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Venerdì, 29 Marzo 2024
Cronaca Centro storico / Piazza Bra

Biciclettata individuale da un Comune a un altro dentro il Veneto, dal 4 maggio si può fare?

Cosa accadrà da lunedì con l'entrata in vigore del nuovo Dpcm in Italia? E cosa in Veneto?

Il tema lo avevamo già cautamente sollevato all'indomani della firma del nuovo Dpcm del 26 aprile da parte del premier italiano Giuseppe Conte, oggi con l'approssimarsi della data della sua entrata in vigore è evidentemente ancora più vivo. La questione ruota tutta attorno a come vadano intese l'attività motoria e l'attività sportiva, rigorosamente individuali e non professionistiche, nei termini del Dpcm, quindi sulla scorta delle norme nazionali, se cioè siano da considerarsi o meno quali "situazioni di necessità" e rientrare quindi all'interno dei critieri dell'autocertificazione per gli spostamenti a tutti gli effetti. Il tema, come vedremo, è tutto qui.

Ma andiamo con ordine: nel corso del punto stampa di oggi, venerdì 1 maggio, il governatore del Veneto Luca Zaia ha risposto «purtroppo no» alla precisa domanda circa la possibilità da lunedì 4 maggio per una persona di uscire dal proprio Comune di residenza per fare attività motoria individuale in sella alla propria bici. Ora, bisognerebbe capire il motivo alla base di questa risposta, poiché Zaia si è limitato semplicemente a rispondere negativamente, per poi affermare di avere anche lui «ancora in garage la bicicletta con le gomme nuove».

Ad oggi in Veneto vige un'ordinanza, la numero 43 firmata proprio da Zaia, che consente l'attività motoria «anche con bicicletta o altro mezzo, in tutto il territorio comunale di residenza o dimora». Come noto, al momento il Dpcm vigente fino al 3 maggio, cioè non quello firmato il 26 aprile ma quello del 10 aprile scorso, consente invece l'attività motoria solo «in prossimità della propria abitazione». L'ordinanza di Zaia ha dunque allargato lo spazio dove compiere attività motoria fino ai confini del proprio Comune, ma tale ordinanza scade il 3 maggio. Se il governatore la prorogherà in tutto e per tutto uguale a prima non ci saranno dubbi, poiché in Veneto continuerà ad essere valido il limite territoriale del proprio Comune di residenza per svolgere attività motoria «anche con bicicletta» per effetto dell'ordinanza del presidente Zaia. La domanda delle domande è però questa: cosa accade se Zaia non rinnova la sua ordinanza, o se la rinnova modificandola e rimuovendo il passaggio che limita al Comune di residenza l'attività motoria? Vale a dire, cosa prevede in materia di attività motoria il Dpcm firmato il 26 aprile?

L'Art. 1 comma 1 lettera a) del Dpcm è dedicato agli spostamenti consentiti, ma non fa riferimento esplicito all'attività motoria, si limita a stabilire che «sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti [...]». Come detto sopra, il tema è in fondo molto semplice: se l'attività motoria e sportiva individuale, passeggiate a piedi o biciclettata che sia, possono essere fatte rientrare tra le "situazioni di necessità" della persona, allora lo spostamento da un Comune a un altro per fare attività motoria risulterebbe consentito, ma sempre e solo tra un Comune e un altro all'interrno della regione nella quale ci si trova attualmente. Perché questo? Perché a stabilirlo è la seconda parte dell'Art. 1 comma 1 lettera a) del Dpcm appena citato, dove viene stabilito il criterio della situazione di «assoluta urgenza» (e non della «situazione di necessità», che è altra cosa) per potersi spostare tra regioni differenti: «In ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute».

