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Bocciato dalla Consulta il ricorso contro la regione Veneto sulla mobilità venatoria

Soddisfatto l'assessore regionale alla caccia Giuseppe Pan: «Una bella notizia per il Veneto e per il sistema di regole con cui la Regione ha sempre normato l’attività venatoria»

«Una bella notizia per la Regione Veneto e per il sistema di regole con cui la Regione ha sempre normato, con grande attenzione, l’attività venatoria. Che oltretutto arriva proprio alla vigilia dell’apertura di Hit Show, il salone internazionale dedicato alle attività venatorie che aprirà i battenti domani a Vicenza». L’assessore regionale alla caccia, Giuseppe Pan, accoglie con compiacimento la sentenza dei giudici della Consulta che ha riconosciuto la legittimità costituzionale della "mobilità venatoria", introdotta con il collegato alla legge di stabilità 2018.

La Corte in particolare ha ritenuto che la nuova disciplina non determina una deroga in peius del livello di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema garantito dalla legislazione statale, invocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto detta esigenza  è stata soddisfatta dalla introduzione di un meccanismo autorizzatorio informatico che, – in una prospettiva di semplificazione –, consente al cacciatore non iscritto in un determinato ambito territoriale di accedervi previa verifica, da parte dello stesso sistema informatico, del mancato raggiungimento, in quel medesimo ambito territoriale, dell’indice di densità venatoria massima stabilito annualmente con delibera della Giunta regionale.

«Il precedente governo aveva impugnato questa possibilità  introdotta dal legislatore regionale per i cacciatori di selvaggina migratoria e fondata su un sistema autorizzativo regionale rispettoso  della densità venatoria dei diversi ambiti – prosegue l'assessore Pan – Ora, invece, i giudici della Corte Costituzionale hanno riconosciuto le buone ragioni del Veneto e il buon lavoro del meccanismo autorizzatorio informatico dei nostri uffici. La possibilità di cacciare la selvaggina migratoria anche in un ambito di caccia diverso da quello di appartenenza è, infatti, subordinata alla verifica del mancato raggiungimento della soglia di cacciatori sostenibili per quella determinata area».

Sempre per la Corte, la legge conserva il requisito del «previo consenso» degli organi di gestione del singolo ambito territoriale per permettere l’accesso di cacciatori non iscritti nell’ambito territoriale stesso, in quanto esso è funzionale all’esigenza «di permettere un’attività di controllo da parte dell’amministrazione competente», in modo da consentire a quest’ultima di «verificare periodicamente l’adeguatezza del rapporto tra i cacciatori autorizzati e la porzione di territorio interessata»  che era il requisito richiesto dalla precedente sentenza n. 174 del 2017, con la quale la Corte aveva indicato alcuni parametri indispensabili perché sia da considerarsi legittima la mobilità venatoria. Per cui per applicare l’istituto è prevedibile che l’autorizzazione, così come la sospensione dell’autorizzazione, arrivi al singolo cacciatore in tempo reale, attraverso un sistema automatico comunicabile, anche per singole giornate, in via telematica o direttamente sul cellulare.

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