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Spostamenti: l'autocertificazione serve? Si può andare in libreria in un altro Comune?

Nuovo Dpcm, nuova ordinanza regionale: cambia qualcosa in merito agli spostamenti?

Da oggi, martedì 14 aprile, sono entrate ufficialmente in vigore tutte le nuove disposizioni contenute nel Dpcm firmato il 10 aprile scorso dal premier Giuseppe Conte. Oltre a queste in Veneto sono vigenti le norme stabilite dal presidente della regione Luca Zaia e si è in attesa di capire nel dettaglio le decisioni del sindaco di Verona per il territorio comunale di competenza, il quale è autorizzato a stabilire eventuali prescrizioni più restrittive al pari di ciascun primo cittadino nei vari Comuni veronesi.

Al netto delle scelte dei sindaci, dunque, proviamo a fare chiarezza in materia di "spostamenti" consentiti oppure no. La prima cosa da rilevare è che, stando al nuovo Dpcm, non è di fatto cambiato alcunché in materia di spostamenti: tutte le norme relative ai motivi per i quali è possibile uscire di casa sono infatti state confermate. Su tutte la necessità di giustificare i propri spostamenti tramite un'autodichiarazione (qui scaricabile) che resta quindi lo strumento unico ed indispensabile per chiunque esca di casa, anche per una semplice passeggiata a piedi intorno alla propria abitazione. Quindi la risposta alla domanda «serve ancora l'autodichiarazione per spostarsi?», è senza ombra di dubbio: . L'unico elemento di novità in Veneto riguarda dunque l'attività motoria che, da oggi, è possibile svolgere "in prossimità" di casa (in linea col Dpcm) e non più nel raggio di 200 metri come invece stabiliva la vecchia ordinanza regionale (in città a Verona vigeva invece il divieto assoluto). A ciò si aggiunge poi, naturalmente, l'obbligo per tutti in Veneto di compiere gli spostamenti consentiti fuori di casa sempre in forma individuale, a non uno ma due metri di distanza e comunque muniti di guanti e mascherine.

Al di là dell'attività motoria, in quali casi resta quindi consentito spostarsi? Il Dpcm non ha di fatto cambiato nulla in materia: «Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute». Se per quel che riguarda le «comprovate esigenze lavorative» e i «motivi di salute» paiono da sempre essere di facile ed immediata interpretazione, qualche dubbio a tutti noi semplici cittadini potrebbe sorgere circa quali siano le «situazioni di necessità». Le Faq pubblicate sul sito del governo aiutano a chiarire un po' questa circostanza. La prima domanda dedicata agli "spostamenti" recita così: «Cosa si intende per "evitare ogni spostamento delle persone fisiche"? Ci sono divieti?». La risposta è questa: «Si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l'acquisto di beni necessari». Ora, la parte interessante della risposta è ovviamente l'ultima, quella cioè che riguarda l'«acquisto di beni necessari». Il motivo per cui è possibile andare a fare la spesa nei negozi di alimentari o nei supermercati è che tali esercizi commerciali vendono «beni necessari» (o per meglio dire in questo caso particolare «generi alimentari») e non perché si ha necessità di mangiare. Fino ad oggi è sempre stato considerato uno spostamento legittimo e ben motivato quello verso le edicole per lo stesso motivo, vale a dire perché le edicole sono annoverate dalle normative vigenti tra quegli esercizi commerciali al dettaglio che vendono «beni necessari», cioè quotidiani, riviste e molto altro. 

