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Dpcm: le novità nella circolare ai prefetti (che non parla delle "seconde case" fuori Regione)

Il Viminale ha diramato una circolare interpretativa sugli ultimi decreti del governo, evidenziando le principali novità in materia di spostamenti, attività commerciali e ristorazione

Il Viminale ha inviato ai prefetti quest'oggi, lunedì 18 gennaio, la nuova circolare interpretativa del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2 e del Dpcm 14 gennaio 2021. Il documento, come sempre, era molto atteso per fare luce su alcuni importanti elementi di novità introdotti nelle norme. Su tutti, sicuramente quello che più ha tenuto banco nelle ultime giornate è stato quello relativo agli spostamenti fuori Regione verso le cosiddette "seconde case". Come da noi anticipato, l'interpretazione secondo la quale sarebbe possibile raggiungere una "seconda casa" fuori dalla Regione senza una «situazione di necessità», non trova vero e proprio fondamento. La circolare ai prefetti, a firma del capo di Gabinetto del ministero dell'Interno dott. Bruno Frattasi, non menziona infatti mai tale possibilità, né tantomeno parla in alcun luogo di "seconde case".

Scarica la circolare ai prefetti dpcm 14 gennaio 202

Ciò che la circolare ai prefetti si limita a evidenziare è, anzitutto, che all'Art. 1 comma 4 dell'ultimo Dpcm «è altresì sancito il divieto, in linea con la norma primaria contenuta nel decreto-legge n. 2/2021, e quindi con vigenza fino al 15 febbraio 2021, di ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, con l’eccezione di quelli motivati dalle suddette circostanze giustificative», vale a dire «comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute». In aggiunta, la circolare ai prefetti ricorda, come è sempre stato finora, prima durante e dopo le ultime festività natalizie, che «è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. In virtù di tale ultima previsione, - si legge ancora nella circolare - gli spostamenti potranno avvenire verso aree regionali anche di colore "arancione" o "rosso"».

Quest'ultima annotazione non fa altro che ricordare ciò che è sempre stato possibile fare, cioè rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione anche se queste si trovano collocate fuori Regione: se sono domiciliato a Milano per lavoro, il weekend posso tornare alla residenza a Verona o viceversa, così come alla mia "abitazione", espressione questa il cui concetto giuridicamente è rimasto indefinito sino a quando il governo non ne ha tratteggiato i contorni nelle precedenti Faq. Ora, è evidente che identificare quest'ultimo concetto di "abitazione", in precedenza definito dal governo per l'appunto come «il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità» o «con abituale periodicità e frequenza», con una "seconda casa" usata episodicamente per le vacanze (cioè per comprovate esigenze di turismo), sia al momento niente più che una forzatura interpretativa giornalistica.

Ciò detto, saranno ovviamente le Faq del governo a dirimere la questione "seconde case" una volta che verranno aggiornate, poiché la circolare ai prefetti, sul punto specifico, non ha fatto altro che ribadire il già noto, vale a dire ciò che è sempre stato possibile fare anche durante le festività di Natale: il rientro alla residenza, al domicilio ed all'abitazione, anche fuori Regione. Il problema, tuttavia, è che finora, per l'applicazione di tutti i Dpcm sin qui emanati, la parola "abitazione" non è mai stata sinonimo di "seconda casa" a fini turistici, bensì una cosa assai diversa (aggiornamento: il sottosegretario Achille Variati ha dichiarato che «una seconda casa è un'abitazione», il che come abbiamo spiegato qui è un'affermazione assai controversa, ma che nei fatti apre ulteriormente alla possibilità di spostamenti verso le "seconde case" di villeggiatura al di fuori dalla propria Regione). 

La seconda casa rende liberi? Variati dice sì: «Equivale ad abitazione, ok fuori Regione» 

Faq governo domicilio residenza abitazione 15 gennaio 2021-2

La Faq del governo sui concetti di residenza, domicilio ed abitazione

Le novità in zona gialla

La circolare ai prefetti evidenzia come il nuovo Dpcm abbia introdotto alcuni significativi elementi di novità per la zona gialla:

  • Viene ampliato ulteriormente «l’ambito delle attività che restano consentite durante le chiusure festive e prefestive dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e strutture assimilabili, facendovi ora rientrare anche le librerie».
  • Un'altra novità importante, introdotta dal nuovo Dpcm, riguarda poi l’asporto di cibi e bevande. Infatti, si legge nella circolare ai prefetti, «in relazione all’esigenza di prevenire gli assembramenti, l’asporto è ora consentito esclusivamente fino alle ore 18 per le attività commerciali che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati)».
  • Inoltre, la circolare ricorda che il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, finora sospeso, «viene riattivato dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che, sulla base delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori, siano garantite modalità di fruizione contingentate o comunque tali da evitare assembramenti e da consentire il rispetto della distanza interpersonale. Alle medesime condizioni sono aperte al pubblico anche le mostre».

Le novità in zona arancione

La circolare ai prefetti, analizzando la cosiddetta zona arancione e le relative norme, sottolinea altri elementi inediti introdotti nella normativa dal decreto-legge e dal Dpcm del 14 gennaio 2021. Con riguardo agli "spostamenti", si legge:

«Premesso che la mobilità, in entrata e in uscita, nei territori ricadenti in area "arancione" resta vietata, fatta eccezione per la ricorrenza delle cause scriminanti menzionate in precedenza, si osserva che gli spostamenti verso una sola abitazione privata abitata, già commentati con riferimento alle regioni in area "gialla", subiscono, in area "arancione", una restrizione territoriale, essendo consentiti, nelle medesime modalità sopra illustrate, esclusivamente in ambito comunale».

Quali sono queste modalità sopra illustrate? Eccole di seguito:

«È consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso una sola abitazione privata abitata. Tali spostamenti potranno avvenire tra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono».

Sempre con riferimento agli spostamenti in zona arancione, la circolare ai prefetti ricorda però la cosiddetta deroga dei "30 km" per i piccoli Comuni che viene riassunta come segue:

«Restano tuttavia consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia».

La circolare ai prefetti, infine, rileva in zona arancione «la sospensione delle attività museali e delle mostre», a differenza che in area gialla, mentre per ciò che riguarda le attività dei servizi di ristorazione, viene sottolineato che l'ultimo Dpcm «ribadisce la sospensione in via generale, consentendo, come già in precedenza stabilito, la consegna a domicilio senza limiti di orario e la modalità dell’asporto fino alle ore 22, salvo che per le attività contrassegnate dai codici ATECO 56.3 e 47.25, in cui, analogamente all’area "gialla", si introduce il nuovo limite orario delle ore 18».

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