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Venerdì, 19 Aprile 2024
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Animali domestici: le regole da rispettare per chi vive in condominio

Rumori, odori, "ricordini", tutto è normato. Scopri quello che si può fare e quando si è passibili di denuncia

Oggi più che mai gli animali domestici fanno parte delle nostre vite, si può dire che quasi ogni famiglia ne possiede almeno uno.

Sono molti i benefici derivanti del vivere con un cane o un gatto e, negli ultimi anni, anche le ricerche scientifiche hanno confermato quanto aiuti la loro compagnia.

Tuttavia è bene sempre ricordare che avere in casa un animale domestico comporta anche delle responsabilità.

Tra queste ricordiamo che esistono delle leggi riguardanti la tenuta di cani in condominio che bisogna rispettare. 

Ecco una guida completa su quali sono le norme da osservare , quando è possibile bloccarne la detenzione, quali poteri ha il regolamento condominiale e quali sono i diritti e i doveri dei proprietari.

Le regole da rispettare

La riforma del Condominio (Legge 220-2012) ha modificato in maniera significativa le disposizioni che riguardano il possesso di animali domestici.  La prima novità risiede nella circostanza che non può più essere vietata dagli altri condomini la possibilità di tenere un animale nel proprio appartamento (modifica all'art. 1138 del codice civile).

Quando si parla di animali domestici si fa ovviamente riferimento in primis a cani e gatti. Non è chiaro se in questa categoria possano rientrare per esempio conigli, serpenti, ragni, ratti ed altri animali meno comuni. Di sicuro non possono essere ammessi in questa categoria (il regolamente condominiale può vietarlo) gli animali esotici.

  • tutti gli animali domestici devono essere registrati all'anagrafe, dotati di micochip e vaccinati (libretto sanitario rilasciato dal veterinario di fiducia)
  • la cuccia del cane deve essere sempre pulita per non far arrivare cattivo odore ai vicini (cattivo odore che deve superare la normale tollerabilità)
  • non deve arrecare danno agli altri e non deve sporcare (necessaria busta e paletta per i bisogni)
  • può circolare libero negli spazi comuni solamente indossando il guinzaglio corto (1,50 m)
  • il padrone deve portare con sè sempre la museruola (in caso di necessità e sempre in ascensore)
  • cercare di diminuire l'abbaio del cane durante le ore di riposo o festive
  • può essere limitata la presenza di più di un animale all'interno di un appartamento per motivi igienici
  • un animale può essere allontanato da un condominio solo in casi di particolare gravità, quando ad esempio, sia causa di problemi igienico-sanitari o di disturbo in forme particolarmente intollerabili oppure qualora sia riconosciuto come pericoloso. 
  • gli animali non possono essere lasciati soli in casa o sul balcone, se da questo derivano danni alla loro integrità psico-fisica oppure disturbo ai condomini; in questi casi, a carico del proprietario si possono configurare i reati di abbandono di animali o di disturbo della quiete pubblica, qualora siano superati i limiti della normale tollerabilità

Doveri del proprietario

  • A prescindere da quale sia il regolamento condominiale è palese che in ogni caso le delibere che vengono adottate non possono andare contro la legge.
  • Motivo per il quale sono nulle le delibere condominiali che limitano la libertà dell'animale. Sono ugualmente nulle quelle che discutono dell'argomento 'animali' senza che sia stato preventivamente inserito nell'ordine del giorno dell'assemblea. 
  • Contratti di affitto. Il proprietario può inserire nel contratto di locazione il divieto di tenere animali in casa. Questo contratto, una volta firmato, diventa vincolante per il conduttore.

Dunque possiamo avere un cane o un gatto in casa nostra e il regolamento condominiale non può vietarlo. Il cane può anche girare nelle parti comuni (ascensore e giardino) purché ovviamente siano adottati tutti gli accorgimenti volti a rispettare la libertà, l’incolumità e la tranquillità altrui. Ma dal diritto di detenere un cane, sorgono per il proprietario diversi obblighi volti a tutelare sicurezza e salute propria e degli altri condomini:

Diritti dei vicini di casa e di terzi

  • Per il continuo abbaio del cane durante la notte é responsabile il proprietario, anche se il disturbo intollerante arriva ad un solo vicino di casa 
  • Il cane non può girovagare senza guinzaglio nel giardino condominiale
  • Il proprietario é responsabile di ciò che fa il cane, che sia appartenente alle cosiddette razze pericolose o meno
  • ASL e comune rispondono per i danni provocati dai randagi

Nel caso di un problema persistente prima di sporgere querela la procedura da seguire é la seguente:

  • Contattare il proprietario del cane e cercare di arrivare a un accordo comune. Se necessario parlarne anche in assemblea condominiale.
  • Se i disturbi continuano, contattare l’ASL, che potrà verificare e dichiarare lo stato di abbandono dei cani e rilascerà apposito verbale.
  • Il verbale vale come prova. Con questo occorre recarsi presso le autorità e sporgere denuncia.

Rumori molesti e escrementi: attenzione al penale

Se da una parte vi sono cani e gatti, o altri animali in condominio, la cui presenza non è percepita dai còndomini, vi sono anche situazioni opposte che vedono cani abbaiare tutto il giorno, o tutta la notte, gatte in calore che miagolano con insistenza e gatti che non resistono al richiamo di queste ultime, per i rumori molesti si è passibili di denuncia e multe (art. 659 del codice penale). Si rischia il penale e le sanzioni anche per gli escrementi dei propri animali non raccolti e lasciati nelle parti comuni (art. 639 del codice penale).

Alcune regole a tutela degli animali

  • Chi trova un cane senza riferimenti e senza microchip e se ne appropria non commette reato
  • I cani non possono essere trasportati nel bagagliaio dell’auto
  • Utilizzare corde o collare di natura elettrica sul cane é reato 
  • Tenere il cane in macchina e/o al sole é reato

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