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Ztl, cosa fare se la multa è sbagliata

Gli ingressi alle Ztl sono monitorati da telecamere. Capita che alcuni cittadini ricevano multe che ritengono sbagliate: ecco quali sono gli "errori" possibili

Le strade che portano alle Ztl a Verona sono tutte presidiate da telecamere. Tramite questi varchi elettronici la Polizia Municipale verifica che gli accessi siano regolari (autorizzati) ed accerta le violazioni a carico dei veicoli non autorizzati.

Capita che alcuni cittadini ricevano multe che ritengono sbagliate: esistono diverse tipologie d'errore: il veicolo non è mai transitato sotto quel varco, oppure il veicolo è stato venduto molti mesi prima della violazione
l'accesso è regolare perchè avvenuto in una situazione consentita (es: disabile a bordo dell'auto), oppure il permesso era formalmente scaduto, ma le condizioni che ne hanno determinato il rilascio (es: residenza) sono ancora presenti

Ma possono esserci anche altri tipi di errori: reperire l'intestatario di un veicolo in una banca dati non aggiornata e procedere alla notifica a quello che si ritiene il proprietario legittimo, è un errore?
E se la risposta è affermativa, chi è il responsabile di quell'errore?

Chi riceve il verbale sicuramente parlerà di errore, poiché non ha alcuna responsabilità nella violazione, ma per la Polizia Municipale forse non è tale, visto che ha interrogato un sistema elettronico per avere un'informazione necessaria, informazone che solo in seguito si è dimostrata non aggiornata.

La Polizia Municipale ha messo a punto una procedura per correggere immediatamente alcuni errori materiali: se la targa non viene riconosciuta per errori di banca dati della Motorizzazione, Ufficio Permessi o di altri settori del comune di Verona: l'errore viene corretto, ferme restando le verifiche del Comando presso i diversi uffici interni.
Anche le strutture alberghiere e ricettive situate all'interno della Ztl devono essere solerti nel dichiarare con tempestività i loro clienti per garantire loro l'accesso: esiste una delibera della Giunta comunale (nr. 1027/2010) che prevede procedura e oneri a carico del gestore.

Per tutti gli altri generi di errore è necessario attendere la notifica di tutte le violazioni già accertate e già gestite dalle diverse fasi della procedura e presentare poi ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto di Verona. Ne sono un esempio la compilazione sbagliata della richiesta di permesso, oppure dimenticare di rinnovare un permesso, oppure indicare targhe sbagliate da parte degli uffici che gestiscono flotte aziendali e veicoli istituzionali.

Anche il singolo interessato perciò, che commette un errore nella compilazione della domanda di permesso, dovrà presentare regolare ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto.
 
Esiste poi il caso dei "Verbali seriali": tanti accessi non possono essere ricondotti ad un'unico verbale di violazione?
Non è possibile "unificare" tanti accessi abusivi in un'unica violazione perché l'articolo 198 comma secondo del Codice della Strada, prevede che nelle Zone Pedonali e nelle Zone a Traffico Limitato (Ztl), "il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione".

Significa che l'interessato risponde di ogni singola violazione (di ogni singolo verbale) per molti transiti irregolari fatti dai diversi accessi:

- siano essi in sequenza temporale con un'unica azione
- sia nel caso gli accessi siano avvenuti in diversi momenti della giornata o in giorni diversi.

Siccome attualmente le telecamere non rilevano il transito in uscita dalla Ztl, ad ogni verbale corrisponde un accesso alla Ztl.

Su questo aspetto è intervenuta anche una sentenza della Corte Costituzionale, ponendo in realtà più interrogativi di quanti non ne abbia risolto: nelle premesse della sentenza n. 14/2007 la Suprema Corte introduce il concetto di "condotta di durata", secondo la quale più violazioni commesse con un unico comportamento sarebbero da ricondurre ad un'unica sanzione.

Ma il comma 2 dell'art. 198 del Codice della Strada (quello che prevede che ogni ingresso irregolare determina una sanzione autonoma) non è stato dichiarato incostituzionale, perciò la Polizia Municipale non ha ricevuto "indicazioni direttamente".

Non è sbagliato il verbale inviato al trasgressore che non contiene la firma originale dell'agente o dell'ufficiale giudiziario.
Il verbale inviato a casa del trasgressore è un elaborato meccanografico conforme all'originale. E' previsto che esso contenga tutti gli elementi del verbale originale, compresa l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento informatico e quello di chi certifica che l'atto elaborato è conforme all'originale. Così prevede la norma (art. 201 del Codice della Strada e art. 385 del Regolamento di esecuzione) e così ha confermato più volte la giurisprudenza (da ultimo la I Sezione della Cassazione 6 marzo 1999, n. 1923).
La Polizia Municipale ha inserito un elemento aggiuntivo non strettamente richiesto: le firme dei Responsabili del procedimento, certificate e depositate.

Alcuni Giudici di Pace in Italia hanno accolto ricorsi proposti con questa motivazione: a Verona finora non è mai accaduto.

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