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Cronaca Centro storico / Piazza dei Signori

Circolare ai prefetti sugli spostamenti: i chiarimenti del ministero dell'Interno

Per l'approvvigionamento di alimentari, se un negozio in un altro Comune rispetto a quello in cui ci si trova è «più vicino e/o accessibile alla propria abitazione» ci si può andare

Una circolare indirizzata ai prefetti, a seguito del Dpcm del 22 marzo, contiene le nuove indicazioni sulle ulteriori restrizioni finalizzate a ridurre il rischio di contagio tra la popolazione, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività produttive e agli spostamenti fra territori comunali diversi. 

Uno dei temi maggiormente sentiti dai cittadini è proprio quello degli "spostamenti", quando cioè è possibile uscire di casa per ragioni valide e quando invece non è possibile farlo, con il rischio di incappare in sanzioni molto dure. La circolare indirizzata alle prefetture fornisce alcune indicazioni molto utili che è bene dunque tenere sempre presenti.

«Di particolare rilievo, quale ulteriore misura funzionale al contenimento del contagio, - si legge nella nota del Capo di Gabinetto indirizzata alle prefeture - è il divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal Comune in cui attualmente si trovano. Tali spostamenti rimangono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute». A tal riguardo è bene ricordare come, proprio in virtù di questa novità introdotta, sia stata recentemente modificata l'autodichiarazione da presentare alle forze dell'ordine, il cui modulo aggiornato al 23 marzo è qui reperibile e scaricabile per poi essere stampato e compilato.

Il nuovo divieto introdotto per le persone fisiche di spostarsi dal Comune «in cui attualmente si trovano», si legge nella circolare, è stato introdotto tenendo conto «delle esigenze recentemente emerse e che hanno condotto alcuni Presidenti di Regioni ad adottare apposite ordinanze» e «persegue la finalità di scongiurare spostamenti in ambito nazionale». La circolare ai prefeti, in merito specifica inoltre: «Si colloca in tal senso la soppressione, prevista dalla stessa norma, dell’art. 1, comma 1, lett. a) del d.P.C.M. 8 marzo 2020 che consentiva il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza».

Al riguardo la nota inviata alle prefetture sottolinea come tale divieto sia destinato «ad impedire gli spostamenti in Comune diverso da quello in cui la persona si trova, laddove non caratterizzati dalle esigenze previste dalla norma stessa». Ciò significa che, anche da un Comune all'altro, «rimangono consentiti, ai sensi del citato art. 1, lett. a) del d.P.C.M. 8 marzo 2020, i movimenti effettuati per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, che rivestano carattere di quotidianità o comunque siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere». A titolo di chiarimento, la circolare ai prefetti specifica che «rientrano, ad esempio, in tale casistica gli spostamenti per esigenze lavorative in mancanza, nel luogo di lavoro, di una dimora alternativa a quella abituale, o gli spostamenti per l’approvvigionamento di generi alimentari nel caso in cui il punto vendita più vicino e/o accessibile alla propria abitazione sia ubicato nel territorio di altro Comune».

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