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Voli cancellati, in ritardo o in overbooking, Adiconsum: «Reclamate sempre»

L'associazione di difesa dei consumatori segnala una crescita di voli cancellati negli aeroporti veneti. Cecchinato: «Il passeggero ha diritto a diverse forme di tutela tra cui la scelta tra il rimborso del prezzo del biglietto o la nuova prenotazione su un volo alternativo»

Sono numerose le segnalazioni che giungono ad Adiconsum Veneto dai passeggeri che subiscono la cancellazione del volo negli aeroporti veneti. Al riguardo la disciplina a tutela del consumatore è chiara: in caso di cancellazione, ritardo o negato imbarco (overbooking), il passeggero ha diritto ad essere informato, assistito e indennizzato.

«In caso di cancellazione del volo - ha spiegato Davide Cecchinato, presidente della sezione veneta dell'associazione di difesa dei consumatori - il passeggero ha diritto a tre diverse forme di tutela: alla scelta tra il rimborso del prezzo del biglietto (entro 7 giorni) o la riprotezione su un volo alternativo, in condizioni di trasporto comparabili, verso la destinazione finale non appena possibile o ad una data successiva di suo gradimento; all'assistenza con particolare attenzione nei casi in cui il passeggero si trovi in condizione di mobilità ridotta; oppure alla compensazione pecuniaria. La compensazione è dovuta in relazione alla tratta aerea e alla distanza chilometrica e varia tra 250 a 600 euro per ciascun passeggero. La cancellazione del volo si verifica quando un volo, originariamente previsto dalla compagnia aerea e sul quale sia stato prenotato almeno un posto, non viene effettuato. La compensazione non è dovuta se la cancellazione è causata da circostanze eccezionali quali sciopero improvviso, maltempo o disservizi aeroportuali».

La normativa comunitaria prevede pertanto specifiche forme di tutela che si applicano ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto comunitario ed anche ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto situato in un Paese non comunitario con destinazione un aeroporto comunitario, solo qualora la compagnia aerea sia comunitaria e salvo che non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale.

«Per ottenere il rimborso - precisa Jacquelin Temporin, vicepresidente Adiconsum Veneto - per la cancellazione del volo è necessario conservare il biglietto (basta anche l’e-mail di conferma della compagnia aerea), l’eventuale carta d’imbarco e gli scontrini e fatture dei beni di prima necessità consumati a causa della cancellazione del volo. I diritti dei passeggeri del trasporto aereo stabiliscono inoltre che le compagnie aeree sono responsabili anche per il ritardo del volo. In tal caso il vettore è tenuto al pagamento dell'indennizzo se, a causa del ritardo aereo accumulato, il passeggero giunga a destinazione almeno 3 ore dopo l’orario stabilito».

Al passeggero che si sia presentato in tempo, munito di prenotazione e validi documenti, può essere negato l’imbarco per motivi operativi o in caso di overbooking (numero di prenotazioni superiore all’effettiva disponibilità dei posti a bordo). In questi casi il passeggero ha diritto alla scelta fra rimborso del biglietto e riprotezione su un volo alternativo, oltre all’assistenza e alla compensazione pecuniaria.

Adiconsum Veneto consiglia ai viaggiatori di reclamare sempre in caso di cancellazione, overbooking e ritardo nei voli per far valere i propri diritti e ottenere le giuste compensazioni previste dalla specifica normativa di riferimento.

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