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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Interviste

Esenzione ticket, novit dal 1 maggio

Ecco le nuove procedure per ottenere gli agevolamenti per condizione economica

Dal 1° maggio 2011 cambiano le modalità per ottenere l’esenzione dal ticket per condizione economica per le prestazioni di specialistica ambulatoriale. Da tale data saranno i medici di famiglia, i pediatri di libera scelta e tutti i medici operanti presso le strutture sanitarie pubbliche e le strutture private accreditate a dover indicare obbligatoriamente nella ricetta il codice di esenzione.

Non sarà più possibile autocertificare al momento dell’erogazione della prestazione il proprio diritto all’esenzione da ticket con la firma sulla ricetta. Per tutti gli assistiti aventi diritto all’esenzione per reddito l’Ulss 20 distribuisce un certificato di esenzione valido fino al 31 marzo dell’anno successivo. All’atto della prescrizione di una prestazione specialistica da parte del medico, l’assistito (o altra persona avente titolo) richiede l’indicazione sulla ricetta del codice di esenzione per condizione economica attraverso l’esibizione del certificato di esenzione.

Entro il 30 aprile l’ Ulss invia il certificato di esenzione a casa dell’assistito tramite Postel con lettera accompagnatoria illustrativa. I cittadini che non ricevessero il certificato di esenzione per condizione economica entro il 30 aprile, ma si ritengono titolari del diritto, con riferimento al reddito dell’anno solare precedente, devono recarsi al Distretto di appartenenza per sottoscrivere apposita autocertificazione e ricevere la certificazione di esenzione valida fino al 31 marzo dell’anno successivo.

L’autocertificazione potrà essere resa dall’interessato (o da altra persona avente titolo) munito di valido documento di identità e dovranno essere esibite le Tessere Sanitarie - TEAM sia del richiedente che degli eventuali altri beneficiari dell’esenzione. Coloro che autocertificano il diritto per se stessi o i propri familiari, sono responsabili della dichiarazione sottoscritta.

Il diritto dichiarato e sottoscritto sarà obbligatoriamente verificato dai competenti uffici dell’Ulss che in caso di falsa dichiarazione provvederanno al recupero degli importi non pagati per le prestazioni erogate in esenzione e all’applicazione delle sanzioni previste.

Si evidenzia che il certificato di esenzione per reddito distribuito dall’Ulss certifica il diritto in relazione alla situazione economica di due anni prima, mentre la normativa prevede il diritto in riferimento alla situazione economica dell’anno precedente. E’ quindi responsabilità personale dell’assistito avvalersi del diritto solo se la situazione economica dell’anno precedente lo consentiva o se le condizioni di stato non sono decadute (superamento dell’età, uscita dal nucleo familiare, occupazione ecc..).

Dal 1° maggio 2011 il cittadino che si reca agli sportelli cassa, ospedalieri o distrettuali, con ricetta sprovvista di codice di esenzione è tenuto al pagamento del ticket senza possibilità di rimborso. Il cittadino esente per disoccupazione dovrà necessariamente provvedere all’autocertificazione perché non presente nelle liste a disposizione dell’Ulss. Verranno effettuati i dovuti controlli circa la veridicità di quanto dichiarato.
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