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Martedì, 19 Marzo 2024
Cronaca Centro storico / Piazza Bra

Decreto aperture. Coprifuoco, ristoranti e spettacoli: le novità (e i dubbi) dal 26 aprile

Spaccatura in Consiglio dei ministri con l'astensione della Lega sul coprifuoco che resta fissato alle 22, ma non mancano i dubbi da risolvere in relazione alle cene ed agli spettacoli serali. Tutte le novità nelle misure fino al 31 luglio, dagli spostamenti alla certificazione verde, la scuola, lo sport (anche di contatto), le fiere ed il calendario di tutte le altre riaperture

Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi e del ministro della Salute Roberto Speranza, ha approvato nella serata di mercoledì 21 aprile un decreto-legge che introduce «misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19». Non sono mancate frizioni e polemiche all'interno della compagine di governo, in particolare sulla regola del coprifuoco che la Lega avrebbe voluto portare alle 23, mentre il premier Draghi ha tirato dritto non apportando alcuna modifica alle decisioni prese durante l'ultima cabina di regia.

L'esito è dunque che l'inizio del coprifuoco resterà per il momento fissato alle ore 22, mentre il decreto-legge è stato approvato dal Consiglio dei ministri con l'astensione della Lega. Un fatto che parrebbe aver irritato alquanto il presidente del Consiglio. Al momento non vi è una data di scadenza fissata per tale specifica misura, salvo quella dello stesso decreto-legge e dello "stato di emergenza nazionale", cioè il 31 luglio, ma sarà facoltà del governo valutarne la rimodulazione oraria o la sua rimozione in base all'andamento dei dati epidemiologici.

Il testo del decreto-legge "riaperture", così come viene riportato in una nota del governo, «delinea il cronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio da virus Sars-CoV-2, alla luce dei dati scientifici sull’epidemia e dell’andamento della campagna di vaccinazione». Il decreto, inoltre, prevede che tutte le attività oggetto di precedenti restrizioni debbano svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati o da adottare da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

Il quadro normativo di riferimento resta pertanto il Dpcm 2 marzo 2021 che viene prorogato fino al 31 luglio, salvo però diverse disposizioni previste su singoli temi dal decreto-legge approvato per l'appunto ieri dal governo. Vediamo ora di seguito le principali novità introdotte nelle misure valide da lunedì 26 aprile, o secondo altre specifiche indicazioni temporali, non senza mettere in evidenza alcuni punti che, a nostro avviso, restano da chiarire e per i quali bisognerà attendere probabilmente le prossime Faq del governo. 

Certificazioni verdi

Il nuovo decreto prevede l’introduzione sul territorio nazionale delle cosiddette "certificazioni verdi Covid-19", comprovanti tre differenti casi:

  • Lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Sars-CoV-2.
  • La guarigione dall’infezione.
  • L’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.

Alle persone cui verranno rilasciate le certificazioni verdi sarà concesso di spostarsi da e verso quelle Regioni o Province autonome che risultino essere zona arancione o rossa. Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea saranno riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea.

Zone gialle 

Un'altra importante novità introdotta dal decreto-legge "riaperture" è che le Regioni che all'esito del monitoraggio settimanale del venerdì verranno classificate come zone gialle torneranno dal lunedì seguente ad essere sottoposte alle misure previste appunto per l'area gialla, e non più a quelle "arancioni", oltre naturalmente alle norme introdotte dal nuovo decreto. Dunque, se il Veneto come probabile avvenga avrà venerdì 23 aprile una classificazione da zona gialla, la nostra Regione diverrà area gialla a partire dal 26 aprile. Una zona gialla le cui regole sono anzitutto quelle definite ancora dal Dpcm 2 marzo 2021, salvo come detto quei punti specifici sui quali è intervenuto il nuovo decreto-legge e che cercheremo di mettere in evidenza.

Spostamenti

Dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti tra Regioni diverse classificate nelle zone bianca e gialla. Questo significa che tra due Regioni zona gialla, tra due Regioni zona bianca o, ancora, tra una Regione zona gialla ed un'altra zona bianca, è ammesso spostarsi liberamente anche senza una valida motivazione, cioè anche con finalità turistiche. Bisogna però rispettare l'orario di coprifuoco qualora si tratti di zona gialla, mentre in zona bianca ricordiamo che il coprifuoco non sussiste. È ammesso inoltre transitare attraverso Regioni arancioni o rosse per raggiungere una Regione bianca o gialla, purché si parta da un territorio zona bianca o gialla. 

