rotate-mobile
Venerdì, 19 Aprile 2024
Cronaca Centro storico / Piazza Bra

Il governo: sì all'attività sportiva fuori dal proprio Comune in zona arancione e rossa

Sia in zona arancione che in zona rossa è consentito uscire dal proprio Comune per fare una corsa o un giro in bici: spostamento lecito tra Comuni diversi per attività sportiva individuale

Vi ricordate l'assessore alla Salute di Regione Lombardia Giulio Gallera che, in piena zona arancione, il 6 dicembre scorso pubblica sui social sue foto mentre attraversa più Comuni di corsa? Tante le critiche ricevute al tempo, lui stesso si scusò dicendo di essere stato «sovrappensiero», ma oggi bisognerebbe piuttosto scusarsi con lui. Vi spieghiamo perché.

L'Italia è zona arancione. Spostamenti, negozi, visita a casa: tutte le regole e i divieti in vigore

Circola da tempo, e soprattutto sui giornali, un vero e proprio "falso mito" relativo ai Dpcm, in merito al presunto divieto di svolgere attività sportiva individuale al di fuori del territorio del proprio Comune, sia per quanto riguarda la zona arancione che la zona rossa. In realtà le cose stanno diversamente ed era tutto stato già scritto nel Dpcm del 3 novembre, confermato poi nella relativa circolare ai prefetti del Viminale il 7 novembre, quindi ribadito nel Dpcm del 3 dicembre e, infine, è stato tutto chiarito in modo esplicito nell'ultimo aggiornamento delle Faq del governo.

L'origine dell'equivoco: il Dpcm 3 novembre 2020

Una cosa è l'attività motoria, un'altra è l'attività sportiva individuale. Per semplificare, con la prima si intende la camminata semplice, il passeggiare andando a zonzo giusto per sgranchirsi le gambe. Alla seconda, invece, cioè all'attività sportiva in forma individuale, corrisponde piuttosto la corsa, ma anche ad esempio l'uso "sportivo" della bicicletta per compiere tragitti più o meno lunghi. In bici potete andare a comprare il pane e il latte, oppure fare il giro del lago di Garda, la prima sarebbe attività motoria, la seconda attività sportiva.

Sia il Dpcm del 3 novembre che quello del 3 dicembre, cioè quello a tutt'oggi in vigore, mantengono sul tema la medesima impostazione: per la zona gialla e la zona arancione le norme su attività motoria ed attività sportiva sono le stesse, poiché all'Art. 2 del Dpcm dedicato alla zona arancione non si fa menzione né dell'una e né dell'altra, per cui si applicano le norme dell'Art.1 dedicato alla zona gialla. Al contrario, per la zona rossa, all'Art. 3 comma 4 lettera e), vi è sempre una disposizione specifica che è restata la medesima, scritta parola per parola uguale in entrambi i Dpcm:

«È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale».

Ciò che bisogna notare è che se per l'attività motoria in zona rossa vige la restrizione spaziale della «prossimità della propria abitazione», al contrario non ne compare alcuna di restrizione geografica quando si parla di attività sportiva. La circolare ai prefetti del Viminale inviata lo scorso 7 novembre aveva confermato questa interpretazione, lasciando però indefinito il limite spaziale entro il quale potesse quindi essere svolta l'attività sportiva in zona rossa. Va bene che può essere svolta anche non in prossimità della propria abitazione, ma fino a dove posso andare? Posso, ad esempio, uscire dal mio Comune? La circolare ai prefetti si limitava a questa affermazione in merito alla zona rossa:

«L’attività sportiva è consentita esclusivamente all’aperto e in forma individuale. Essa può essere svolta, con l’osservanza del distanziamento interpersonale di almeno due metri, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, non necessariamente ubicati in prossimità della propria abitazione».

