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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Cronaca Centro storico / Piazza Bra

Firmato il Dpcm: rivoluzione spostamenti, bar ed enoteche stop asporto dalle 18. Le novità

Impianti da sci chiusi fino al 15 febbraio, le visite a casa solo una volta al giorno anche in zona gialla. Cambiano le norme sulla mobilità: tutte le nuove regole per le tre aree di rischio

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm che entrerà in vigore a partire da sabato 16 gennaio e lo resterà fino al prossimo 5 marzo 2021. Il provvedimento si inserisce nel quadro normativo tracciato dal decreto-legge 14 gennaio 2021 n.2, con il quale già erano state introdotte importanti novità in materia di spostamenti che, come da noi anticipato, risulteranno dal 16 gennaio profondamente rivoluzionati in tutte e tre le zone di rischio coinvolte dalle restrizioni: la zona gialla, la zona arancione e la zona rossa (nella cosiddetta zona bianca la mobilità è essenzialmente libera). L’elemento principale di novità che tanto il decreto-legge 14 gennaio n.2 quanto il nuovo Dpcm introducono, è rappresentato dal fatto che per la prima volta il governo ha deciso di applicare una "stretta" uniforme sull’«intero territorio nazionale» per quel che riguarda una particolare categoria di spostamenti, vale a dire quelli verso le abitazioni private abitate.

Scarica il Dpcm 14 gennaio 2021

L’intento chiaro del governo è cioè nei fatti quello di limitare il più possibile il rischio di contagio nell’ambito familiare che è risultato essere quello dove la trasmissione del virus è stata più elevata finora e, per farlo, l’unica opzione normativamente possibile è quella di limitare gli spostamenti dei cittadini che siano direzionati verso le altre case private rispetto alla propria di residenza, domicilio o abitazione. L’Art. 1 del nuovo Dpcm reca come intestazione: «Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale». Tutti i commi successivi riportano quindi misure che si applicano ovunque in Italia, in tutte le Regioni tranne quelle zona bianca (che al momento non ci sono), a partire cioè dalle Regioni gialle, poi in quelle arancioni e rosse, salvo che vi siano su determinati temi delle ulteriori restrizioni previste per le zone arancioni o rosse. All’Art. 1 comma 3 del nuovo Dpcm si legge quanto segue:

«Ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi».

Questa disposizione, attenzione, vale già per la zona gialla. In zona gialla si è stati sinora abituati alla possibilità di andare a trovare parenti e amici a casa loro quante volte si voleva in un giorno, rispettando solo gli orari di “coprifuoco”. Dal 16 gennaio 2021 non sarà più così. Già in una Regione zona gialla sarà infatti possibile spostarsi solo una volta al giorno, in al massimo due persone, verso una sola abitazione privata abitata, nel rispetto del "coprifuoco" per fare la cosiddetta "visita a casa" di un amico o parente. Tutti gli altri spostamenti in zona gialla restano consentiti, ma quello verso una abitazione privata può essere fatto solo una volta al giorno e rispettando le altre disposizioni previste. La differenza tra la zona gialla e quella arancione o rossa, sul punto specifico, è soltanto che, dal 16 gennaio, tale spostamento verso un’altra casa privata in zona gialla è possibile all’interno dell’intera propria Regione, mentre in zona arancione o rossa è consentito solo all’interno del proprio Comune (fatta salva la deroga dei “30 km” per i piccoli Comuni con meno di 5mila abitanti).

Scarica il modulo dell'autocertificazione spostamenti

Vediamo ora tutte le principali misure previste per le tre zone di rischio, ricordando che il Veneto resterà in fascia arancione, così come stabilito dallo stesso nuovo Dpcm che ha prorogato la precedente ordinanza dell'8 gennaio del ministro della Salute Roberto Speranza, fino a «non oltre il 24 gennaio 2021», salvo ovviamente nuova classificazionne al prossimo monitoraggio di venerdì.

Italia divisa dai colori dal 17 gennaio 2021

Italia divisa dai colori dal 17 gennaio 2021

La zona gialla

Come norma di comportamento generale il Dpcm anzitutto riporta che «è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi».

