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Cronaca Centro storico / Piazza Bra

Capodanno in zona rossa, il "coprifuoco": non è consentito il rientro alla residenza dopo le 22

Le regole per il capodanno Covid, tra visita a casa, spostamenti vietati e orari di "coprifuoco"

Si avvicina la notte di San Silvestro 2020, il capodanno (dopo il Natale) in versione "Covid", con annesse e connesse tutte le prescrizioni impartite dal governo per consentire, da un lato, un po' di socialità durante le festività ai cittadini, ma dall'altro mantenere alta la guardia contro il virus. Tra le regole più rigide imposte da tutti i Dpcm sin qui emanati, vi è quella legata al cosiddetto "coprifuoco" che vige a partire dalle ore 22 ogni sera.

La regola in sé è molto severa, ma è stata spesso interpretata un po' liberamente (anche sui giornali), facendo tanta confusione. Ciò è avvenuto soprattuto nel momento in cui la norma del "coprifuoco" è stata messa in relazione con la deroga al divieto di spostamenti che prevede sia sempre un motivo legittimo di spostamento «il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione». 

La zona rossa a Natale: cosa si può fare e cosa no, tutti i divieti e le concessioni del governo

Tra le 22 e le 5 (le ore 7 il primo dell'anno) è vietato circolare

In vista della notte di Capodanno, proviamo dunque a chiarire come stanno le cose, mettendo in evidenza cosa sia consentito fare e cosa invece no. Diciamo subito, con una formula assai netta, che il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione non è consentito tutti i giorni dopo le ore 22 e fino alle ore 5 del mattino seguente. Per il giorno venerdì 1 gennaio 2021, inoltre, il "coprifuoco" è esteso fino alle ore 7 del mattino, dunque dopo le ore 22 di giovedì 31 dicembre e fino alle ore 7 di venerdì 1 gennaio 2021, non è consentito uscire in strada anche se fosse per rientrare alla propria abitazione, residenza o domicilio, bensì è possibile circolare solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute. 

Per fare attività sportiva si può uscire dal proprio Comune anche in zona arancione e rossa: lo dice il governo

Il chiarimento necessario è arrivato da parte del governo in una Faq ufficiale che ha finalmente spazzato via ogni dubbio: Se si va a casa di parenti o amici, nel rispetto dei limiti e degli orari previsti dalla normativa, si deve comunque rispettare il cosiddetto "coprifuoco"? O si può rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione in qualsiasi momento? La risposta che viene fornita a queste precise domande da parte del governo è altrettanto eloquente e chiara:

«Il rientro a casa dopo essere andati a trovare amici o parenti deve sempre avvenire tra le 5 e le 22 (il 1° gennaio 2021 tra le 7 e le 22), sia nei giorni "rossi" che in quelli "arancioni". I motivi che giustificano gli spostamenti tra le 22 e le 5 restano esclusivamente quelli di lavoro, necessità o salute».

Questo, banalmente, significa che se la sera di San Silvestro una persona decide di andare a cena da dei parenti sfruttando la deroga della "visita a casa", può farlo arrivando alle ore 20, poniamo, ma poi alle 3 del mattino quando si sarà stufata della loro compagnia ed il 2021 sarà arrivato, non potrà a quel punto uscire in strada e prendere la via di casa propria, pensando tra sé e sé «tanto se mi fermano dico al poliziotto che sto facendo il "rientro alla residenza"». Una volta trascorse le ore 22, non si può uscire di casa, si tratti della propria o di quella di altre persone, salvo che per motivi di lavoro, necessità o salute.

Semplificando al massimo, possiamo dire che il rientro al domicilio, residenza o abitazione, non è una deroga applicabile durante gli orari di "coprifuoco", pertanto se si decide di andare da parenti o amici per capodanno, trascorse le ore 22, bisognerà pernottare da loro e poi il mattino dopo attendere almeno le ore 7 per poter tornare a casa. Tecnicamente, il rientro a casa il mattino seguente, non sarebbe altro che «lo spostamento» di ritorno (dopo aver fatto l'andata il giorno prima), ammesso dal decreto-legge "Natale" per la deroga della "visita a casa", e non tanto un rientro alla residenza, domicilio o abitazione.

