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Venerdì, 19 Aprile 2024
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Previsto il carcere per chi viola la quarantena? I chiarimenti ufficiali della Regione Veneto

Il susseguirsi di notizie dopo la pubblicazione dell'ultima ordinanza firmata dal presidente Luca Zaia ha indotto la Regione Veneto a diffondere una nota chiarificatrice di alcuni aspetti

«Alla luce di notizie che si sono susseguite oggi su taluni organi di stampa secondo le quali la Regione del Veneto avrebbe introdotto sanzioni penali e arresti, dunque il carcere, per le persone positive al Coronavirus che violino gli obblighi dell’isolamento fiduciario, la Regione del Veneto puntualizza che nell’ordinanza emanata oggi ciò non è assolutamente vero. E, pertanto, le notizie in tal senso diffuse sono destituite di ogni fondamento». È quanto si legge in una nota ufficiale diramata dalla Regione Veneto all'indomani della pubblicazione dell'ordinanza numero 64 firmata dal presidente Luca Zaia che prevede una serie di disposizioni in materio di contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2.

In merito alle supposte sanzioni penali ed arresti nella nota di palazzo Balbi si legge: «La Regione non ha infatti alcuna competenza nel disporre misure di questo tipo. Sono, infatti, leggi nazionali a prevedere un regime penale per chi, positivo al Coronavirus, viola gli obblighi previsti dalle autorità sanitarie. Qualcuno ha evidentemente male interpretato l’odierna (ieri ndr) ordinanza, attribuendo alla Regione competenze in materia penale, che l’attuale ordinamento non prevede. A tal fine si sottolinea che la Regione ha ritenuto di dover richiamare il fatto che la violazione dei suddetti obblighi di isolamento è punita con sanzione penale nel caso sub a) ai sensi dell’art. 2, comma 3, d.l. 33/20 e che le altre violazioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1000 euro, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19».

Nella sua nota di delucidazioe, la Regione Veneto chiarifica infine che «l’effettiva trasmissione del contagio ad opera di soggetti che non si sottopongono ad isolamento obbligatorio, secondo le disposizioni statali e regionali, può integrare una fattispecie di reato ai sensi, tra l’altro, dell’art. 452 c.p., come risulta anche dall’art. 4 del d.l. 19/20».

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