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Pubblicato il decreto-legge green pass: sospensione dal lavoro solo nelle piccole aziende private

In Gazzetta Ufficiale il nuovo dl che prevede l'obbligo della certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro: la sospensione del dipendente senza green pass è prevista solo nelle aziende private con meno di 15 dipendenti

Il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 che era stato presentato in conferenza stampa la scorsa settimana, è stato infine pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale. Tra le varie cose il provvedimento introduce a partire dal prossimo 15 ottobre 2021 l'obbligo per tutti i lavoratori del settore publlico e privato di esibire il cosiddetto green pass, ovvero la certificazione verde Covid-19, per poter accedere sul proprio luogo di lavoro.

Scarica il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127

Come detto, l'obbligo riguarda sia i lavoratori privati che i dipendenti pubblici, ma vi è una variazione importante che è stata apportata nel testo definitivo del decreto-legge rispetto a quanto annunciato nel comunicato stampa di Palazzo Chigi che, testualmente, in merito al lavoratore della pubblica amministrazione che fosse stato privo di certificazione verde prevedeva in origine quanto segue: «Dopo cinque giorni di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso». In realtà, all'Art. 1 comma 6 del decreto-legge la misura della sospensione del dipendente pubblico senza green pass è scomparsa:

«Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati».

In sostanza, il dipendente pubblico privo di certificazione verde non può né essere sospeso né essere licenziato, semplicemente risulterà essere «assente ingiustificato» e non percepirà alcun tipo di retribuzione per tutti i giorni di assenza. La situazione non è differente da quanto il decreto-legge in commento prevede per il settore del lavoro privato. Anche in questo caso nelle grandi aziende private, ovvero con più di 15 dipendenti, i lavoratori «nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro». Lo stesso Art. 3 comma 6 qui citatto, infine, si conclude così: «Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato».

L'unico vero tratto distintivo tra lavoro pubblico e quello privato che emerge dal testo del decreto-legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale, coinvolge le piccole aziende, vale a dire quelle con meno di 15 dipendenti. In questo caso, infatti, la normativa prevede che il lavoratore privo di green pass possa anche essere "sospeso" dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, nonché venire sostituito per un periodo non superiore ai dieci giorni e che possono essere rinnovati soltanto una volta. È quanto si legge nel succcessivo comma 7 dell'Art. 3:

«Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021».

Articolo 3 comma 7 decreto-legge 21 settembre 2021, n 127-2

Articolo 3 comma 7 decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127

Sia nel pubblico che nel privato sono i datori di lavoro entro il 15 ottobre 2021 a dover stabilire «le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche» circa la titolarità della certificazione verde da parte dei dipendenti. I controlli potranno essere svolti «anche a campione», prevedendo «prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro». Sia nel settore privato che in quello pubblico, l'accesso ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi relativi al green pass da parte del dipendente, è punito con una sanzione amministrativa che può andare da 600 a 1.500 euro.

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