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In vigore il nuovo decreto Covid: le norme a scuola e le altre novità. Chi ha la terza dose è sempre in zona bianca

Quarantena, autosorveglianza e Dad, le novità in ambito scolastico e la scomparsa della zona rossa per chi ha la dose booster (o è guarito da infezione successiva al ciclo vaccinale primario)

Il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella giornata di ieri ed è pertanto da oggi, sabato 5 febbraio 2022, ufficialmente entrato in vigore. Come già precedentemente annunciato, sono numerose le importanti novità che il documento produce. Ad essere particolarmente toccato dalle nuove disposizioni del decreto è il mondo della scuola, con il rinnovamento complessivo delle norme relative alla gestione dei casi positivi in ambito scolastico, nonché del proseguimento o meno delle lezioni in presenza. Regione Veneto ha provveduto a sintetizzare le nuove regole con un utile schema, che riportiamo di seguito, allegato a una nota data appunto 4 febbraio 2022.

Circolare Regione Veneto - Covid e scuola-2

Scarica la tabella Covid a scuola - Regione Veneto

Dad o lezioni in presenza, le novità

Scuole infanzia

Per le scuole dell’infanzia e gli asili si prevede che fino a quattro casi di positività le attività proseguano in presenza per tutti. Nel frattempo per gli alunni è prevista l'autosorveglianza di 5 giorni ed un test solo alla comparsa di sintomi. Per i docenti si aggiunge l'obbligo di Ffp2 per 10 giorni. 

Qualora i casi positivi rilevati siano invece almeno cinque, allora le attività didattiche sono sospese per cinque giorni e scatta la quarantena precauzionale con il test di fine quarantena dal quinto giorno.

Scuole primarie (elementari)

Fino a quattro casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l’utilizzo di mascherina Ffp2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al Covid-19. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Qualora i casi positivi rilevati siano almeno cinque, allora per tutti coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 4 mesi (120 giorni) o che sono guariti da meno di 4 mesi (120 giorni), o che hanno effettuato la dose di richiamo, o ancora che sono esentati dala vaccinazione, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine Ffp2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni. Nel corso dei primi cinque giorni vige l'autosorveglianza e solo all'eventuale comparsa di sintomi si è tenuti ad eseguire un test obbligatoriamente. Nel frattempo, per tutti gli altri studenti le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni, con obbligo di test di fine quarantena a partire dal quinto giorno e, in ogni caso, obbligo fino al decimo giorno di Ffp2.

Scuole secondarie (medie e superiori)

Sia nelle scuole secondarie di primo che di secondo grado, ovvero alle medie ed alle superiori, con un caso di positività tra gli alunni l’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo della mascherina di tipo Ffp2 da parte di alunni e docenti per dieci giorni, nei primi cinque vige l'autosorveglianza ed all'eventuale comparsa di sintomi vi è l'obbligo di test.

Se invece i casi positivi rilevati sono due o di più tra gli alunni, allora coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 4 mesi (120 giorni) o che sono guariti da meno di 4 mesi (120 giorni) o che hanno effettuato la dose di richiamo, o ancora sono esenti dalla vaccinazione, allora l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine Ffp2 per dieci giorni, di cui i primi cinque in autosorveglianza con obbligo di test alla comparsa dei sintomi. Per tutti gli altri soggetti le attività scolastiche si svolgono invece in didattica digitale integrata per 5 giorni di quarantena precauzionale, con obbligo di test per la fine della quarantena dal quinto giorno e obbligo comunque di indossare fino al decimo giorno la mascherina Ffp2.

Le altre novità del decreto-legge

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 le certificazioni verdi Covid-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia illimitata nel tempo senza necessità di nuove vaccinazioni. All'art. 1 si legge infatti che la certificazione verde Covid-19 rilasciata dopo la dose booster «ha validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo». Stessa cosa dicasi anche per chi abbia completato il ciclo di vaccinazione primario e poi sia stato accertato Covid positivo. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è infatti equiparato chi abbia contratto il virus dopo il completamento del ciclo vaccinale primario e sia poi guarito. Anche per queste persone, dunque, il green pass "rafforzato" avrà validità illimitata nel tempo.

Sono state inoltre eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del green pass "rafforzato". In sostanza, come già avveniva in zona gialla ed arancione per tutti coloro che fossero titolari di un super green pass, le varie restrizioni ulteriori a quelle della zona bianca, previste dalla normativa anti Covid vigente, semplicemente non scattano. Le restrizioni, da oggi 5 febbraio 2022, anche in una Regione eventualmente collocata in zona rossa, saranno vigenti solo per chi non è in possesso di un green pass "rafforzato" in corso di validità. La misura è prevista dall'art. 4 del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5.

Altra disposizione di grande rilievo è quella prevista dall'art. 3 sotto il titolo "Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia". In sostanza, qui viene riconosciuto il cosiddetto status vaccinale di un cittadino straniero, anche qualora questa persona si sia vaccinata con un vaccino anti Covid che, al momento, le autorità sanitarie europea (Ema) ed italiana (Aifa) non hanno ancora riconosciuto ufficiamente. Lo status vaccinale viene dunque riconosciuto, ma si chiede in aggiunta l'effettuazione di un test rapido o molecolare con esito negativo per poter accedere a quei servizi o attività che, in Italia, è previsto siano fruibili solo da chi detiene il green pass rafforzato. Ciò si applica, anzitutto, anche a quelle persone provenienti da uno Stato estero e che si siano vaccinate con vaccini riconosciuti anche in Italia, ma siano senza dose booster e la loro ultima somministrazione risulti datata da oltre sei mesi. Ciò vale anche nei casi di guarigione da oltre sei mesi, mentre se l'infezione e la conseguente guarigione sono successive al completamento del ciclo vaccinale primario allora l'«effettuazione del test» con esito negativo «non è obbligatoria».

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