rotate-mobile
Mercoledì, 17 Aprile 2024
Cronaca Centro storico / Piazza Bra

Cibo asporto: chiarimenti (e ingarbugliamenti) nella nuova ordinanza regionale in Veneto

Quando è consentito spostarsi verso un esercizio che venda alimentari d'asporto?

Il mattino del 24 aprile il presidente del Veneto Luca Zaia ha annunciato e firmato una nuova ordinanza regionale (la numero 42), entrata poi in vigore alle ore 15 di venerdì medesimo. Il giorno seguente, cioè ieri, è stato poi divulgato un documento dalla stessa Regione Veneto che conteneva dei "chiarimenti" relativi proprio a tale nuova ordinanza e, in particolare, in relazione alla vendita di generi alimentari da asporto. Quest'ultima possibilità costituisce uno degli elementi principali, se non il più importante in assoluto, introdotto dal documento firmato dal governatore Zaia. I "chiarimenti" si sono resi necessari perché non poche erano le domande sorte nell'immediato e, in parte, tuttora presenti nonostante le suddette delucidazioni. Ma andiamo con ordine.

Scarica l'rdinanza regionale numero 42 del 24 aprile 2020

Il punto 1 dell'ordinanza numero 42 recita: «È consentita la vendita di cibo da asporto. La vendita per asporto sarà effettuata, ove possibile, previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano dilazionati nel tempo [...]». Fermiamoci un secondo qui. Il testo è soggetto a una duplice interpretazione: "si può vendere cibo da asporto e ove possibile l'ordinazione va fatta online o telefonicamente", ma è anche lecito interpretare che "si può vendere cibo da asporto soltanto ove sia effettivamente possibile fare l'ordinazione online o telefonica dei prodotti alimentari". Inutile dire che nell'immediato molti hanno interpretato secondo la prima ipotesi, mentre quella corretta è la seconda, così come chiarito dalla Regione Veneto nel successivo documento: «L’asporto è ammesso solo ove è possibile e concretamente effettuata la prenotazione on line o telefonica, non essendosi ammesso il puro e semplice e casuale accesso ai locali di esercizio dell’erogazione del cibo». Il concetto è poi ulteriormente specificato dalla Regione Veneto sempre nei "chiarimenti" all'ordinanza: «Si conferma, quindi, che l’asporto è possibile solo per i prodotti e per le consegne precedute da ordinazioni on line e telefonica. Ai fini dei controlli la prenotazione deve essere adeguatamente documentata dall’esercente e/o dall’utente».

Scarica i chiarimenti sull'ordinanza regionale numero 42

Sempre il punto 1 della nuova ordinanza indica inoltre che per l'acquisto di alimenti d'asporto vanno rispettate una serie di disposizioni, quali il divieto di consumo dei prodotti sul posto, così come l'ingresso di una persona alla volta per il tempo strettamente necessario al solo ritiro e pagamento degli stessi prodotti e, ancora, l'uso di mascherine, guanti o gel igienizzanti per le mani, infine il rispetto della distanza di sicurezza dalle altre persone di almeno un metro. Quest'ultima è una modifica non da poco, e che è stata però introdotta in modo piuttosto silente, per così dire, se confrontata con l'enfasi attribuita nella presentazione della precedente ordinanza a quei "due metri di distanza" che la Regione Veneto aveva stabilito quale distanza minima di sicurezza da mantenere (mentre a livello nazionale è da sempre stabilita a un metro). Nell'occasione era stato proiettato persino un video del Tg1 con la giornalista Giovanna Botteri che commentava un filmato in cui telecamere ad infrarossi riprendevano gli starnuti di cittadini cinesi, mostrando appunto l'ampia portata del getto di saliva. Tutto archiviato, si torna a un metro di distanza.

Ora, il vero problema, o meglio l'interrogativo, che la questione della vendita di cibo d'asporto ha generato tra i cittadini si lega al tema degli spostamenti che, naturalmente, restano vincolati alle disposizioni nazionali contenute nei Dpcm. Iniziamo subito col dire che, secondo quanto indicato dal testo della Regione Veneto che contiene i «chiarimenti relativi all'ordinanza numero 42», gli spostamenti verso quegli esercizi commerciali che effettuano la vendita d'asporto di generi alimentari sono consentiti solo all'interno del proprio Comune di residenza o domicilio. Il testo recita esattamente così: «Vista la permanenza delle limitazioni nello spostamento delle persone disposte dal Dpcm, la suddetta possibilità (l'acquisto di alimenti d'asporto ndr) deve intendersi limitata al territorio comunale, anche considerata la sussistenza di una sufficiente offerta da parte degli esercizi interessati». Ora, il problema è proprio qui: non tutti i Comuni hanno invece effettivamente al proprio interno una gelateria, una pasticceria, un ristorante, o una pizzeria che possono quindi offrire il servizio della vendita d'asporto degli alimenti. Non è il caso delle città, ma evidentemente quello di Comuni particolarmente piccoli. Quindi molti cittadini si sono chiesti: ma se nel mio Comune non c'è uno di questi esercizi che faccia la vendita d'asporto, posso spostarmi in un altro Comune per prendere una vaschetta di gelato d'asporto, piuttosto che una pizza d'asporto? La risposta ufficiale è "no", non si può fare, lo abbiamo appena visto, la risposta della Regione Veneto è molto chiara.