Fino al 15 giugno, tuttavia, anche in zona gialla una particolare tipologia di spostamenti, vale a dire quella verso le abitazioni private abitate, cioè la visita a casa di amici o parenti, risulta soggetta a restrizioni. In particolare, dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, dalle 5 alle 22, a quattro persone oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno portare con sé i minorenni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Cosa accade in area gialla dopo il 15 giugno in materia di visita a casa? È molto semplice: tale tipologia di spostamento sarà libero, cioè potrà avvenire anche più volte in uno stesso giorno e senza vincoli circa il numero di persone che possono effettuarlo. L'unico limite, qualora ancora sussista, sarà eventualmente il coprifuoco.

Lo stesso spostamento, cioè la cosiddetta "visita a casa", con uguali limiti orari e nel numero di persone stabilito, cioè quattro, è consentito in zona arancione ma all’interno del proprio stesso Comune. Non sono invece consentiti spostamenti verso altre abitazioni private abitate nella zona rossa.

Come già evidenziato in precedenza, alle persone munite della suddetta certificazione verde, sono consentiti gli spostamenti anche tra le Regioni e le Province autonome classificate in zona arancione o zona rossa. Restano poi naturalmente tutte le deroghe già note che consentono di spostarsi tra Regioni di colore diverso anche a chi la certificazione verde non ce l'abbia, vale a dire i soliti motivi di lavoro, le situazioni di necessità e i motivi di salute (per effetto della proroga al 31 luglio 2021 del Dpcm 2 marzo 2021).

Scuola e università

Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, il nuovo decreto-legge stabilisce che debba essere assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale, dunque anche in area rossa, lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia, della scuola dell'infanzia, della scuola primaria (elementari), della scuola secondaria di primo grado (medie) e, per almeno il 50 per cento degli studenti, anche della scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici etc.). 

Nelle zone gialla ed arancione, tuttavia, l’attività in presenza per le scuole superiori è garantita ad almeno il 70 per cento degli studenti, fino al 100 per cento, dunque vi potrà essere al massimo un 30 per cento di popolazione studentesca che prosegua con la didattica a distanza (nella bozza del decreto era il 40 per cento). 

Nella zona rossa, l'attività didattica in presenza alle superiori è garantita come minimo al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento degli studenti, ma è altresì sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività delle università si svolgono prioritariamente in presenza. Nelle zone rosse si raccomanda di favorire in particolare la presenza degli studenti del primo anno. 

Bar e ristoranti

Si tratta a nostro avviso del punto più delicato e sul quale ancora vi sono diversi dubbi. In attesa di leggere il testo del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la nota del governo recita come segue:

«Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti in vigore. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati».

È evidente l'ambiguità della formulazione «nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti in vigore» che già era presente nella bozza del decreto-legge e che abbiamo commentato in questo articolo. Si è detto della volontà della Lega di spostare il coprifuoco alle ore 23, ma la nostra domanda è molto semplice ed è questa: un locale della ristorazione fino a che ora è legittimato a restare aperto con servizio al tavolo in zona gialla? Il soggetto della frase riportata poco sopra, dal punto di vista sintattico, è rappresentato dalle «attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo» che, viene detto, possono svolgersi «nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti in vigore».

Le interpretazioni possibili sono allora due: o il governo sta dicendo al ristoratore di turno che può tenere aperto col servizio al tavolo fino a quando non inizia il coprifuoco, cioè fino alle ore 22. Oppure il governo sta dicendo al ristoratore che la sua attività con consumo al tavolo può restare aperta solo fino a quando consenta ai suoi clienti di poter poi rincasare entro l'inizio del coprifuoco. Il che sarebbe una specie di "follia" normativa, poiché un ristoratore dovrebbe interessarsi per ciascun cliente di quanto costui ci metta a tornare a casa propria e, in funzione di ciò, tenere aperto il proprio locale fino a una certa ora: le 21.30, oppure le 21 e via di seguito a seconda dei vari casi. Il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Federiga ha detto: «Sembra incomprensibile chiedere di lasciare il ristorante alle 21.30 per rientrare a casa entro l'orario stabilito». Tuttavia, non è nemmeno detto che una persona abiti sempre a meno di mezz'ora di distanza dal locale, potrebbe essere che abiti a 40 minuti, dato che in zona gialla la mobilità è libera in tutta la Regione e persino verso altre Regioni zona gialla. 

