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Martedì, 23 Aprile 2024
Cronaca Centro storico / Piazza Bra

L'Italia gialla, arancione e rossa: mobilità e altri chiarimenti nella circolare inviata ai prefetti

Le indicazioni interpretative del Dpcm fornite dal ministero degli Interni su spostamenti ed altri aspetti del decreto per la zona gialla, ma anche per le Regioni arancioni e rosse

Era molto attesa, essendo il Dpcm in vigore non sempre di facile decifrazione e, aggiungiamo, anche a seguito di messaggi contraddittori mandati a reti unificate dal Governo tramite infografiche talvolta incoerenti con il contenuto del Decreto. Alla fine la "circolare ai prefetti" divulgata in queste ore a firma del capo di Gabinetto del ministero dell'Interno, dott. Bruno Frattasi, ha il merito di mettere a fuoco con precisione alcuni aspetti essenziali, rinviando poi alle Faq apparse la scorsa notte per un ulteriore approfondimento circa le norme da rispettare nelle tre differenti aree di rischio (gialla, arancione e rossa) che, ad oggi, identificano le varie Regioni nell'Italia della pandemia. 

Visita ai congiunti in zona gialla? E in zona rossa? Le Faq del Governo sugli spostamenti

Area gialla: regole valide sul territorio nazionale

Un primo elemento importante messo in rilievo nella circolare è che «le disposizioni dell’art. 1, relative all’area gialla», se non sono derogate in modo più restrittivo dalle previsioni degli articoli 2 e 3 del Dpcm (relativi rispettivamente all'area arancione e a quella rossa), trovano applicazione anche nelle stesse Regioni arancioni e rosse. Questo significa, ad esempio, che il cosiddetto "coprifuoco" dalle ore 22 alle ore 5 vale anche per le Regioni arancioni, mentre le Regioni rosse hanno un regime sugli spostamenti più restrittivo, poiché di fatto equivalente a quello del "coprifuoco" ma esteso 24 ore su 24.

Il Veneto è "zona gialla": cosa si può fare e cosa è vietato nel nuovo Dpcm

L'autocertificazione: quando serve?

La circolare, in considerazione del quadro epidemiologico, sottolinea la «forte raccomandazione» presente nel Dpcm «di limitare gli spostamenti personali nell’area gialla anche nelle fasce orarie della giornata non soggette a restrizioni della mobilità». Fatta questa premessa, quando è obbligatoria l'autocertificazione? La risposta in merito fornita nella circolare ai prefetti, unitamente alle Faq, si può così riassumere per le tre diverse aree di rischio:

  • Zona gialla: uso obbligatorio dell'autocertificazione riguardo alle cause giustificative dello spostamento nella fascia oraria soggetta a limitazioni tra le 22 e le 5. Le motivazioni valide sono «comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute».
  • Zona arancione: l'uso è obbligatorio sempre in entrata e in uscita dalle zone arancioni in quanto sono «territori soggetti a restrizioni alla mobilità per l’intera giornata». La Faq dedicata però specifica che per chi vive in un Comune della zona arancione «dalle 5 alle 22 non è necessario motivare gli spostamenti all’interno del proprio Comune», mentre «per spostamenti verso altri Comuni», nonché «dalle 22 alle 5 anche all’interno del proprio Comune», è necessario fornire l'autocertificazione.
  • Zona rossa: uso obbligatorio sempre in quanto territori soggetti a restrizioni alla mobilità per l’intera giornata. La Faq dedicata precisa che «si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti», questo non appena si esca di casa: «Senza una valida ragione per uscire, è obbligatorio restare a casa».

Area gialla: i chiarimenti

In merito agli spostamenti tra le ore 22 e le 5, la circolare ai prefetti ricorda i casi in cui sono ammessi, cioè i motivi di lavoro, necessità e salute, ma specifica anche che «l’onere di dimostrare la sussistenza delle situazioni che consentono gli spostamenti incombe sull’interessato».

Una precisazione importante in merito è quella che tra gli spostamenti ammessi durante il "coprifuoco" (tra le 22 e le 5), si legge nella circolare ai prefetti, «devono ritenersi consentiti anche quelli che si riconnettono ad attività assistenziali svolte, nell’ambito di un’associazione di volontariato, anche in convenzione con enti locali, a favore di persone in condizione di bisogno o di svantaggio».

In merito invece alla «forte raccomandazione» a non spostarsi durante il resto del giorno in zona gialla, la circolare spiega che «eventuali spostamenti per altre cause non dovranno comunque essere giustificati con autodichiarazione, né saranno passibili di sanzione».

In merito ai centri sportivi, la circolare ai prefetti precisa che in area gialla «l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere, svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite alle previgenti condizioni. L’aspetto di novità attiene all’interdizione all’uso degli spogliatoi interni a tali circoli».