La questione però rischia di non essere così lineare. Infatti gli spostamenti regolati dalle norme nazionali, come evidenziato già in passato, obbediscono a quattro casistiche particolari: le «comprovate esigenze lavorative», i «motivi di salute», l'«assoluta urgenza (per trasferimenti in Comune diverso)» e, infine, «situazione di necessità (per spostamenti all’interno dello stesso Comune o che rivestono carattere di quotidianità o che, comunque, siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere)». Ora, dei primi due punti possiamo tranquillamente disinteressarci in questo caso, mentre gli altri due, «assoluta urgenza» e «situazione di necessità», implicano una riflessione ulteriore. Una delle precedenti domande poste dai cittadini e poi chiarita dal governo suonava più o meno così: se nel mio Comune non c'è un supermercato, posso andare in un Comune vicino a fare la spesa? La risposta è da tempo nota (vi è anche una circolare ministeriale al riguardo), e cioè "sì", è possibile spostarsi in un altro Comune. La motivazione fornita nella circolare ministeriale è molto articolata e rinvia ai criteri di «quotidianità» di movimenti che «siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere» e viene fatto esplicito riferimento all'«approvvigionamento di generi alimentari nel caso in cui il punto vendita più vicino e/o accessibile alla propria abitazione sia ubicato nel territorio di altro Comune». Fornendo un'interpretazione un po' più libera ma coerente, si può affermare che il "fare la spesa di generi alimentari" non solo è una «situazione di necessità», ma implica anche l'«assoluta urgenza» dell'acquisto, dunque ci si può spostare pure in un altro Comune per andare al supermercato se nel proprio Comune sono assenti i supermercati.

assoluta urgenza autodichiarazione spostamentiAutocertificazione spostamenti

Tale questione, tuttavia, era (e resta) più difficile da sviscerare nei confronti dell'acquisto di generi che non fossero alimentari, ma solo da un punto di vista formale (cioè trattati come tali dai Dpcm) dei generi «di prima necessità». Pensiamo ad esempio a un "libro",  da considerarsi «genere di prima necessità» essendo le librerie inserite dall'ultimo Dpcm tra le attività che possono aprire in deroga alla sospensione poiché appunto vendono «generi di prima necessità», ma anche ai vestiti per bambini piccoli. La nostra interpretazione, in assenza di comunicazioni ufficiali al riguardo, era stata che se per i «generi alimentari», quindi per l'acquisto in un esercizio che vende «generi alimentari», lo spostamento in un altro Comune potesse essere giustificato dal carattere di «assoluta urgenza» a fronte dell'assenza nel proprio Comune di un tale esercizio commerciale, ben più difficile sarebbe stato giustificare uno spostamento intercomunale nel caso nel proprio Comune fosse assente, poniamo, una libreria o appunto un negozio di vestiti per bambini (l'acquisto di un "libro" o di un "pigiamino per neonati" è tecnicamente una «situazione di necessità», ma sussiste davvero l'«urgenza assoluta» che consentirebbe lo spostamento verso un altro Comune per compierlo?). Ora, il problema è che invece, la stessa Regione Veneto in un documento intitolato «Chiarimenti sui quesiti più frequenti su ordinanza 40» (cioè non l'ultima, ma quella di pasquetta), in data 14 aprile 2020 scriveva quanto segue: «Ci si può spostare da un Comune all’altro per l’acquisto di vestiti (scarpette incluse) per bambini? Sì, se il negozio più vicino è in altro Comune e comunque verso il negozio più vicino e non verso quello preferito; lo stesso principio vale per gli alimentari, come chiarito dalla circolare Ministero Interno 23.3.2020».

