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Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca Centro storico / Piazza Bra

Nuovo decreto-legge: weekend arancione e divieto spostamenti tra Regioni, tutte le regole

Nuovo provvedimento del governo: confermata deroga per piccoli Comuni in zona arancione sugli spostamenti entro 30 km. Sì "visita a casa" in zona rossa ma solo dentro il Comune

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un nuovo decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Zona rossa, poi gialla e arancione: calendario per sopravvivere nel caos dei divieti colorati

Dal 7 al 15 gennaio 2021 stop spostamenti tra Regioni

Il testo del nuovo decreto-legge, secondo quanto comunicato dal governo in una nota, prevede per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra Regioni o Province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma.

Questo significa, dunque, che anche nei giorni di giovedì 7 e venerdì 8 gennaio, quando cioè quasi tutte le Regioni italiane torneranno zona gialla, sarà comunque vietato superare il confine regionale, salvo valide motivazioni ammesse dalla normativa (lavoro, necessità e salute). Venerdì si riunirà la Cabina di regia nazionale e verranno poi decisi gli eventuali cambi di fascia di rischio (e dunque "colore") per ciascuna Regione attraverso una nuova e più rigorosa modulazione dei 21 parametri.

Weekend 9-10 gennaio in zona arancione con deroga "piccoli Comuni" confermata

Sempre nel nuovo decreto-legge, inoltre, è previsto che nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, si applichino su tutto il territorio nazionale le misure previste per la cosiddetta "zona arancione" (Art. 2 del Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020). Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Si tratta dunque di una conferma della deroga per i "piccoli Comuni" che era stata introdotta dal cosiddetto precedente decreto-legge "Natale".

La deroga della "visita a casa" prorogata in zona rossa, ma solo nel proprio Comune

Il testo del nuovo provvedimento del governo, inoltre, conferma sino al 15 gennaio 2021, solo però per quei territori che siano inseriti nella cosiddetta "zona rossa", la possibilità, già prevista dal decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 (cosiddetto "Natale"), di spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata del proprio Comune (una precedente versione del comunicato stampa ufficiale del governo recitava «della propria Regione»). Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono. Si tratta della deroga per la "visita a casa" che il governo ha dunque prorogato, ma esclusivamente per quelle Regioni che dovessero finire in zona rossa, mentre tale deroga non varrà né per la zona arancione, né per quella gialla (in quanto non ve n'è bisogno per potersi spostare dentro il proprio Comune e fare visita a chi si vuole). Inoltre, tale deroga è stata ristretta, consentendo in zona rossa sì di spostarsi ma solo nell'ambito del proprio Comune per fare la "visita a casa" e non più, come invece durante il periodo dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, entro l'ambito dell'intera propria Regione.

Nuovi criteri per le fasce di rischio, scuole superiori in classe dall'11 gennaio

Resta ferma, per tutto il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, l’applicazione delle altre misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e dalle successive ordinanze. Inoltre, il testo del decreto-legge rivede i criteri per l’individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le zone "arancioni" e “rosse”. Il testo interviene inoltre sull’organizzazione dell’attività didattica nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con la previsione della ripresa dell’attività in presenza, per il 50 per cento degli studenti, a partire dal prossimo 11 gennaio (in Veneto vi è però l'ordinanza di Zaia).

Infine,  per l’attuazione del piano di somministrazione del vaccino contro il contagio da Covid-19, (articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), sono previste specifiche procedure per l’espressione del consenso alla somministrazione del trattamento, per gli ospiti di residenze sanitarie assistite (o altre strutture analoghe), che siano privi di tutore, curatore o amministratore di sostegno e che non siano in condizione di poter esprimere un consenso libero e consapevole alla somministrazione del vaccino.

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