Spostamenti da un'area gialla a rossa (e viceversa)

Torniamo a battere il chiodo su questo punto. Quando ci si può spostare dal Veneto (gialla) alla Lombardia (rossa) e viceversa? Cominciamo con il dire che gli spostamenti in entrata e in uscita da e verso una Regione rossa sono vietati, salvo però le tre solite casistiche: «Comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute». Lo afferma il Dpcm, lo conferma la circolare interpretativa inviata ai prefetti:

«Si precisa che nei territori dell’area rossa restano consentiti gli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o altra necessità, nonché per le altre cause giustificative indicate dall’art.3, comma 4, lett. a)». 

È dunque incomprensibile la dicitura riportata nella grafica impiegata dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella conferenza stampa del 4 novembre, con la quale aveva illustrato così il nuovo Dpcm e le disposizioni per la zona rossa: «È vietato ogni spostamento, anche all'interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute; vietati gli spostamenti da una Regione all'altra e da un Comune all'altro». Il secondo capoverso afferma una palese incoerenza con il Dpcm (o alla meno peggio una manifesta ambiguità) non prevedendo deroghe al divieto di mobilità tra Regioni e Comuni in zona rossa.

Conferenza stampa 4 novembre 2020 zona rossa Giuseppe Conte

Conferenza stampa 4 novembre 2020 zona rossa Giuseppe Conte

In realtà, come abbiamo appena visto le deroghe per gli spostamenti vietati tra Comuni interni ad una Regione rossa, ma anche in entrata ed in uscita di una Regione rossa sono sempre le solite tre motivazioni (lavoro, necessità, salute). A confermarlo, oltre alla circolare, ci ha pensato una Faq che spiega così le regole sulla mobilità in zona rossa: 

«All’interno dell’area rossa è vietato ogni spostamento, sia nello stesso Comune che verso Comuni limitrofi (inclusi quelli dell’area gialla o arancione), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (per esempio l’acquisto di beni necessari) o motivi di salute».

FAQ zona rossa spostamenti

La Faq in questione è molto importante ed utile, perché ci aiuta a chiarire un altro aspetto, relativamente al problema di capire che cosa sia una «situazione di necessità». Viene infatti riportato l'esempio dell'acquisto di «beni necessari», quest'ultimi venendo identificati come quei beni che sono venduti all'interno di esercizi commerciali legittimante aperti, cioè di cui il Dpcm stesso non abbia sospeso l'attività (indicati per la zona rossa all'Allegato 23 del Dpcm). Andare a fare la spesa al supermercato è una «situazione di necessità», così come andare dal parrucchiere per farsi tagliare i capelli è una «situazione di necessità». Ma allora, ci si potrebbe chiedere, posso scegliere in zona rossa di andare dove voglio a fare la spesa al supermercato, anche fuori dal mio Comune di residenza, oppure andare in un altro Comune rispetto al mio (o persino un'altra Regione) per farmi tagliare i capelli dal mio barbiere di fiducia che appunto è fuori dal mio Comune? La risposta è: no. E questo vale anche per gli spostamenti da una Regione gialla verso una Regione rossa, poniamo dal Veneto alla Lombardia: da Peschiera del Garda (zona gialla) non si può andare a fare la spesa o a tagliarsi i capelli a Sirmione (zona rossa), né da Nogara (zona gialla) a Mantova (zona rossa), per quanto siano entrambe da considerarsi «situazioni di necessità».

Cerchiamo ora di capire perché. In merito, le delucidazioni interpretative ci vengono fornite dalla circolare inviata ai prefetti e, nello specifico, in un passaggio che affronta la mobilità nelle Regioni arancioni, ma che in realtà offre uno spunto valido anche per gli spostamenti che coinvolgono Regioni rosse. Nelle zone arancioni la mobilità subìsce limitazioni non solo in entrata ed uscita dell'intera Regione, ma anche tra Comuni diversi dal proprio di residenza, nonché dalle 22 alle 5 anche all'interno del proprio Comune, il tutto però sempre fatte salve le tre motivazioni canoniche. Inoltre, spostarsi dal proprio Comune, in zona arancione, oltre alle «comprovate esigenze lavorative» (cui si aggiungono quelle di «studio») e ai «motivi di salute», è consentito farlo «per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune». A questo punto, la circolare inviata ai prefetti interviene spiegando una cosa essenziale che deve essere presa un po' come fosse un "principio guida" per tutti gli spostamenti eventualmente ammessi anche nella zona rossa, non solo per quella arancione.

