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Giovedì, 28 Marzo 2024
Cronaca Centro storico / Corso Porta Nuova

Capi d'abbigliamento in "blastam": la Camera di Commercio di Verona ne sequestra 207

Un'ispezione preso un punto vendita della provincia ha portato alla scoperta di etichette "fantasiose", le quali indicavano felpe, maglie, pantaloni, camicie e pigiami composti con questo tessuto, che però non esiste

Le etichette "fantasiose" non sono una buona cosa, almeno per quanto riguarda il settore tessile. La Camera di Commercio di Verona ha sequestrato 207 capi di abbigliamento nel corso di un’attività ispettiva presso un punto vendita della provincia: tra le varie violazioni su felpe, maglie, pantaloni, camicie, pigiami è stata registrata la composizione in blastam, un tessuto che non esiste. 

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«Continua l’attività ispettiva volta alla verifica della conformità dell’etichettatura dei prodotti tessili, - spiega Cesare Veneri, segretario generale della Camera di Commercio - dopo il recente sequestro di 161 paia di calzature. Quello del comparto moda è un settore critico, per la presenza sul mercato di vari prodotti con etichette non conformi. La Camera di Commercio intende tutelare i consumatori dall’acquisto di prodotti dall’origine sconosciuta e le imprese che subiscono una concorrenza sleale». 

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Etichette di composizione non conformi, con indicazione di fibre inesistenti (blastam), o con sigle che non ne permettono l’identificazione o in lingua inglese invece che in italiano, e mancata indicazione del produttore/importatore sono le violazioni riscontrate sui prodotti commercializzati.
Al sequestro seguiranno sanzioni pecuniarie a produttori/importatori e distributori per importi che vanno dai 200 a 1.000 euro per i distributori e dai 1.500 a 30.000 per i produttori e gli eventuali importatori.
In tutta l'Unione Europea, in base al Regolamento UE n.1007/2011, i prodotti tessili per essere posti in vendita al consumatore finale devono riportare un contrassegno o un'etichetta saldamente fissata con l'indicazione della composizione. L'etichetta deve indicare: la composizione fibrosa, l'eventuale presenza di parti non tessili di origine animale, il responsabile della immissione in commercio.
Sulle etichette devono essere obbligatoriamente riportate le fibre che compongono il prodotto, in ordine decrescente di peso, utilizzando esclusivamente le denominazioni elencate nell'allegato I del Regolamento UE n.1007/2011, in lingua italiana, per esteso (non sono ammesse sigle o abbreviazioni), con caratteri tipografici leggibili, chiaramente visibili e con caratteri uniformi, anche per quanto riguarda la dimensione e lo stile. Il fabbricante o l’importatore, se il fabbricante ha sede fuori dalla Comunità Europea, all'atto dell'immissione di un prodotto sul mercato garantiscono la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni contenute.

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