Chiarimenti sui quesiti più frequenti relativi all’ordinanza n. 40 Regione Veneto

I chiarimenti della Regione Veneto sull'ordinanza numero 40

A questo punto è evidente che, secondo quanto scritto dalla stessa Regione Veneto nei differenti documenti che contengono i «chiarimenti» in merito prima all'ordinanza numero 40 e poi all'ordinanza numero 42, i cittadini che non hanno nel proprio Comune di residenza un negozio di vestiti per bambini piccoli possono spostarsi in un Comune diverso in direzione del «negozio più vicino» (e «lo stesso principio vale per gli alimentari», si premura di scrivere la Regione Veneto riferendosi alla citata circolare ministeriale), ma non possono spostarsi in un altro Comune rispetto al proprio per acquistare d'asporto un «genere alimentare» all'interno di un esercizio commerciale che effettua la vendita d'asporto, pur se nel proprio Comune non ve n'è alcuno. Il che, a ben guardare, costituisce una contraddizione piuttosto evidente. Detto in soldoni, se non c'è una gelateria o una pizzeria che fa vendita d'asporto nel vostro Comune non vi potete spostare in un altro Comune (nemmeno verso il negozio più vicino), ma se dovete acquistare le scarpette al vostro bambino piccolo potete spostarvi in un altro Comune (verso il negozio più vicino), così come vi potete spostare in un altro Comune per andare a fare la spesa se nel vostro non vi è un supermercato (sempre verso il negozio più vicino). Tutto chiaro?

Un'altra questione che potrebbe sorgere tra i cittadini, riguarda la distanza che è possibile percorrere per gli spostamenti da casa verso i luoghi (all'interno del proprio territorio comunale) che effettuano l'attività di vendita d'asporto. Abbandoniamo quindi il tema dei piccoli Comuni sprovvisti di taluni esercizi commerciali e trasferiamoci in città. A Verona, poniamo, un abitante di Borgo Venezia potrebbe legittimamente passeggiare fino a una gelateria del centro storico per acquistate una vaschetta di gelato d'asporto, tornando poi a casa per consumarlo (ovviamente già scioltosi, ma la stessa possibilità vale per tutti gli altri prodotti venduti d'asporto anche nei bar). Allo stesso modo, un abitante del quartiere Stadio potrebbe andare a piedi in una pizzeria di Borgo Trento per acquistare una pizza d'asporto e poi tornare a casa, scaldarsela e mangiarla. Né l'ordinanza numero 42, né i successivi "chiarimenti", infatti, specificano in alcun modo che si debba andare negli esercizi più vicini a casa, quindi parrebbe non esservi limite di distanza nel territorio comunale per i propri spostamenti finalizzati all'acquisto di generi alimentari venduti d'asporto. Anche la prenotazione online o telefonica dei prodotti da acquistare d'asporto, viene sì detto nei «chiarimenti relativi all'ordinanza numero 42» che deve essere fatta e quindi è da considerarsi obbligatoria, così come deve essere «adeguatamente documentata», ma non viene invece specificato che debba essere fatta cronologicamente prima dell'uscita di casa (dunque prima di un eventuale controllo da parte delle forze dell'ordine). E questo, a ben guardare, rischia di rivelarsi una mancanza nel testo dell'ordinanza (e dei successivi "chiarimenti") non da poco, in grado di lasciare libero spazio a comportamenti, diciamo così, "furbeschi" in materia di spostamenti.   

Alla luce di quanto esposto finora, va quindi considerato a nostro avviso un punto essenziale: lo spirito delle leggi conta in questa fase forse molto più che non il singolo codicillo, e nella fattispecie dell'ordinanza 42 della Regione Veneto appare evidente quale sia la direzione indicata, cioè il concedere una maggiore libertà affidata però al senso di responsabilità di ciascun cittadino. Uscire di casa può considerarsi un'attività che, a poco a poco, verrà riacquisita, ma dovrà essere sempre fatto responsabilmente, anzitutto rispettando l'obbligo di indossare la mascherina, i guanti o avendo provveduto all'igienizzazione delle mani tramite gli appositi gel, ma anche rispettando la famosa distanza di sicurezza interpersonale. La vendita dei prodotti alimentari d'asporto è stata giustificata in prima istanza dalla Regione Veneto «soprattutto allo scopo di mettere a disposizione dei lavoratori che stanno riprendendo l’attività lavorativa un’offerta ulteriore ai fini della consumazione di colazioni e pasti a fronte della perdurante chiusura di ristoranti e bar con consumazione in loco». Si tratta di un'indicazione importante che chiarisce come il fatto che tale possibilità sia consentito sfruttarla da parte di tutti i cittadini, implichi altresì grande senso di responsabilità da parte degli stessi nel farlo. 

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Cibo asporto: chiarimenti (e ingarbugliamenti) nella nuova ordinanza regionale in Veneto

VeronaSera è in caricamento