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Martedì, 23 Aprile 2024
Cronaca Centro storico / Piazza Bra

Il Veneto verso la zona gialla: come (non) cambia la norma sull'obbligo delle mascherine all'aperto

Cosa prevede realmente la normativa Covid per la zona gialla in merito alle mascherine obbligatorie anche all'aperto

Il Veneto all'esito del monitoraggio di venerdì 17 dicembre potrebbe avere dati epidemiologici compatibili con il passaggio in zona gialla e, a quel punto, il cambio di colore per la nostra Regione avverrebbe già da lunedì 20 dicembre. Si tratta al momento ancora di un'ipotesi, certo molto concreta, ma dipenderà dall'evoluzione della situazione nei prossimi giorni. A confermarlo è stato il presidente del Veneto Luca Zaia stamane in conferenza stampa, così come i dati Agenas: il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva è al 13%, quindi già oltre la soglia del 10%, mentre in area medica si è altrettanto al 13% (dati riferiti al 12 dicembre, Zaia ha invece parlato di un 13,7% per le terapie intensive ad oggi in Veneto) con la soglia del 15% che determinerebbe la zona gialla.

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Come noto, fino alla zona arancione le restrizioni previste, qualora ve ne siano di ulteriori rispetto alla disciplina della zona bianca, è stabilito nel decreto-legge 172 del 26 novembre 2021 che si applichino solo ai non vaccinati/guariti, ovvero chi non ha diritto al super green pass. Questo vale per tutto ciò che riguarda attività, servizi e spostamenti, anche se su quest'ultimo tema non mancano a nostro avviso delle ambiguità. Resta però il fatto che per quanto concerne l'uso obbligatorio della mascherina, in particolare anche all'aperto, le regole valgono indistintamente per tutti, sia per i vaccinati/guariti titolari di super green pass, sia per chi ha scelto di non vaccinarsi. 

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Chiariamolo sin da subito: oggi la mascherina, a prescindere dalle norme, è cosa saggia e giusta utilizzarla anche all'aperto oltre che al chiuso. Naturalmente è cosa saggia e giusta nelle circostanze in cui ha un senso indossarla: se abitate in campagna, uscite di casa e attorno a voi trovate campi e alberi ma non c'è traccia di esseri umani, allora non ha nessun senso indossare la mascherina. E la normativa vigente prevede che non vi sia obbligo di farlo, oggi in area bianca, ma anche in futuro qualora il Veneto passasse in zona gialla. Il punto è proprio questo: si sente dire spesso che con la zona gialla scatterebbe l'obbligo di indossare la mascherina sempre anche all'aperto, ma in realtà le cose sono meno drastiche di come vengono raccontate. In realtà, tra la zona bianca e la zona gialla, sulla questione dell'uso obbligatorio all'aperto della mascherina non cambia granché, se non il punto di vista iniziale dal quale si è partiti per scrivere la norma. 

La mascherina all'aperto in zona bianca

Nella pratica pochissimi e forse nessuno ha mai davvero rispettato quanto già previsto in materia di mascherine in zona bianca. Già oggi, infatti, nel Veneto zona bianca all'aperto è previsto l'obbligo di indossare la mascherina in tutte le «situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, per gli spazi all'aperto delle strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario».

Questo appena citato è il testo dell'ordinanza del ministro della Salute che, a partire dallo scorso 28 giugno, aveva modificato la normativa relativa alla zona bianca. Il problema è però che con quell'ordinanza "estiva", si era di fatto riscritta la stessa norma già prevista sull'intero territorio nazionale, ma mutando il punto di vista iniziale: non più l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto salvo che in alcune circostanze specifiche, bensì nell'ordinanza del ministro si diceva anzitutto che «a partire dal 28 giugno 2021, nelle "zone bianche" cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto», per poi però aggiungere «fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, per gli spazi all'aperto delle strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario».

Com'era ovvio che fosse, ques'estate tutti noi ci siamo ricordati solo della prima parte del testo dell'ordinanza, là dove si diceva che nelle zone bianche «cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto», mentre ci siamo dimenticati del prosieguo del testo.

La mascherina all'aperto in zona gialla

A questo punto andiamo quindi a riprenderci il testo dell'Art. 1 del Dpcm 2 marzo 2021 dove viene fissata la norma, valida sull'intero territorio nazionale (quindi tanto in zona gialla, arancione o rossa e, prima dell'ordinanza del ministro della Salute, anche in quella bianca), relativa all'uso obbligatorio delle mascherine. I commi 1 e 2 recitano come segue:

«1. È fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto.