Dunque, dove compare l'indicazione che è consentito fare attività motoria e sportiva individuale all'interno del Dpcm del 26 aprile che entrerà in vigore in tutta Italia dal 4 maggio? A stabilirlo è sempre l'Art. 1 questa volta al comma 1 lettera f), dove anzitutto si legge che «non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto», ma dove poi viene aggiunto che «è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività». Quello che abbiamo appena citato è il passo contenuto nel Dpcm del 26 aprile nella sua interezza, e come si può facilmente vedere non vi è alcun riferimento esplicito a limitazioni di spazio o di estensione territoriale per lo svolgimento dell'attività motoria o sportiva svolta «individualmente», purché lo sia nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di due metri se è attività sportiva (corsa, jogging), di un metro se è attività motoria (passeggiata). Non si parla in questo passaggio in alcun modo di "Comune di residenza" (a farlo era solo l'ordinanza numero 43 del governatore Zaia).

Oggi sul sito ufficiale del governo alla Faq che recita «È consentito fare attività motoria?», la risposta è la seguente: «L’attività motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona. Sono sempre vietati gli assembramenti». Come verrà aggiornata questa Faq in vista del 4 maggio quando ad entrare in vigore sarà il nuovo Dpcm firmato lo scorso 26 aprile? Poiché in tutta questa storia almeno una cosa è certa e cioè che dovrà essere aggiornata questa Faq, essendo che il vincolo della «prossimità di casa» per l'attività motoria è del tutto assente del nuovo Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte.

Faq attività motoria 1 maggio 2020

La Faq del governo dedicata all'attività motoria - 1 maggio 2020

A qualcuno potrebbe essere venuto qualche dubbio in merito alla legittimità dell'uso della bicicletta per fare attività motoria individuale, ma anche su questo le Faq del governo hanno già fatto chiarezza e l'unico vincolo vigente oggi è sempre legato alla «prossimità di casa». Alla domanda «Posso utilizzare la bicicletta?», il governo sul proprio sito ufficiale fornisce questa risposta: «L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto in prossimità della propria abitazione. In ogni circostanza deve comunque essere osservata una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro». Anche in questo caso la domanda che bisogna porsi è: come verrà aggiornata questa Faq essendo scomparso nel Dpcm del 26 aprile il criterio della «prossimità di casa»? La certezza già oggi è però che la bicicletta possa essere usata anche per fare attività motoria. 

Faq bicicletta attività motoria 1 maggio 2020

La Faq del governo dedicata all'uso della bicicletta - 1 maggio 2020

Tirando le somme, per quanto possibile, di tutto questo argomento oggi, venerdì 1 maggio, in attesa dei necessari chiarimenti da parte del governo, è lecito affermare poche cose: la prima è che se il governatore Zaia rinnoverà tout court la sua ordinanza regionale numero 43 allora la biciclettata tra Comuni diversi, pur all'interno della regione Veneto, resterà rigorosamente vietata anche dal 4 maggio in poi. Potrebbe però non essere vietato in un'altra regione italiana per i residenti di quella regione dove si applichino solo le norme nazionali (in assenza cioè di ordinanze regionali o comunali), spostarsi per fare attività motoria o sportiva individuale anche in bici e anche tra Comuni diversi interni a quella regione. Questo però dipenderà, come detto, da quali saranno gli aggiornamenti che il governo apporrà sul sito dedicato alle Faq e, di fatto, quali saranno le delucidazioni in materia o eventualmente le circolari che verranno divulgate.

Tenuto anche conto che da chiarire resta molto altro: non solo l'annosa questione di chi siano i «congiunti» che dal 4 maggio si potranno andare a trovare (parenti, fidanzati, amici?), ma anche, per restare nell'ambito fin qui trattato, se cambierà o meno il modulo dell'autocertificazione per gli spostamenti e, in tal caso, se e come debba essere compilato per fare attività motoria o sportiva individuale (barrando appunto «situazione di necessità»?). O ancora, si attendono chiarimenti circa l'obbligo o meno di indossare la mascherina e i guanti quando si fa attività motoria o sportiva individuale: come visto, nel Dpcm del 26 aprile non vi si fa riferimento esplicito, mentre in Veneto vige già oggi l'obbligo di indossare la mascherina non appena si esca di casa per qualunque motivo, pertanto anche in questo caso bisognerà capire cosa deciderà il governatore Zaia attraverso l'ipotetica proroga della sua ordinanza, eventualmente modificata o meno. 

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