Si legge anzitutto nella circolare ai prefetti riferendosi alla mobilità nelle zone arancioni motivata per usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio Comune: «In forza di tale previsione risulterà dunque possibile lo spostamento per recarsi, solo a titolo di esempio, presso uffici pubblici, esercizi commerciali o centri servizi (es. per assistenza fiscale, previdenziale, ecc.) quando essi non siano presenti nel proprio territorio comunale». In breve, se abito in un Comune di una Regione arancione che non ha un ufficio postale o il tal negozio (la cui attività non sia stata sospesa dal Dpcm), mi è concesso spostarmi in un Comune diverso dal mio di residenza o domicilio per adempiere alla «situazione di necessità» o «usufruire di servizi» che qui sono invece disponibili. Nel mio piccolo Comune in una Regione arancione non vi è un supermercato? Posso andare in un altro Comune e fare lì la spesa, sempre motivando il tutto tramite autocertificazione in caso di controllo. Nel mio Comune non c'è un parrucchiere, ma voglio tagliarmi i capelli? Posso spostarmi in un altro Comune e adempiere a questa mia «situazione di necessità». La domanda da porsi ora è però la seguente: sono libero di scegliere un qualsiasi altro Comune dove recarmi? La risposta, come per la zona rossa, è: no. Il principio aureo, non scritto nel Dpcm, enunciato però nella circolare interpretativa ai prefetti è infatti il seguente:

«Naturalmente, valgono anche in questo caso le regole prudenziali che suggeriscono non solo di limitare all’indispensabile gli spostamenti, ma anche di effettuarli, di massima, raggiungendo il luogo più vicino dove comunque sia possibile la soddisfazione della propria esigenza».

In sostanza, sia per le Regioni arancioni che per le Regioni rosse, cioè quelle assoggettate ad un regime restrittivo in materia di spostamenti che fa da "sfondo normativo", il principio guida è quello di, anzitutto, «limitare all'indispensabile gli spostamenti». Altresì, qualora si renda necessario spostarsi dal proprio Comune, dalla propria Regione o, in zona rossa, dalla propria abitazione, facendo valere la deroga della «situazione di necessità» per compiere un acquisto o fruire di un servizio non sospeso, ci si deve limitare a raggiungere «il luogo più vicino» alla propria residenza o domicilio che consenta di soddisfare la propria esigenza. Se devo andare a tagliarmi i capelli e nel mio Comune in zona rossa non c'è un barbiere, potrò andare in un Comune diverso, ma dovrò identificarlo anzitutto sulla base del criterio della minore distanza o massima vicinanza. In merito anche la Faq relativa alla zona rossa dispone che «laddove quindi il Comune non disponga di punti vendita, o sia necessario acquistare con urgenza generi di prima necessità non reperibili nel Comune di residenza o domicilio, lo spostamento è consentito solo entro tali stretti limiti, che dovranno essere autocertificati».

FAQ zona rossa spesa Comune diverso

FAQ zona rossa spesa Comune diverso

Ecco perché, come avevamo già indicato, la cosiddetta "visita ai congiunti" tra Regioni gialle e Regioni rosse non è ammessa. Addirittura, in zona rossa, due persone non conviventi ma che siano parenti tra loro non possono incontrarsi, proprio perché il regime di limitazione degli spostamenti in zona rossa, si legge nella nota ai prefetti, ha la «massima estensione possibile, in quanto relativo ad ogni forma di mobilità non solo extra ma anche intraregionale e intracomunale». Cioè, in zona rossa, è possibile uscire di casa e muoversi all'interno del proprio Comune solo se si ha un valido motivo: «comprovate esigenze lavorative», «situazioni di necessità» o «motivi di salute». Vale a dire le stesse motivazioni che consentono di varcare i confini comunali e regionali di una Regione rossa.

Per «comprovate esigenze lavorative» si può allora varcare il confine tra Lombardia (zona rossa) e Veneto (zona gialla), allo stesso modo anche per «motivi di salute», ma per fare visita ad una persona amica o ad un parente deve sussistere una «situazione di necessità». La Faq dedicata alla zona rossa in merito precisa quanto segue: Posso andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti? «Sì, è una condizione di necessità. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, ricordate però che sono categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile». La visita, per così dire di "piacere", tra amici o parenti non è ammessa se comporta l'attraversamento di un confine tra una Regione gialla e un'altra Rossa, poiché non è consentita nemmeno all'interno del medesimo Comune di residenza di una persona abitante in zona rossa.

Allo stesso modo, per adempiere ad una «situazione di necessità» che corrisponda all’«acquisto di beni necessari» e implichi l'attraversamento del confine tra Regioni con "status" differente (colori diversi), dovrebbe essere provato che l'esercizio commerciale indisponibile nel proprio Comune, poniamo Sirmione (Lombardia zona rossa), sia invece non solo disponibile, ma anche il più vicino possibile, affinché sia legittimo spostarsi per andare, poniamo, a Peschiera del Garda (Veneto zona gialla). In conclusione, si tenga dunque sempre presente il principio seguente: «Limitare all’indispensabile gli spostamenti», ma anche «effettuarli, di massima, raggiungendo il luogo più vicino dove comunque sia possibile la soddisfazione della propria esigenza».

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