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Ufficiale, torna la zona gialla nel Veneto a "rischio alto". Zaia anticipa restrizioni e detta raccomandazioni

Da lunedì scatta la zona gialla, ma l'ordinanza di Zaia entra in vigore da subito: tra le raccomandazioni l'invito a fare un test Covid prima di vedere parenti e amici per le feste

All'esito del monitoraggio Covid nazionale di oggi, venerdì 17 dicembre, il Veneto risulta essere l'unica Regione d'Italia classificata a "rischio alto". Indipendentemente da ciò, è previsto il cambio di colore, da zona bianca a zona gialla, con effetto a partire da lunedì 20 dicembre 2021. I dati che il report della Cabina di regia nazionale registra per il Veneto sono i seguenti: l'incidenza di positività settimanale ogni 100 mila abitanti è seconda solo a quella della Provicia Autonoma di Bolzano, pari per il Veneto a quota 498,9 casi positivi. La soglia per la zona gialla sarebbe di 50 casi, siamo dunque ben oltre. Per quel che riguarda i tassi di occupazione dei posti letto Covid, in area medica il monitoraggio nazionale indica il 16% e per le terapie intensive il 15%, in entrambi i casi si è oltre le soglie di riferimento per la zona gialla che, rispettivamente, sono del 15% per l'area non critica e del 10% per le intensive. Il Veneto sfora tutte le soglie relative ai tre parametri decisionali, dunque da lunedì 20 dicembre scatterà la zona gialla.

Green pass base o rafforzato e le Regioni colorate: per il vaccinato è sempre zona bianca. Le regole in breve

Il governatore del Veneto Luca Zaia, tuttavia, ha firmato oggi una nuova ordinanza regionale che, tra le varie cose, introduce già a partire dalla mezzanotte e fino al 16 gennaio 2022 una serie di disposizioni, tra le quali quella che viene percepita come la principale "novità restrittiva" che sarebbe già prevista anche per la zona gialla, ovvero l'uso obbligatorio della mascherina pure nei luoghi all'aperto, là dove non sia possibile mantenersi isolati in modo continuativo da persone non conviventi. Cosa che, in realtà, sarebbe già prevista in zona bianca, come avevamo cercato di spiegare qui, ma questa è un'altra storia. Ad ogni modo, così si legge nel testo dell'ordinanza del presidente del Veneto Luca Zaia (Lettera A, comma 1):

«Al di fuori dell'abitazione, è obbligatorio l'uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi all’aperto, pubblici o aperti al pubblico, ad eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità, salve le ulteriori disposizioni previste dall’articolo 1 del DPCM 2 marzo 2021, ove applicabili».

Scarica l'Ordinanza Covid Regione Veneto - 17 dicembre 2021

In sostanza, come si esce di casa è obbligatorio indossare la mascherina. Questo è il principio generale, ma sono altresì fatte salve le deroghe già previste dalla normativa nazionale, poiché la stessa ordinanza del governatore Luca Zaia sottolinea che sono «salve le ulteriori disposizioni previste dall’articolo 1 del DPCM 2 marzo 2021, ove applicabili». Quali sono queste ulteriori disposizioni? Sempre le solite, tra le quali ne segnaliamo due su tutte: la prima è che «non vi è obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi» (Art. 1, comma 2, Dpcm 2 marzo 2021); la seconda è che «non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva» (Art. 1, comma 3, lettera c, Dpcm 2 marzo 2021). 

Il Veneto verso la zona gialla: come (non) cambia la norma sull'obbligo delle mascherine all'aperto

Per quanto riguarda le altre misure previste dalla normativa nazionale per la zona gialla, nel concreto nulla cambierà da lunedì 20 dicembre per i cittadini veneti rispetto alla zona bianca. Questo poiché ormai già dallo scorso 6 dicembre, per effetto del decreto-legge 172 del 26 novembre 2021, era previsto che l'obbligo del super green pass per accedere ad alcuni servizi ed attività (spettacoli, eventi sportivi, ristorazione al chiuso, cerimonie, feste e discoteche) trovasse applicazione anche nella zona bianca. Inizialmente tale disposizione era previsto durasse appunto dal 6 dicembre 2021 fino al 15 gennaio 2022, tuttavia con il più recente decreto-legge che ha esteso lo "stato di emergenza" nazionale causa Covid fino al prossimo 31 marzo 2022, contestualmente, è stata anche disposta l'«estensione, sino al 31 marzo 2022, della norma secondo cui il green pass rafforzato debba essere utilizzato anche in zona bianca per lo svolgimento delle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla».

In sostanza, fino al prossimo 31 marzo 2022 la zona gialla e quella bianca, salvo nuove modifiche, saranno praticamente indistinguibili sotto il profilo normativo. Da questo punto di vista, il passaggio in giallo del Veneto a partire dal 20 dicembre non produrrà alcuno sconvolgimento per la vita quotidiana di ciascuno rispetto alla condizione vissuta in area bianca.

