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Cronaca Povegliano Veronese / Piazza IV Novembre

Botti di fine anno al bando in un altro Comune: "Si può festeggiare con mezzi meno pericolosi"

A Povegliano Veronese il sindaco Bigon ha emesso un'ordinanza che proibito e limitato l'uso di petardi per questo Capodanno ma anche per i prossimi a venire

Anche il Sindaco di Povegliano emette l'ordinanza per il divieto di utilizzo di botti e petardi. Qui sotto il testo dell'ordinanza già emessa l'anno scorso e valida anche per il futuro. Sono oltre 850 Comuni, secondo il Corriere della Sera, che hanno proibito e limitato l'uso di petardi.
Il Sindaco Bigon: "Si può festeggiare con mezzi meno pericolosi, invitiamo la popolazione ad una maggiore sensibilità".

DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI DI QUALSIASI GENERE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI PER IL CAPODANNO 2015 E FUTURI.

IL SINDACO

Premesso che:

  • diffondendosi la consuetudine di festeggiare il Capodanno con il lancio di petardi e botti di vario genere, la cui vendita registra sempre un consistente incremento nel mese di dicembre;
  • ogni anno, a livello nazionale, si verifica il sequestro, da parte degli organi preposti, di ingenti quantitativi di artifici illeciti, messi abusivamente in commercio per l’occasione, sia, purtroppo di infortuni, anche di grave entità, derivanti alle persone per imprudenza o imperizia nell’utilizzo di simili prodotti;
  • esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi, dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi, pur sempre, di materiali esplodenti che, in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
  • sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dar luogo a detonazione (candela magica, ecc.) quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o da bambini;
  • il lancio di petardi e l’utilizzo di botti di vario genere provoca stress e panico agli animali da affezione, i quali, avendo udito e olfatto molto più sviluppato delle persone, nel panico e nella confusione potrebbero avere reazioni inconsulte;
  • possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive. 

Ciò premesso, 

  • atteso che l’Amministrazione Comunale, ancorché non siano mai stati segnalati infortuni significativi legati al lancio di petardi, è particolarmente attenta al problema a tutela dell’incolumità dei cittadini;
  • rilevato che, nella definizione delle misure di prevenzione, occorre necessariamente tenere conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale e assoluta, la vendita sul proprio territorio di artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati, quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita né di vietarne l’impiego in ambito privato;
  • considerato che l’Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e inadeguato il solo ricorso agli strumenti coercitivi per contrastare efficacemente un’usanza così diffusa e radicata, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale tradizione può avere per la sicurezza sua e degli altri e possa anche decidere, in piena libertà, di abbandonarla ricorrendo magari ai molti mezzi alternativi innocui che la fantasia può suggerire. 

Sentito il parere dei competenti uffici comunali;
Visto il TUEL n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la Legge n. 241/1990;
Visto il TULPS e in particolare gli artt. 46 e 47 in materia di materiale esplodente;
Visto lo Statuto Comunale;
al fine della salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza delle persone;

ORDINA 

E’ tassativamente vietato fare esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo, e in generale prodotti pirotecnici anche se di libera vendita, dalle ore 20.00 del 31 dicembre sino alle ore 08.00 del 1 gennaio, in occasione dei festeggiamenti del Capodanno 2015 e futuri nei centri abitati, in prossimità di distributori di carburante liquido o gassoso e in zone in cui potrebbe essere possibile il pericolo di incendio.

AVVISA

I privati cittadini sulla oggettiva pericolosità dei prodotti di cui trattasi e sulla conseguente necessità di adottare, nel loro impiego, ogni possibile precauzione a tutela della propria ed altrui incolumità, confidando nel senso di responsabilità di ciascuno, in particolare:

RACCOMANDA

  • di acquistare eventuali prodotti esclusivamente presso rivenditori autorizzati, assicurandosi che siano muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico, si ricorda in proposito che esclusivamente gli artifici cosiddetti “declassificati” devono intendersi di libero commercio (sussistendo per il venditore il solo obbligo della titolarità della licenza comunale di vendita e non anche quello del possesso della speciale autorizzazione della Polizia);
  • di non raccogliere eventuali artifici inesplosi, che si dovessero rinvenire;
  • di non affidare ai minori prodotti che, anche se non siano espressamente a loro vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego e/o comportino comunque un sia pur minimo livello di pericolo in caso di un utilizzo maldestro (al riguardo si rammenda che i prodotti di libera vendita non possono essere considerati “giocattoli” e la loro vendita è pertanto vietata a un pubblico di età inferiore ad anni 14);
  • di “accendere” i botti in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che risultino affollate per la presenza di feste, riunioni o per altri motivi.

DISPONE

  • la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on-line comunale;
  • la pubblicazione della presente ordinanza sul sito internet comunale;
  • l’invio di copia della presente: alla Polizia Municipale del Comune per quanto riguarda la vigilanza, il riscontro di eventuali violazioni e l’emissione dei provvedimenti sanzionatori; alla Stazione Carabinieri competente per territorio. 

AVVERTE

L’inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza, qualora la legge non disponga diversamente, sono punite con una sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all’Autorità giudiziaria.

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