Abbiamo detto prima che per la zona gialla e la zona arancione le norme su attività motoria ed attività sportiva sono le stesse. È vero, poiché nel Dpcm non ci sono specifiche al riguardo sulla zona arancione, ma è pur altrettanto vero che a mutare sono le disposizioni in materia di spostamenti. Ciò ha prodotto una pretesa rigida distinzione tra l'area gialla e quella arancione, in base alla quale nella prima è possibile fare una passeggiata o andare in bicicletta in tutta l'area gialla, quindi nell'intera Regione e anche spostandosi tra Comuni diversi, mentre nell'area arancione la passeggiata e la biciclettata non sarebbero possibili superando i confini comunali, poiché in tale area di rischio vige il divieto di spostamento tra Comuni. Tuttavia, avendo cura di confrontare le Faq ufficiali del governo al tempo si sarebbe visto come in materia di attività motoria ed uso della bicicletta le risposte fossero identiche. L'unica limitazione specificata per entrambe le aree è quella temporale che impone, sia in zona gialla che in zona arancione, di rispettare il "coprifuoco" tra le ore 22 e le 5 del mattino dopo, anche per fare una passeggiata o usare la bicicletta.

Faq zona gialla e zona arancione - Passeggiata e uso bicicletta

Ad alimentare però la confusione, vi è stato almeno un altro fattore: alla domanda se sia possibile praticare l'attività venatoria o la pesca sportiva, il governo per l'area gialla e quella arancione forniva due diverse risposte. Nel primo caso: «Sì, ovunque, rimanendo sempre all'interno dell'area gialla». Per la zona arancione, invece, la risposta era questa: «Sì, ma solo nell’ambito del proprio Comune». Dunque, come stanno le cose? Le limitazioni sugli spostamenti previste dalle singole aree (zona gialla, arancione e rossa), influiscono oppure no sullo svolgimento dell'attività motoria e dell'attività sportiva in forma idividuale? La risposta è "sì", ma il quadro che ne esce alla luce delle Faq aggiornate del governo è molto più flessibile di quanto si creda, come vedremo a breve.

Le regole in vigore

Zona arancione e attività sportiva fuori dal proprio Comune

In zona arancione è vero che gli spostamenti sono vietati, in linea generale, tra Comuni diversi anche interni ad una stessa Regione, ma tra le motivazioni valide eccettuative che consentono di spostarsi tra Comuni diversi, nel Dpcm 3 dicembre [Art. 2 comma 4 lettera b)] si legge anche «per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili» nel proprio Comune.

Che significa questo? Banalmente che essendo il tennis un'attività sportiva praticabile ad oggi secondo le norme, cioè un'attività non sospesa, qualora il vostro Comune non avesse un campo da tennis, cioè fosse non disponibile nel vostro Comune, vi è perfettamente consentito spostarvi in un altro Comune, il più vicino a voi, dove ci sia modo di svolgere l'attività sportiva del tennis. A tal riguardo la Faq ufficiale aggiornata dal governo e valida per la zona arancione recita come segue: È possibile recarsi in un altro Comune al solo scopo di fare lì attività sportiva? Questa è la risposta fornita:

«È possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5 alle 22, per fare attività sportiva in quella località qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune (per esempio, nel caso in cui non ci siano campi da tennis)».

Non ci si ferma qui però, poiché andando finalmente al sodo, il governo ha chiarito in modo esplicito che anche fare una corsa, oppure una biciclettata sportiva può legittimamente implicare l'uscita dal proprio Comune, quindi lo spostamento tra differenti Comuni anche se si parte da un luogo in zona arancione. La medesima nuova Faq aggiornata del governo, infatti, prosegue chiarendo bene come stanno le cose per la zona arancione. All'esplicita domanda, è possibile varcare i confini comunali mentre si pratica l’attività sportiva (per esempio correndo o valicando un monte), per concluderla comunque all’interno del proprio Comune?, il governo risponde così:

«Inoltre è possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza».