Prorogato lo stato di emergenza: super green pass obbligatorio anche in zona bianca fino al 31 marzo 2022

Le raccomandazioni per le festività

Alcuni aspetti di maggiore interesse sono invece rilevabili nell'ordinanza regionale firmata oggi dal governatore Luca Zaia, il quale introduce anche una serie di "raccomandazioni" che appaiono pensate proprio in vista delle festività natalizie, quasi come dei suggerimenti impregnati di "senso civico" declinato in chiave pandemica. Si tratta, ovviamente, di raccomandazioni non vincolanti, ovvero colui che non volesse rispettarle non risulterebbe in alcun modo sanzionabile. Ciò non toglie che si tratta comunque di indicazioni preziose e che meritano di essere quindi conosciute e valutate da ciascun cittadino. Le riportiamo di seguito, ricordando che il periodo di validità dell'ordinanza del presidente Zaia va dalla mezzanotte di oggi fino al prossimo 16 gennaio 2022:

«Raccomandazioni.

  1. Auto-isolamento domiciliare in caso di sintomatologia respiratoria e/o febbre;
  2. adesione alla campagna vaccinale delle persone non ancora vaccinate o con vaccinazione incompleta;
  3. adesione, nell’intervallo minimo previsto, alla somministrazione della terza dose (dose booster) per tutti i soggetti per i quali è prevista;
  4. adozione, da parte delle Amministrazioni locali, di tutte le misure possibili per prevenire gli assembramenti nei luoghi pubblici;
  5. rispetto di tutte le misure di prevenzione quali: utilizzo della mascherina, igiene delle mani, igiene respiratoria, distanza interpersonale, aerazione frequente degli ambienti chiusi;
  6. sottoporsi all’effettuazione di un test per la ricerca di SARS-CoV-2, anche in autoprelievo, prima di incontrare amici e familiari in particolare nei luoghi chiusi, soprattutto in presenza di persone anziane e/o fragili;
  7. promozione dello smart working in tutti i contesti lavorativi, ove possibile;
  8. limitare feste, manifestazioni, eventi pubblici e privati che comportano assembramenti».

La stretta sulle visite alla strutture sanitarie e assistenziali

A risultare invece vincolanti, sempre all'interno dell'ordinanza regionale firmata dal governatore Luca Zaia, sono una serie di disposizioni e restrizioni di carattere maggiormente "tecnico", per così dire, che riguardano alcuni specifici settori come la scuola, l'ambito sanitario e la gestione degli ospiti nelle case di cura. Riportiamo in conclusione i passaggi dell'ordinaza relativi a tali ambiti:

«B. Misure per lo screening degli operatori sanitari delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, in deroga al nuovo piano "Test e screening per SARS-CoV-2 e rafforzamento della campagna vaccinale COVID-19".

  1. Per tutti gli operatori in servizio presso strutture sanitarie ospedaliere e socio-sanitarie territoriali pubbliche e private (residenziali e semi-residenziali) deve essere aumentata la frequenza di testing dei programmi di screening, prevedendo un test ogni 4 giorni, indipendentemente dallo stato di vaccinazione, al fine di intercettare tempestivamente eventuali casi positivi, fermi restando gli ulteriori obblighi previsti dalla stratificazione del rischio in capo all’Azienda Sanitaria o alla Struttura socio-sanitaria o socio-assistenziale;
  2. è fatto obbligo di sottoporre a test per SARS-CoV-2 i degenti al momento dell’accesso alle strutture sanitarie e ogni 4 giorni, indipendentemente dallo stato di vaccinazione, al fine di intercettare tempestivamente eventuali casi positivi.

C. Misure per l’accesso/uscita degli ospiti, dei familiari e visitatori delle strutture sanitarie, socio- sanitarie e socio-assistenziali residenziali.

  1. È fatto obbligo di consentire ad una sola persona l’accesso per accompagnare pazienti ed utenti all’interno delle strutture sanitarie, fatto salvo quanto disposto dalla normativa in tema di obbligo di possesso di certificazione verde COVID-19;
  2. è fatto obbligo di consentire ad una sola persona l’accesso per far visita a pazienti ed ospiti delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali residenziali, fatto salvo quanto previsto dalla normativa in tema di obbligo di possesso di certificazione verde COVID-19;
  3. sono sospese le visite agli ospiti delle strutture residenziali per anziani e non autosufficienti da parte di minori di anni 12;
  4. sono sospesi i rientri in famiglia degli ospiti delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali residenziali. Nel caso di situazioni specifiche valutate dalla Direzione della struttura, le uscite devono essere limitate ai soggetti asintomatici e in regola con il ciclo vaccinale, inclusa la somministrazione della dose booster secondo i tempi previsti dal calendario vaccinale, prevedendo al rientro in struttura un periodo di quarantena della durata di 7 giorni con effettuazione di un test al rientro ed uno al 7° giorno;
  5. è fatto obbligo, per l’ingresso di nuovi ospiti all’interno della struttura socio-sanitaria o socio-assistenziale residenziale, di prevedere un periodo di quarantena della durata di 7 giorni con effettuazione di un test all’ingresso ed uno al 7° giorno.

D. Scuola.

  1. È fatto obbligo, nei contesti per cui il protocollo nazionale prevede la "sorveglianza con testing", di quarantena di tutti i contatti scolastici in attesa di effettuazione del primo test di sorveglianza e della relativa comunicazione di esito negativo».

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