faq spostamenti domanda 1

Faq governo spostamenti - 14 aprile 2020

Una piccola, ma significativa differenza nell'ultimo Dpcm è stata quella di introdurre nell'allegato 1 delle attività commerciali che possono restare aperte in deroga alla sospensione, poiché ritenute o vendere «generi alimentari» o vendere «generi di prima necessità», anche negozi come le cartolerie, le librerie o esercizi commerciali specializzati nella vendita di abbigliamento per neonati e bambini piccoli. L'Art. 1 comma 1 lettera z) del Dpcm del 10 aprile recita infatti come segue: «Sono sospese le attività  commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1». Da oggi, dunque, parrebbe legittimato qualunque spostamento verso uno qualsiasi di quegli esercizi commerciali individuato nell'allegato 1, in quanto come tali sono ritenuti vendere «beni di prima necessità». Lo spostamento, proprio come avviene se si viene fermati mentre si sta andando a fare la spesa al supermercato, dovrebbe quindi essere giustificato barrando la casella "situazione di necessità" sull'apposito modulo dell'autodichiarazione anche se ci si sta spostando per andare in libreria, cartoleria o in un negozio di abbigliamento per bambini. A meno di non voler sostenere la sussistenza di un vulnus normativo, questo parrebbe essere verosimilmente l'unico modo per tenere insieme le varie prescrizioni con coerenza. 

faq spostamenti negozi

Faq governo spostamenti - 14 aprile 2020

Una volta ricordato che in Veneto le librerie, cartolerie e negozi di vestiti per bimbi non potranno restare aperti tutti i giorni, ma solo due giorni alla settimana esclusi i festivi come stabilito dall'ordinanza regionale, va poi sottolineato che la risposta alla prima domanda dedicata agli spostamenti si conclude con la seguente espressione: «Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti». Ora, formalmente l'acquisto di un libro, di un quaderno, piuttosto che di un pigiamino per bimbi, è da ritenersi in sé una «buona ragione», al pari dell'acquisto di un giornale o di una rivista in edicola, ma è anche vero che l'attuale situazione d'emergenza sanitaria impone a tutti quanti un alto grado di responsabilità e senso civico. Il consiglio, nel rispetto del valore della libertà d'impresa, è quindi magari quello di non recarsi in libreria, in cartoleria o nei negozi di vestiti per bambini dieci volte al giorno, vale a dire di non utilizzare ciò che parrebbe essere consentito dalla legge, come fosse una "valvola di sfogo" da sfruttare senza limiti.

Vi è poi un'ulteriore specificazione da fare riguardo agli spostamenti al di fuori del Comune dove ci si trova attualmente. Il Dpcm del 10 aprile, infatti, specifica in modo inequivocabile quanto segue: «È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza».

assoluta urgenza autodichiarazione spostamenti

Assoluta urgenza - autodichiarazione spostamenti

Ciò significa che se abito in un Comune dove non è presente una libreria potrebbe non essermi concesso spostarmi in un altro Comune per andare a comprare un libro, poiché pur essendo questa, formalmente, una «situazione di necessità», non rientra tuttavia nei casi di «assoluta urgenza» che consentono di spostarsi da un Comune ad un altro, insieme ai «motivi di salute» e alle «comprovate esigenze lavorative». Stesso discorso, sempre ammettendo che tale ragionamento sia coerente ed in attesa di eventuali specificazioni da parte delle autorità preposte, parrebbe valere anche per tutti quegli spostamenti verso gli esercizi commerciali contenuti nell'allegato 1 del Dpcm del 10 aprile, come appunto cartolerie e negozi di abbigliamento per bimbi, che, o sono presenti nel Comune in cui ci si trova attualmente, oppure non potrebbero essere raggiunti. Tutto ciò, naturalmente, resterebbe valido fatta salva l'ipotetica sussistenza di un'«assoluta urgenza» nell'effettuare l'acquisto o di generi di prima necessità o di generi alimentari. Se però nei confronti dei generi alimentari è verosimile ipotizzare un'eventuale situazione di «assoluta urgenza» all'acquisto (poiché se una persona non mangia le conseguenze possono essere nefaste), d'altro canto l'acquisto di un libro, di una magliettina per neonati o di una matita, difficilmente potrebbe essere fatto rientrare all'interno di una tale situazione d'urgenza assoluta. In merito, già la circolare interpretativa del Ministero dell'Interno firmata il 23 marzo 2020 e indirizzata alle prefetture specificava che rimangono consentiti «gli spostamenti per l’approvvigionamento di generi alimentari nel caso in cui il punto vendita più vicino e/o accessibile alla propria abitazione sia ubicato nel territorio di altro Comune». Quindi, riassumendo, se nel mio Comune non vi fossero negozi alimentari potrei spostarmi in un altro per andare al supermercato in quanto sussisterebbe a giustificazione dello spostamento non solo la situazione di necessità (cioè l'acquisto o di un «genere alimentare» o di un «genere di prima necessità»), ma anche l'«assoluta urgenza» di effettuare un tale acquisto. Al contrario, se nel proprio Comune non esiste un negozio di vestiti per bimbi, oppure una cartoleria, o una libreria, risulterebbe più difficile giustificare, in linea di massima, il recarsi in un Comune diverso, specie se piuttosto lontano, per procedere all'acquisto di un «genere di prima necessità» venduto appunto in uno di questi esercizi commerciali, in quanto non ci si troverebbe comunque in una situazione di «urgenza assoluta» nel procedere all'acquisto.