2. Non vi è obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi».

Che cosa ci dice tale norma? Essenzialmente, tralasciando le specifiche su soggetti immunodepressi e spazi delle strutture sanitarie citate nell'ordinanza vista in precedenza, poco o nulla cambia tra la zona bianca e la gialla, arancione e rossa in materia di mascherine all'aperto. Il fatto però è che questa volta la norma sulle mascherine è scritta prendendo come punto di partenza l'obbligo generale di indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree sia all'aperto che al chiuso, salvo poi specificare però, al comma 2, che «non vi è obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi».

In breve, se in zona gialla un'allegra famigliola passeggia in giro e non incrocia nessun'altra persona, i suoi componenti che sono tutti tra loro conviventi possono tranquillamente non indossare la mascherina all'aperto. Hanno però l'obbligo di averla con sé e di indossarla nel momento in cui dovessero mutare le «caratteristiche dei luoghi» o le «circostanze di fatto», divenendo cioè impossibile garantire «in modo continuativo l'isolamennto da persone non conviventi».

Le ordinanze dei sindaci

Naturalmente è sempre facoltà dei sindaci, o del presidente della Regione, prendere provvedimenti ulteriori e più restrittivi rispetto a quanto stabilito dalle norme nazionali. È quanto già avvenuto in diversi Comuni italiani, non da ultimo il capoluogo scaligero dove inizialmente si era stabilito l'obbligo della mascherina all'aperto per accedere alle piazze dei mercatini di Natale. Con una seconda recente ordinanza il sindaco Federico Sboarina ha poi esteso l'obbligo della mascherina anche all'aperto all'intero territorio comunale, ma in questo secondo caso ha altresì conservato l'eccezione già vista nella norma nazionale, ovvero: «ad esclusione di quelle situazioni in cui le condizioni di tempo e di luogo consentono di rispettare sempre la distanza interpersonale», così si legge nell'Ordinanza Sindacale n. 149 del 03/12/2021 firmata dal primo cittadino di Verona.

A voler essere precisi, già nella precedente ordinanza del sindaco, quella cioè dell'obbligo nelle vie e piazze dei mercatini di Natale, risultava in realtà prevista l'applicazione sull'intero territorio comunale, poiché all'ultimo periodo del comma 1 si specificava che l'obbligo di indossare la mascherina chirurgica o di comunità valeva «in ogni occasione di tempo e di luogo in cui non sia possibile rispettare la distanza interpersonale». In ogni occasione di tempo e di luogo significava già su tutto il territorio comunale di competenza del sindaco. In sostanza, si potrebbe dire, le due recenti ordinanze del sindaco Sboarina hanno replicato lo schema della normativa nazionale: la prima adottava il punto di vista dell'ordinanza del ministro della Salute sulla zona bianca, mentre la seconda ordinanza del sindaco ha anticipato a Verona la normativa per come è scritta nel Dpcm del 2 marzo 2021 in relazione alla zona gialla, arancione e rossa: si parte dall'obbligo generale, in seguito si introduce l'eccezione, ovvero la possibilità di non indossare la mascherina se «le condizioni di tempo e di luogo consentono di rispettare sempre la distanza interpersonale». A nostro avviso, nella sostanza la normativa sull'uso obbligatorio all'aperto e al chiuso della mascherina, dalla zona bianca a quella rossa, resta sempre la stessa, a mutare è casomai la percezione della normativa che i cittadini ricevono attraverso la semplificazione operata dai canali d'informazione. 

Per fare un esempio concreto di ordinanza sindacale restrittiva rispetto alle norme nazionali che aiuta a chiarificare il discorso, è sufficiente spostarsi nella vicina città di Brescia. Qui il sindaco Emilio Del Bono ha fatto qualcosa di simile al primo cittadino di Verona, stabilendo con apposita ordinanza che, dal 4 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022, in alcune vie e piazze del centro storico, dalle ore 7 alle 24, fosse obbligatorio indossare la mascherina anche all'aperto, ma ha fatto anche qualche cosa di differente: nel testo infatti si legge in modo esplicito che «l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie» vale «anche quando è possibile il distanziamento interpersonale e non si configurano assembramenti di persone». Come risulta evidente, a Brescia l'obbligo della mascherina all'aperto, in determinate vie e piazze, è effettivamente esteso a qualunque circostanza, anche cioè quando ci si trova da soli senza nessuno attorno. 

I soggetti esentati dall'uso della mascherina

Esistono alcune persone che risultano sempre esentate dall'uso delle mascherine, così come viene stabilito all'Art. 1 del Dpcm 2 marzo 2021 al comma 3:

«Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

a)  i bambini di età inferiore ai sei anni;

b)  le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;

c)  i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva».

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