Questo, traducendo, significa che anche in zona arancione se siete appassionati di bicicletta vi è consentito inforcare i pedali e da Verona attraversare anche più confini comunali, raggiungendo Peschiera del Garda, poi Lazise, Bardolino e via di seguito, quindi facendo ritorno nel vostro Comune di partenza. La cosa importante è che il vostro spostamento in bici resti «funzionale unicamente all’attività sportiva stessa» e che il Comune di partenza e di arrivo sia il medesimo. In breve, potete transitare anche in altri Comuni rispetto al vostro, senza però nel mentre dello spostamento compiere altre attività rispetto a quella sportiva in forma individuale. Stessa cosa dicasi per la corsa, ragion per cui l'assessore Giulio Gallera era legittimato a fare la sua personale maratona lo scorso 6 dicembre anche attraverso differenti Comuni della zona arancione. 

Faq area arancione attività sportiva spostamenti tra Comuni - 29 dicembre 2020

Faq area arancione attività sportiva spostamenti tra Comuni - 29 dicembre 2020

Zona rossa: attività sportiva fuori dal proprio Comune

Come stanno le cose nella zona rossa? Va anzitutto ricordata la netta distinzione tra attività motoria consentita «solo in prossimità della propria abitazione», là dove invece l'attività sportiva individuale non subisce tale esplicita restrizione. Vi sono però le rigide disposizioni in materia di spostamenti, certo, ma anche qui l'attività sportiva gode di una sorta di "statuto speciale" ai sensi del Dpcm.

Il governo ha infatti chiarito che in zona rossa, di norma, l'attività sportiva individuale può essere svolta ovunque all'interno del proprio Comune, il che è già una concessione importante essendo in zona rossa limitata la mobilità intracomunale. Inoltre, il governo ha specificato che, proprio come per la zona arancione, nel caso si pratichi un'attività sportiva individuale che implichi in se stessa uno spostamento, come ad esempio la corsa o la bicicletta, è possibile anche fuoriuscire dal confine del proprio Comune. Ciò, naturalmente, sempre nel rispetto delle sopracitate due condizioni: si transita in un altro Comune ma non si possono associare altre finalità allo spostamento finalizzato all'attività sportiva individuale e, in secondo luogo, lo spostamento deve concludersi nel Comune dov'era iniziato. In sostanza, anche in zona rossa vi è consentito pedalare o correre da Verona a Lazise, ma una volta qui potete solo transitare e non fermarvi per compiere attività quali il comprare un libro, una pianta o una pizza d'asporto, vale a dire attività diverse da quella sportiva individuale. Questa la risposta del governo alla medesima Faq ufficiale sopracitata, riferita in questo caso però alla zona rossa:

«Nella "zona rossa" è consentito svolgere l'attività sportiva esclusivamente nell'ambito del territorio del proprio Comune, in forma individuale e all'aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. È tuttavia possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza».

Faq area rossa attività sportiva spostamenti tra Comuni - 29 dicembre 2020

Faq area rossa attività sportiva spostamenti tra Comuni - 29 dicembre 2020

In breve, anche nei giorni di zona rossa se volete fare una corsa da Verona a Bardolino, oppure volete raggiungere in bicicletta la Lessinia e poi tornare in città, seguendo le due regole sopra esposte, vi è sempre consentito farlo nel rispetto ovviamente degli orari di "coprifuoco". La mobilità tra Comuni in zona arancione e rossa è sì limitata, ma è pur sempre necessario fare attenzione alle deroghe ed in particolare a quelle relative all'attività sportiva individuale. Un'ultima specifica va fatta per l'attività di caccia e per la pesca, riguardo alle quali invece tutto quanto sin qui detto non vale. Il governo infatti ha confermato nelle Faq aggiornate che in zona rossa non si può né pescare né cacciare, mentre in zona arancione è possibile solo all'interno del proprio Comune.

 

Faq caccia e pesca - 29 dicembre 2020

Faq zona rossa e arancione, caccia e pesca - 29 dicembre 2020

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Il governo: sì all'attività sportiva fuori dal proprio Comune in zona arancione e rossa

VeronaSera è in caricamento