Oltre a quanto appena evidenziato, se verso un supermercato o anche un'edicola (caso in questa circostanza a sé stante) si potrebbe parlare di movimenti che «rivestano carattere di quotidianità o comunque siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere» e dunque resterebbero consentiti anche tra Comuni diversi (sulla scorta della già citata circolare interpretativa del Ministero dell'Interno firmata il 23 marzo 2020), gli spostamenti invece verso altri esercizi commerciali tra quelli aperti in modo legittimo, difficilmente potrebbero soddisfare tanto il «carattere di quotidianità», quanto il fatto di essere «effettuati abitualmente» (si rammenti che l'ordinanza regionale in Veneto, ad esempio, limita l'apertura a due soli giorni alla settimana per librerie e negozi di vestiti per bimbi). In soldoni, se per acquistare un giornale devo andare in un altro Comune perché lì c'è l'edicola più vicina a casa mia, questo è uno spostamento "quotidiano" e "abituale" (il giornale lo si acquista ogni giorno), mentre l'acquisto di un temperino di certo non lo è e, dunque, anche sulla scorta della circolare ministeriale, parrebbe comunque non motivare adeguatamente il movimento fuori dal proprio Comune.

faq spostamenti fuori Comune

Faq governo spostamenti - 14 aprile 2020

Per ragioni di completezza, sottolineiamo che al contrario di quanto sin qui sostenuto, la Regione Veneto ha comunque pubblicato un documento contenente dei "Chiarimenti sui quesiti più frequenti sull'ordinanza n.40", dove alla data 14 aprile 2020 punto 4, facendo sempre riferimento alla citata circolare del Ministero dell'Interno, si sostiene invece che «ci si può spostare da un Comune all’altro per l’acquisto di vestiti (scarpette incluse) per bambini». Se quest'interpretazione del contenuto della circolare ministeriale fosse corretto, allora però bisognerebbe trarre la conseguenza che sarebbe consentito qualsiasi spostamento fuori dal Comune dove ci si trova attualmente per l'acquisto di un qualunque «genere di prima necessità», non solo «vestiti per bambini», ma dunque anche libri, quaderni e piante nei vivai.

In merito, non potendo condividere senza qualche remora tale interpretazione per le ragioni esposte sopra e, tuttavia, notando altresì che la stessa Faq sul sito del governo riporta, nella forma di una doppia casistica, che «laddove quindi il Comune non disponga di punti vendita, o sia necessario acquistare con urgenza generi di prima necessità non reperibili nel Comune di residenza o domicilio, lo spostamento è consentito solo entro tali stretti limiti, che dovranno essere autocertificati», dicevamo, l'invito spassionato rivolto a tutti i cittadini è comunque quello di usare la massima cautela negli spostamenti verso altri Comuni per acquisti che non siano di «generi alimentari» o abbiano carattere d'urgenza. Questo in particolare verso dei Comuni che siano distanti dal proprio, poiché come già ricordato la circolare ministeriale evidenziava che, anche tra diversi Comuni, «rimangono consentiti, ai sensi del citato art. 1, lett. a) del d.P.C.M. 8 marzo 2020, i movimenti effettuati per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, che rivestano carattere di quotidianità o comunque siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere».

Chiarimenti sui quesiti più frequenti relativi all’ordinanza n. 40 Regione Veneto

Chiarimenti sui quesiti più frequenti relativi all’ordinanza n. 40 - Regione Veneto

Circolare Ministero dell'Interno 23 marzo 2020

Circolare Ministero dell'Interno 23 marzo 2020

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