Santo Stefano ed il primo dell'anno non sono previste restrizioni ulteriori per quel che riguarda l'attività di ristorazione, salvo che negli hotel dove il 31 dicembre dalle 18 fino alle 7 dell'1 gennaio 2021 sarà possibile il solo servizio in camera e quindi niente Cenoni collettivi. È però possibile, per chi lo volesse, pranzare nei ristoranti il 25, 26 dicembre ed anche il primo dell'anno (ovviamente dovendo però scegliere un ristorante all'interno del proprio Comune di riferimento). 
  • Restano chiusi piscine, palestre e centri benessere
  • Gli impianti sciistici sono chiusi per gli sciatori amatoriali. Dal 7 gennaio 2021, gli impianti saranno aperti agli sciatori amatoriali, solo dopo l'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico scientifico,rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.
  • Chiusi musei e mostre, teatri, cinema e sale da concerto, possono però stare aperte biblioteche ed archivi con servizi su prenotazione.
  • Sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo (anche nei bar e nelle tabaccherie).
  • Chiuse sale da ballo e discoteche. 
  • Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori. A decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75% degli studenti delle scuole superiori deve essere garantita l'attività didattica in presenza. Per scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie è invece già prevista la didattica in presenza.
  • Nelle università le attività formative e curricolari si svolgono a distanza; possono svolgersi in presenza le sole attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero rivolte a classi con ridotto numero di studenti, quelle dei laboratori.
  • Riduzione dei passeggeri fino al 50% sui mezzi di trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.

Il testo del nuovo Dpcm: spostamenti, negozi, pranzi di Natale e Capodanno, tutte le novità

Italia divisa dai colori 6 dicembre 2020

L'Italia divisa dai colori a partire dal 6 dicembre 2020

La zona arancione

  • Il coprifuoco va dalle ore 22 alle 5 del mattino seguente e durante tale periodo è vietato uscire di casa salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute. A Capodanno il coprifuoco durerà fino alle ore 7 dell'1 gennaio 2021.
  • Sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all'altra, salvo che per motivi di lavoro, situazioni di necessità o salute e sono vietati pure da un Comune all'altro anche all'interno della Regione stessa, salvo che per comprovati motivi di lavoro, motivi di salute, studio e situazioni di necessità. Ci si può dunque spostare all'interno del proprio Comune senza necessità di motivazione, per quanto sia «fortemente raccomandato» non farlo, nella fascia oraria tra le ore 5 e le 22.
  • Anche in zona arancione per quanto riguarda le visite a parenti ed amici il Governo nel Dpcm dispone la sola «forte raccomandazione» di evitare di incontrare persone non conviventi a casa propria «salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza». È dunque consentito fare visita a parenti ed amici nelle abitazioni private, seppur sconsigliato, ma comunque è ammesso solo all'interno del proprio Comune di riferimento e ciò varrà a maggior ragione nelle giornate di Natale, Santo Stefano e primo dell'anno quando sarà vigente nelle Regioni di tutta Italia indipendentemente dal loro colore il divieto di spostamento tra Comuni diversi. Resta la forte raccomandazione ad usare la mascherina qualora in casa propria si incontrino persone non conviventi.
  • Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
  • Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) 7 giorni su 7, mentre resta consentito l'asporto fino alle ore 22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.
  • Tutti i negozi possono restare aperti e dunque essere raggiunti dai clienti fino alle ore 21 dal giorno 4 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021.
  • Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.
  • Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75% degli studenti delle scuole superiori deve essere garantita l'attività didattica in presenza. Per scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie è invece già prevista la didattica in presenza.
  • Nelle università le attività formative e curricolari si svolgono a distanza; possono svolgersi in presenza le sole attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero rivolte a classi con ridotto numero di studenti, quelle dei laboratori;
  • Riduzione dei passeggeri fino al 50% sui mezzi di trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico;
  • Restano chiusi piscine, palestre e centri benessere
  • Gli impianti sciistici sono chiusi per gli sciatori amatoriali. Dal 7 gennaio 2021, gli impianti saranno aperti agli sciatori amatoriali, solo dopo l'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico scientifico,rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti;
  • Chiusi musei e mostre, teatri, cinema e sale da concerto.
  • Sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo (anche nei bar e nelle tabaccherie).
  • Chiuse sale da ballo e discoteche. 

