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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Cronaca Centro storico / Piazza Bra

Inizia l'era del green pass: dove è obbligatorio dal 6 agosto, chi e come deve controllare e quali le sanzioni

Il controllo della validità del green pass avverrà tramite l'apposita App "VerificaC19" che tutti i titolari delle attività coinvolte dovranno scaricare (gratis)

A partire da venerdì 6 agosto 2021 il certificato verde Covid, detto altresì green pass, sarà obbligatorio in tutte le Regioni italiane, da quelle definite zona bianca a quelle eventualmente "colorate" di giallo, arancione o rosso, per poter accedere ad alcuni luoghi pubblici o partecipare ad attività e fruire di servizi. Sono nel complesso tre le diverse condizioni che consentono ai cittadini di ottenere il proprio green pass, vale a dire essere guariti da Covid-19, aver completato il proprio ciclo vaccinale contro Covid-19, o infine aver eseguito un tampone per la ricerca del virus Sars-CoV-2 con esito negativo entro le precedenti 48 ore.

L'obbligo di detenere il green pass in alcune circostanze specifiche, che poi analizzeremo, riguarderà da venerdì tutta la popolazione effettivamente vaccinabile, ovvero le persone dai 12 anni di età in su e che non presentino particolari condizioni di salute tali da renderle esenti dalla campagna vaccinale (condizioni da certificare tramite apposita documentazione medica). Vediamo ora dove e quando sarà obbligatorio l'uso del green pass dal 6 agosto 2021.

Green pass, codice per scaricarlo non arrivato o perso? Ecco cosa fare per ottenerlo

Attività e servizi solo con green pass

Il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 dispone che per accedere alle seguenti attività o servizi tutte le persone non esentate dalla vaccinazione contro Covid-19 dovranno dimostrare di essere titolari di green pass:

  1. Dal 6 agosto si potrà accedere a qualunque esercizio di ristorazione, dunque dai bar ai ristoranti, solo con green pass se si vorrà consumare «al tavolo» negli ambienti «al chiuso». Quindi, per bere un caffé al banco non serve il green pass, così come non serve se ci si siede negli spazi all'aperto di un locale.
  2. Il green pass servirà anche per accedere a qualunque tipologia di «spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi». Se si vuole andare al cinema o a teatro, che si tratti di spettacoli al chiuso o all'aperto non rileva alcunché, sarà obbligatorio esibire il green pass, così come ad esempio per andare allo stadio per assistere ad una partita.
  3. Anche per accedere ai musei o altri istituti e luoghi della cultura bisognerà essere titolari di green pass dal 6 agosto 2021.
  4. Esclusivamente per quel che riguarda le «attività al chiuso», bisognerà dimostrare di essere titolari di green pass anche per poter accedere a «piscine, centri natatori, palestre, centri benessere», anche nel caso si trovino «all'interno di strutture ricettive». Ciò significa che per accedere ad una piscina scoperta, ovvero all'aperto, il green pass non serve, ma se le vasche sono al chiuso invecce sì. Oltre a ciò, anche per svolgere «sport di squadra» qualora li si svolga «al chiuso» è obbligatorio il green pass, ovvero se si vuole fare una partitella di calcetto tra amici ed il campetto è all'aria aperta il green pass non è obbligatorio, ma se il campetto è al chiuso allora il green pass diviene indispensabile.
  5. Il green pass servirà dal 6 agosto anche per accedere a «sagre e fiere» nonché a «convegni e congressi». Su questo punto non mancano difficoltà organizzative qualora si adotti un'interpretazione estensiva del decreto-legge: nell'ipotesi di una sagra di paese che si svolga nella piazza di un qualsiasi Comune, chi dovrebbe verificare che tutte le persone che accedono a tale piazza siano titolari di green pass dovrebbero essere proprio i promotori della sagra, il che significherebbe dover contingentare gli ingressi a luoghi come vie e piazze pubbliche.
  6. Il green pass andrà obbligatoriamente esibito dal 6 agosto 2021 anche per accedere ai «centri termali, parchi tematici e di divertimento».
  7. Obbligo di green pass anche per i «centri culturali, centri sociali e ricreativi», ma solo se le attività si svolgono «al chiuso». Sono in ogni caso esentate dall'obbligo di titolarità del green pass, sia al chiuso che all'aperto, tutte le attività dei «centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione».
  8. Il green pass sarà obbligatorio dal 6 agosto 2021 anche per accedere alle «sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò».
  9. Il green pass sarà obbligatorio anche per chiunque voglia partecipare ai «concorsi pubblici».

Chi deve controllare e quali le sanzioni?

Il decreto-legge del 23 luglio 2021 stabilisce senza mezzi termini che i primi «controllori» debbano essere gli stessi «titolari o i gestori dei servizi e delle attività» che risultano coinvolti dall'imposizione dell'obbligo di green pass per accedervi. Spetta quindi al titolare di un bar o di un ristorante, così come di un teatro o cinema o ancora di una piscina o palestra al chiuso, oppure di un centro termale o di una sala scommesse, verificare ogni volta all'accesso che chi entra sia effettivamente detentore di green pass, ovvero tutti quanti i titolari «sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni».

I controlli potranno poi naturalmente essere svolti dalle forze dell'ordine e le sanzioni riguarderanno però tanto i "controllati" quanto i "controllori-gestori di attività". In tal senso, palazzo Chigi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge chiariva che «in caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente». Oltre a ciò è previsto che «qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni». 

Come si svolgono i controlli?

Secondo quanto previsto dal ministero della Salute, l'attività di verifica da parte dei gestori di attività coinvolte dall'obbligo del green pass dovrà avvenire tramite un'apposita App di verifica nazionale, il cui nome è "VerificaC19", la quale andrà installata su un dispositivo mobile. La App è gratuita da scaricare ed installare (App Store - Play Store).

Tale applicazione, spiega sempre il ministero della Salute, «consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore». Lo stesso ministero spiega inoltre che «l’applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili dall’operatore per minimizzare le informazioni trattate».

Il processo di verifica della titolarità del green pass deve avvenire nelle seguenti modalità:

  1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
  2. L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
  3. L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
  4. L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.

L’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.

Chi può verificare la validità del green pass di ciascuno sono le segueti persone:

  1. I pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni.
  2. Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
  3. I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19, nonché i loro delegati.
  4. Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19, nonché i loro delegati.
  5. I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19, nonché i loro delegati.

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