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Giovedì, 25 Aprile 2024
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Aliquote invariate e pagamento entro il 16 giugno per la "nuova Imu 2020"

«A differenza dello scorso anno, il proprietario deve pagare nell’Imu anche la quota Tasi riservata, fino al 2019, all’inquilino nella misura variabile dal 10 al 30%», ha spiegato l’assessore al bilancio di Verona Francesca Toffali

Il 16 giugno è la data ultima per pagare l’acconto della prima rata dell’Imu, quest’anno con una novità. L’imposta comunale sugli immobili, infatti, con la Legge di bilancio 2020, è stata oggetto di una parziale modifica. Ad illustrarla, in diretta streaming, è stato martedì mattina l’assessore al Bilancio Francesca Toffali.

La Tasi, la tassa che andava a finanziare i servizi indivisibili, è stata eliminata e, di fatto, accorpata nell’Imu, almeno per quelle tipologie di immobili che la devono pagare (in genere seconde case e immobili affittati). Quest’anno, quindi, si pagherà solo la ‘nuova Imu’, per la quale è prevista un’entrata in favore del Comune pari ad 88 milioni 400 mila euro. Fino al 2019, la Tasi era pagata sia dal proprietario dell’immobili in affitto che dall’inquilino, per quest’ultimo nella misura variabile dal 10 al 30%. Ora questa quota è pagata nell’Imu dal proprietario.

MODALITÀ DI PAGAMENTO - Se il contribuente decide di pagare in due rate (giugno e dicembre) il 16 di questo mese potrà pagare il 50% del versato nel 2019, per fare poi il saldo il 16 dicembre. Altrimenti, sempre il 16 giugno, è possibile il versamento in rata unica.
L’imposta va pagata per l’anno in corso in base alla percentuale del possesso dell’immobile. Il mese va conteggiato per intero se si superano i 15 giorni di possesso. Le aliquote applicate dal Comune di Verona sono le medesime degli scorsi anni.

L’imu non viene pagata sulla prima casa, eccetto si tratti di beni di lusso (cat A1, A8 e A9) e ne risulta esente anche una sola pertinenza accatastata con l’abitazione principale (C2-6-7), come un garage, una cantina o una soffitta.

Sono inoltre esentati dal pagamento della prima rata Imu 2020 i proprietari e, al contempo, gestori di alberghi e pensioni (categoria catastale D2); affittacamere per brevi soggiorni; case e appartamenti per vacanze; bed & breakfast; residence; campeggi; stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali; stabilimenti termali; agriturismo; villaggi turistici; ostelli della gioventù; rifugi di montagna; colonie marine e montane.
Se invece le due figure non coincidono, quindi se il proprietario dell’immobile non è anche il titolare dell’attività, l’Imu è da pagare nella prossima scadenza del 16 giugno.

SANZIONI - La sanzione statale prevista per un ritardo dei pagamenti fino al 14° giorno è pari allo 0,1% del valore della tassazione; dal 15° al 30° giorno di ritardo è di 1,5%; dopo i 90 giorni di 3,75%; oltre l’anno in corso del 30% del valore.

«A differenza dello scorso anno, secondo le nuove disposizioni di legge, esaminate ed approvate dal Consiglio comunale lo scorso 25 maggio – ha sottolineato l’assessore al bilancio Francesca Toffali – il proprietario deve pagare nell’Imu anche la quota Tasi riservata, fino al 2019, all’inquilino nella misura variabile dal 10 al 30%. Questo perché il conduttore, non proprietario di casa, è parificato al possessore di prima casa e, quindi, esentato completamente. Per i proprietari d’immobili in affitto, l’Imu 2020 potrebbe risultare maggiorata della percentuale Tasi fino ad oggi corrisposta dagli inquilini. Un aumento dovuto esclusivamente all’accorpamento disposto dalla Finanziaria 2020, visto che le aliquote applicate dal Comune sono le stesse dello scorso anno. L’Imu rappresenta per il Comune una delle principali risorse, con un valore stimato per il 2020 pari a 88 milioni 400 mila euro. Una diversa gestione non è ipotizzabile, perché il Comune deve continuare a garantire i servizi essenziali e gli equilibri di bilancio. L’attuale situazione di incertezza, generata da una previsione di minori entrate per oltre 50 milioni di euro e dalla mancanza di nuovi e concreti finanziamenti da parte dello Stato, non ci permette di intraprendere percorsi diversi. Anche lo spostamento di 15 giorni della data per il pagamento dell’Imu è inutile, visto che la sanzione statale prevista per un ritardo dei pagamenti fino al 14° giorno è pari allo 0,1% del valore della tassazione7.

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