La zona rossa

  • È vietato ogni spostamento anche all'interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, studio, necessità e salute, sono di conseguenza vietati gli spostamenti da una Regione all'altra e da un Comune all'altro, sempre fatte salve le suddette tre motivazioni derogatorie al divieto.
  • I negozi chiusi, fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità, fra cui edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri, ferramenta, fiorai, negozi per bambini e tutti quelli indicati nell'allegato 23 del Dpcm.
  • Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
  • È disposta la chiusura dei centri commerciali salvo per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità al loro interno, purché sia consentito l'accesso solo a tali attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi.
  • Sono chiusi i centri estetici;
  • È prevista la didattica a distanza per la scuola secondaria di secondo grado, per le classi di seconda e terza media. Restano aperte, quindi, solo le scuole dell'infanzia, le scuole elementari e la prima media. 
  • Nelle università le attività formative e curricolari si svolgono a distanza, salvo specifiche eccezioni.
  • Riduzione dei passeggeri fino al 50% sui mezzi di trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.
  • Sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e CIP, così come sono sospese le attività nei centri sportivi.
  • Consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all'aperto in forma individuale;
  • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) 7 giorni su 7, mentre resta consentito l'asporto fino alle ore 22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.
  • Restano chiusi piscine, palestre e centri benessere
  • Gli impianti sciistici sono chiusi per gli sciatori amatoriali. Dal 7 gennaio 2021, gli impianti saranno aperti agli sciatori amatoriali, solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnicoscientifico,rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.
  • Sono chiusi musei e mostre, teatri, cinema e sale da concerto;
  • Sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo (anche nei bar e nelle tabaccherie).
  • Sono chiuse sale da ballo e discoteche. 

Le misure speciali previste per le festività natalizie

Dopo aver affrontato direttamente le regole per ciascuna zona di rischio, è bene evidenziare come le norme previste dal nuovo Dpcm nell'arco temporale che va dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, dispongono anche delle restrizioni speciali (in parte già evidenziate). Tale periodo è stato infatti individuato dal Governo come l'arco temporale delle "festività natalizie" e, dunque, il più rischioso circa un'eventuale impennata di contagi, poiché solitamente foriero di ritrovi familiari e occasioni di contatti. Ecco perché nel periodo che va dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 gli spostamenti delle persone fisiche subìranno delle restrizioni maggiori, così come ulteriori restrizioni sono previste ad hoc per le giornate del 25, 26 dicembre 2020 e l'1 gennaio 2021.

  • Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province Autonome. In sostanza, da lunedì 21 dicembre 2020 fino a mercoledì 6 gennaio 2021 non ci si potrà spostare da alcuna Regione italiana, di qualunque colore essa sia, salvo che per «comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute».
  • Nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato anche ogni spostamento tra Comuni. Sono fatti salvi gli spostamenti motivati da «comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute». In breve, nelle giornate di Natale, Santo Stefano ed il primo dell'anno, non sarà possibile uscire dal territorio del proprio Comune, in qualunque area di rischio esso sia (gialla, arancione o rossa), se non per le tre motivazioni eccettuative ben note ed appena ricordate.
  • È consentito sempre il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune. Questo significa che dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, sarà comunque possibile compiere uno spostamento anche tra Regioni diverse e di qualunque colore esse siano, per fare rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, a patto che non si tratti di una "seconda casa". Nelle giornate di Natale, Santo Stefano e primo dell'anno, altresì sarà possibile rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione, purché non si tratti di "seconde case" situate non solo fuori dalla propria Regione, ma in questi tre giorni specifici anche "seconde case" che siano semplicemente in un altro Comune, anche se fosse un Comune interno alla nostra propria Regione di appartenenza. Incrociando le due disposizioni, tuttavia, emerge con chiarezza che se il 24 dicembre una persona decidesse di far rientro al proprio domicilio verso una "seconda casa" situata in un Comune diverso all'interno però della Regione dove ha la sua residenza, nulla glielo impedirebbe, essendo vietati dal 21 dicembre gli spostamenti verso altre Regioni e solo il 25, 26 dicembre e l'1 gennaio anche quelli verso altri Comuni interni alla propria Regione.
  • In tutta Italia è confermato il coprifuoco dalle ore 22 di ogni sera fino alle ore 5 del mattino seguente. A Capodanno, cioè a partire dalle ore 22 del 31 dicembre 2020, il coprifuoco viene poi esteso fino alle 7 del mattino del 1 gennaio 2021.
  • La ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive dalle ore 18 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7 del 1° gennaio 2020 è consentita solo con «servizio in camera».
  • Gli italiani che andranno all’estero per turismo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 al rientro dovranno sottoporsi alla quarantena. Anche i turisti stranieri che arrivano in Italia nello stesso periodo dovranno sottoporsi alla quarantena.
  • Nelle Regioni dove i negozi sono aperti, cioè in zona gialla e arancione, dal 4 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021, l’esercizio delle attività commerciali al dettaglio sarà consentito fino alle ore 21. Nelle giornate festive e prefestive, tuttavia, il Dpcm dispone che siano chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.
  • Gli impianti sciistici sono chiusi per gli sciatori amatoriali. Dal 7 gennaio 2021, gli impianti saranno aperti agli sciatori amatoriali, solo dopo l'adozione di linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico scientifico,rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.

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