Vi sono poi come sempre delle eccezioni possibili, ad esempio possono non indossare la mascherina «i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva», oppure «i bambini di età inferiore ai sei anni», ma anche «i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità».

Spostamenti

È confermato il "coprifuoco" per come lo si è sin qui conosciuto e viene aggiunta la limitazione, vista poco fa, per quel che riguarda lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata:

«Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi».

Per quanto riguarda gli spostamenti tra differenti Regioni o Province Autonome il nuovo Dpcm conferma il divieto fino al 15 febbraio 2021, salvo quelli «motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute». Resta «comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione».

Bar e ristorazione

In zona gialla «le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 fino alle ore 18; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico». 

Il Dpcm prevede poi che «resta sempre consentita la  ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze». Vi è però l'inedita norma introdotta dal Dpcm che dispone quanto segue: «Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 (bar, pub, birrerie, caffetterie ed enoteche, commercio al dettaglio di bervande, ndr) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18». 

Attività motoria e sportiva

Il Dpcm all'Art. 1 comma 10 lettera d) prevede quanto segue:

«È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti».

Gli eventi e le competizioni sportive consentite sono solo quelli «di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP)». 

Riaprono i musei dal lunedì al venerdì

Il Dpcm prevede per la zona gialla che «il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro».

Palestre, piscine e centri ricreativi chiusi

Il Dpcm prevede che «sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi».

Sale giochi, discoteche, concerti e teatri

Il nuovo Dpcm stabilisce che «sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente». Allo stesso modo «sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto».

Inoltre è previsto che «restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose».

Scuola

Per le scuole secondarie di secondo grado è previsto che «almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza».

Attività commerciali

In zona gialla viene disposto che «le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni».

Tuttavia, il Dpcm prevede che «nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie».

Impianti sciistici

Il Dpcm attua un nuovo rinvio per l'apertura degli impianti da sci che restano chiusi agli amatori anche in zona gialla fino almeno al 15 febbraio 2021:

«A partire dal 15 febbraio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti».

Seconde case

Per quel che riguarda le "seconde case", in zona gialla non essendoci esplicite disposizioni al riguardo, si evince che lo spostamento è consentito anche se non motivato da situazioni di necessità, dentro però la propria Regione e nel rispetto dell'orario di coprifuoco. In tal senso non rileva la limitazione che si è vista inizialmente sugli spostamenti verso altre abitazioni private, le quali infatti vengono definite anche come «abitate», cioè appunto abitazioni private abitate da altre persone (parenti o amici) e non quindi la propria "seconda casa". 

Qualora la "seconda casa" coincida con il proprio domicilio (cioè la sede pincipale dei propri interessi ed affari), oppure con il concetto di abitazione per come è stato esplicitato dal governo ai sensi dei Dpcm [cioè il «luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza»], è allora possibile raggiungerla anche fuori Regione, ma a questo punto avrebbe poco senso parlare di "seconda casa". Al riguardo è a nostro avviso del tutto fuorviante l'interpretazione fornita da alcuni quotidiani per cui le "seconde case" fuori Regione siano raggiungibili tout court. Lo stesso ragionamento si deve infatti poter applicare per le zone arancione e rossa, con riferimento però già al confine del proprio Comune qualora si abbia una "seconda casa" al di fuori di esso partendo da una zona arancione e, addirittura, già al suo interno per quanto concerne la zona rossa dove la mobilità è appunto soggetta a restrizione a livello intracomunale. 

La zona arancione

Fatte salve tutte le disposizioni generali che si applicano sull'intero territorio nazionale appena viste, nella zona arancione vi sono però ulteriori restrizioni in alcuni particolari ambiti. Vediamo ora brevemente quali, ricordando che il Veneto viene appunto definito zona arancione fino almeno a domenica 24 gennaio, salvo nuova classificazione venerdì prossimo.

Spostamenti

L'Art. 2 comma 4 lettera a) del nuovo Dpcm dispone che per i territori zona arancione (cioè al momento le Regioni zona arancione), è vietato ogni spostamento «in entrata e in uscita», salvo che per «gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute». Sono comunque consentiti gli spostamenti «strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita». E come sempre, «è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza».