A nostro avviso un'altra interpretazione è possibile: il cliente che faccia rientro da una cena, se ha pagato il contro entro le ore 22, è giustificato in caso di controllo a compiere lo spostamento di ritorno verso la propria abitazione anche dopo l'inizio del coprifuoco. La cena in un locale legittimamente aperto fino alle ore 22 con servizio al tavolo, insomma, costituirebbe una effettiva "situazione di necessità" (cioè l'esigenza di acquisto di generi alimentari consumati sul posto nel rispetto delle misure in un locale che può stare aperto fino alle ore 22), in funzione della quale lo spostamento di ritorno verso casa è legittimo compierlo anche in deroga al divieto di spostamento imposto dal coprifuoco. Ciò detto, è evidente che dovrà essere il governo a chiarire le cose eventualmente nelle Faq. La nostra domanda è semplice: fino a quando un locale la sera può restare aperto? Qual è l'ora esatta? E se sono le 22, davvero il governo sta dicendo a un ristoratore: "puoi stare aperto fino alle 22, ma non puoi avere avere clienti fino alle 22", perché inevitabilmente questi prenderebbero la multa se tornassero a casa dopo l'inizio del coprifuoco?  

Spettacoli aperti al pubblico

Tutto quanto appena visto in materia di ristoranti e cene serali relativamente al coprifuoco, si ripropone in qualità di problema ancora da chiarire anche in merito agli spettacoli teatrali, alle proiezioni cinematografiche, ai concerti o spettacoli di altro genere. Il governo, nella nota stampa ufficiale spiega:

«Dal 26 aprile 2021, in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.

La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni. In relazione all’andamento epidemiologico e alle caratteristiche dei siti, si potrà autorizzare la presenza anche di un numero maggiore di spettatori all’aperto, nel rispetto delle indicazioni del Cts e delle linee guida». 

Si parla forse di orari limite da rispettare? No, non compare alcun riferimento e non vi è accenno nemmeno al coprifuoco. Allora la nostra domanda è semplice: uno spettacolo teatrale oppure una proiezione al cinema, a che ora devono concludersi? Devono cioè rispettare quale orario di fine dello show le 22 perché poi inizia il coprifuoco? Ma allora anche qui si pone il problema dei ristoranti: lo spettatore che finisce di vedere un film entro le 22 ma ci mette venti minuti a tornare a casa, prende la multa perché si sposta in orario di coprifuoco, oppure il suo spostamento è giustificato dalla "situazione di necessità" = fruizione di uno spettacolo in un cinema o teatro legittimamente aperto in base alle norme? Sul punto spetta al governo fare chiarezza, poiché al momento la situazione è tutt'altro che definita.

In relazione al coprifuoco che, senza nuovi interventi normativi resterebbe fino al 31 luglio, il sindaco di Verona Federico Sboarina proprio pensando alla stagione areniana e relativi spettacoli, lo ha definito in queste ore «un controsenso che rende inutile il calendario delle riaperture». Lo stesso sindaco, nella sua breve nota, poi prosegue così: «Voglio vedere come si fa a terminare uno spettacolo alle 21 o obbligare le persone in piena estate a cenare nei ristoranti alle 19. È il colpo di grazia per la nostra città: stagione lirica, concerti, Teatro Romano, per non parlare di tutte le migliaia di attività che vivono di turismo».

Competizioni ed eventi sportivi

A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le disposizioni previste per gli spettacoli si applicano anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali.

La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. È possibile inoltre, anche prima del 1° giugno, autorizzare lo svolgimento di eventi sportivi di particolare rilevanza. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico. 

Sport di squadra, piscine, palestre

Dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. In breve si potrà nuovamente giocare a basket, pallavolo, calcetto anche semplicemente con gli amici.

Inoltre, dal 15 maggio 2021, sempre in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine all’aperto e, dal 1° giugno, quelle delle palestre.

Fiere, convegni e congressi

Dal 15 giugno in zona gialla, è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere. Dal 1° luglio 2021, dei convegni e dei congressi. È consentito, inoltre, svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare alle fiere è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.

Centri termali e parchi tematici e di divertimento

Dal 1° luglio 2021 sono consentite in zona gialla le attività dei centri termali e quelle dei parchi tematici e di divertimento

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