Quest'ultima formula ha una sua ragione ben specifica, vale a dire consentire a chi si trovi in altro Comune, in un'altra Regione o addirittura in un altro Stato, all'entrata in vigore del tal o talaltro Dpcm, di fare ad un certo punto ritorno alla sua residenza, domicilio o abitazione. Pensandoci un attimo, perderebbe altrimenti totalmente di senso il "coprifuoco": se mi fosse consentito il rientro alla residenza ogni volta che esco di casa, poniamo anche dalla stessa casa dove ho la mia residenza, allora mi basterebbe uscire la sera alle 21.45 dall'abitazione per fare una passeggiata o un giro in bici e poi tornare quando voglio, anche a mezzanotte o più tardi. In realtà il governo ha sempre spiegato che tali attività sono consentite tra le 5 e le 22, poiché dopo le dieci di sera vige quello che nella circolare ai prefetti del 22 dicembre viene definito «divieto di spostamento in orario serale e notturno». In estrema sintesi, il Dpcm non è l'ordinanza di Zaia che dopo le ore 14 consentiva sempre il rientro alla residenza, per cui bastava fare lo spostamento d'andata prima delle 14 e poi si era liberi di tornare (non a caso) entro le 22, proprio poiché al contrario la norma del "coprifuoco" è assai più stringente.

Spostamenti verso le seconde case

Raggiungere una seconda casa all'interno della propria Regione di riferimento è sempre consentito nel periodo che va dal 24 dicembre fino al 6 gennaio, ma sempre e solo nel rispetto dell'orario di "coprifuoco" e a non più di un singolo nucleo familiare, anche nel caso in cui la seconda casa sia intestata a più proprietari. Il governo lo ha chiarito in una Faq appositamente dedicata: In quali casi è possibile spostarsi nella seconda casa nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021? Questa la risposta ufficiale che viene fornita:

«Nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, gli spostamenti di un nucleo familiare convivente verso le seconde case sono sempre consentiti, dalle 5 alle 22, all’interno della propria Regione e sempre vietati verso le altre Regioni. È consentito lo spostamento verso la seconda casa, anche se intestata a più comproprietari, di un solo nucleo familiare convivente».

Come funziona la "visita a casa" di parenti e amici nei giorni di zona rossa o zona arancione

La deroga della visita a casa

Anche il giorno 31 dicembre come tutti gli altri compresi dal 24 dicembre fino al 6 gennaio, prevede la possibilità di compiere una volta al giorno, verso una sola abitazione che sia però ubicata all'interno della propria Regione, uno spostamento in deroga ai divieti per fare visita a casa di amici o parenti. Lo spostamento deve però avvenire sempre nel rispetto degli orari di "coprifuoco", quindi ci si può spostare per fare la "visita a casa" tra le 5 del mattino e le 22 della sera, ricordando sempre che il primo dell'anno il "coprifuoco" è esteso fino alle ore 7 del mattino. Lo spostamento, inoltre, secondo quanto scritto nel decreto-legge "Natale" deve avvenire «nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi».

Sull'ambiguità di quest'ultima formulazione ci siamo ampiamente già soffermati, in questa sede, tenendo in vista la notte di capodanno, ci limitiamo a dire questo: se una coppia di amici/parenti raggiunge degli altri amici/parenti nella loro abitazione privata, purché situata nella stessa Regione, il 31 dicembre per il cenone di capodanno, può far valere la deroga della "visita a casa" e, volendo, come visto prima, può anche pernottare, trascorrendo lì la notte e poi rientrare a casa propria, concludendo così lo spostamento in deroga ai divieti ammesso per svolgere la suddetta "visita a casa". Se però più gruppi di due persone, cioè più coppie di amici/parenti, decidono lo stesso giorno (il 31 dicembre) di fare "visita a casa" sfruttando la deroga ai divieti, verso la stessa abitazione privata di amici/parenti, ecco che allora potrebbero insorgere dei problemi e, in caso di controllo, si rischia di incappare nelle relative sanzioni (per chi volesse approfondire, qui l'articolo dedicato). 

«Ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi», la formula del decreto sparisce nelle Faq e la visita a casa è un rebus

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