La limitazione generale da ricordare per la zona arancione resta quella del divieto di spostamenti tra Comuni diversi, salvo le già note motivazioni valide:

«È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune».

Oltre a ciò, come già anticipato, viene introdotta la limitazione ulteriore circa lo spostamento verso abitazioni private abitate che, come in zona gialla è consentito una sola volta al giorno e spostandosi al massimo in due persone, ma a differenza che in zona gialla, è consentito solo dentro l'ambito territoriale del proprio Comune:

«Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi».

Vi è però, come già ricordato in precedenza, la cosiddetta deroga dei "30 km" per gli abitanti dei piccoli Comuni, cioè quelli con una popolazione compresa entro i 5 mila abitanti. Chi vive in questi piccoli Comuni può spostarsi «per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia». Attenzione, tuttavia, al fatto che anche per gli abitanti dei piccoli Comuni vale la norma fissata dal decreto-legge 14 gennaio 2021 e ripresa dal nuovo Dpcm, in base alla quale se lo spostamento è finalizzato al raggiungimento di un'abitazione privata abitata, può sì avvenire entro lo spazio dei 30 km ammessi dalla deroga (quindi anche fuori dal proprio piccolo Comune), ma deve comunque rispettare le altre disposizioni: non può avvenire più di una volta al giorno e può avvenire solo spostandosi al massimo in due persone, oltre che ovviamente nel rispetto degli orari di "coprifuoco".

Bar e ristorazione

In zona arancione il nuovo Dpcm prevede che «sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo». Restano comunque consentite la «ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze».

Come visto già per la zona gialla, anche in quella arancione è previsto che il servizio d'asporto termini per i bar, le enoteche, caffetterie e simili, già alle ore 18: «Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 (bar, pub, birrerie, caffetterie ed enoteche, commercio al dettaglio di bervande, ndr) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18».

Musei chiusi

Il Dpcm per la zona arancione dispone che «sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio».

La zona rossa

Per quanto riguarda la zona rossa, la limitazione principale è che gli spostamenti sono vietati, salvo motivazioni valide ammesse dalla normativa, non solo «in entrata e in uscita» dai territori definiti appunto zona rossa, ma anche già al loro interno. Vediamo ora più nel dettaglio.

Spostamenti

Il Dpcm per la zona rossa dispone che «è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute». Ciò, banalmente, significa che in zona rossa senza una valida motivazione ammessa dalle norme non è consentito uscire di casa propria.

Sono invece permessi gli spostamenti per garantire la didattica nei limiti in cui è ammessa, oltre che il rientro alla residenza, domicilio od abitazione. Per quanto riguarda la visita a casa di amici o parenti, è consentita esattamente nei termini in cui è ammessa in zona arancione. Quindi: una sola volta al giorno, spostandosi al massimo in due persone, tra le ore 5 e le 22, verso una sola abitazione privata all'interno del proprio Comune. È fatta salva la deroga dei "30 km" valida per i piccoli Comuni con meno di 5 mila abitanti.

Negozi ed esercizi commerciali

In base al nuovo Dpcm in zona rossa «sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi».

Bar e ristorazione

Anche in zona rossa come in zona arancione sono sospese le attività nel settore della ristorazione, salvo che per le consegne a domicilio che non hanno limitazioni e per il servizio d'asporto ammesso fino alle ore 22. Per i bar, caffetterie, enoteche ed altri esercizi che hanno i codici ATECO 56.3 e 47.25 l'asporto è consentito solo fino alle ore 18.

Sport, attività motoria e sportiva

In zona rossa risultano sospese «tutte le attività previste dall’articolo 1, comma 10, lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all’aperto» e «sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva».

Resta comunque «consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale».

Scuola

A parte la scuola dell'infanzia e quella primaria, in zona rossa «le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza».

Servizi alla persona

In zona rossa «sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24». L'elenco dei servizi alla persona che anche in zona rossa possono restare aperti è dunque il seguente:

  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • Attività delle lavanderie industriali
  • Altre lavanderie, tintorie
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse
  • Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere

Scarica gli allegati all Dpcm 14 gennaio 2021

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