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Giovedì, 28 Marzo 2024
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Nuova ordinanza di Zaia, ecco il testo completo e cosa cambia in Veneto

Per fare attività motoria nel proprio Comune serve l'autocertificazione in Veneto?

Il governatore del Veneto Luca Zaia ha firmato la nuova ordinanza regionale (numero 43), precedentemente annunciata durante la conferenza stampa di oggi, luendì 27 aprile. Come già anticipato vi sono alcuni elementi di novità, la cui portata non è però così dirompente come poteva sembrare dagli annunci di stamattina. Anzitutto va chiarito che la nuova ordinanza non menziona in alcun punto l'autocertificazione per gli spostamenti, men che meno dunque stabilisce che ci si possa muovere senza. L'autocertificazione è un documento che, sulla base delle norme vigenti e di quelle in vigore a livello nazionale dal prossimo 4 maggio, resterà necessario per tutti i propri spostamenti.

Scarica l'ordinanza 43 della Regione Veneto

L'ordinanza regionale firmata oggi da Zaia nel suo punto 1 fa una cosa molto semplice: consente a tutti i cittadini di spostarsi per fare «attività motoria e attività all'aria aperta» in tutto il territorio comunale di residenza o dimora. Questo significa in breve aver fatto decadere da oggi il concetto di «prossimità di casa» per quel che riguarda l'attività motoria, ma non significa aver cancellato la necessità di giustificare il proprio spostamento. La formula usata nell'ordinanza «è consentito lo spostamento individuale per attività motoria e attività all'aria aperta», di per sé non aggiunge nulla alle libertà già vigenti su scala nazionale. Anche ieri era consentito lo "spostamento individuale per fare attività motoria all'aria aperta", ma ieri lo si poteva fare solo «in prossimità di casa», dalle ore 18 di oggi, lunedì 27 aprile, in tutto il Veneto a ciascun cittadino è consentito farlo, secondo quanto stabilito dal governatore Zaia, nell'intero territorio comunale di residenza o dimora. Cambia l'estensione in termini di spazio all'interno del quale lo spostamento per fare attività motoria risulta giustificato, di fatto anticipando in forma ridotta quello che dovrebbe avvenire a livello nazionale dal prossimo 4 maggio con l'entrata in vigore del nuovo Dpcm firmato ieri del premier Conte.

L'attività motoria resta quindi una motivazione valida per uscire di casa, esattamente come definito dalle norme nazionali, ma proprio per questo è necessario ugualmente, in caso venga richiesta, fornire l'autocertificazione del proprio spostamento dichiarando che si è usciti di casa per fare attività motoria (in quanto essa rientra nella casistica delle "situazioni di necessità" stabilite dai Dpcm). Questo perlomeno è quanto si evince dalla Faq dedicata alle "passeggiate" e tuttora presente, dunque valida, sul sito ufficiale del governo: «È giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione, ove l’agente operante ne faccia richiesta»

Ciò detto, l'ordinanza regionale prevede comunque il «divieto di assembramenti», oltre all'«obbligo di rispetto della distanza di m. 1 tra le persone, salvo quelle accompagnate in quanto minori e non autosufficienti» e, infine, l'uso di «mascherina e guanti o garantendo l’igiene con idoneo liquido igienizzante». Il fatto poi che il punto 1 dell'ordinanza indichi che è consentito lo spostamento individuale per fare attività motoria e all'aria aperta «anche con bicicletta o altro mezzo», non significa che si possa prendere l'automobile o un ciclomotore e girare liberamente senza motivazione sull'intero territorio comunale, poiché appunto è consentito lo spostamento «anche con bicicletta o altro mezzo» per fare attività motoria, cioè finalizzato all'attività motoria e all'aria aperta.

Un altro punto di interesse nella nuova ordinanza regionale firmata dal presidente Zaia è il numero 2, dove si legge: «È consentito per i residenti in Regione, lo spostamento individuale nell'ambito del territorio regionale per raggiungere le seconde case di proprietà o imbarcazioni e velivoli di proprietà che si trovano al di fuori del comune di residenza, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene». Questo come tutti gli altri punti tranne il numero 1, entrerà in vigore dalle ore 6 del 28 aprile, cioè domani, e varrà fino al 3 maggio 2020 compreso. Al riguardo da evidenziare come la ministra dei Trasporti Paola De Micheli in una diretta televisiva odierna abbia fatto dichiarazioni diametralmente opposte al contenuto di questo punto dell'ordinanza: «Nell'ambito di questo Dpcm non è possibile raggiungere le seconde case», ha dichiarato infatti la De Micheli. Resterà quindi da capire cosa accadrà dal 4 maggio a livello nazionale, essendo che il tema delle seconde case nel Dpcm firmato ieri parrebbe in effetti essere stato totalmente ignorato.

Il punto 3 dell'ordinanza prevede poi che sia «ammessa la vendita di cibo per asporto tramite veicolo, senza uscita di passeggeri», mentre al punto 5 si taglia la testa al toro sul tema mascherine e delle altre misure di sicurezza che divengono obbligatorie in tutte le attività economiche e sociali: «È fatto obbligo per tutte le persone, nelle attività economiche e sociali, di distanziamento di un metro, di copertura di naso e bocca con mascherine e di utilizzo di guanti o di igienizzazione delle mani con apposito liquido». 

Il testo completo dell'ordinanza regionale numero 43

  1. È consentito lo spostamento individuale per attività motoria e attività all’aria aperta, anche con bicicletta o altro mezzo, in tutto il territorio comunale di residenza o dimora, con divieto di assembramenti e con obbligo di rispetto della distanza di m. 1 tra le persone, salvo quelle accompagnate in quanto minori e non autosufficienti, utilizzando mascherina e guanti o garantendo l’igiene con idoneo liquido igienizzante;
  2. È consentito per i residenti in Regione, lo spostamento individuale nell'ambito del territorio regionale per raggiungere le seconde case di proprietà o imbarcazioni e velivoli di proprietà che si trovano al di fuori del comune di residenza, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene;
  3. È ammessa la vendita di cibo per asporto tramite veicolo, senza uscita di passeggeri;
  4. Negli ambienti di lavoro si applica il protocollo firmato dalle parti sociali il 24 aprile 2020 e ogni successiva modifica e integrazione nonché ogni misura relativa agli ambienti di lavoro relativa a settori speciali;
  5. È fatto obbligo per tutte le persone, nelle attività economiche e sociali, di distanziamento di un metro, di copertura di naso e bocca con mascherine e di utilizzo di guanti o di igienizzazione delle mani con apposito liquido;
  6. per quanto non diversamente regolato dalla presente ordinanza, vale quanto disposto dalle proprie ordinanze n. 40 e 42 del 2020;
  7. la presente ordinanza ha effetto, relativamente alla disposizione di cui al punto 1, dalle ore 18 del 27 aprile 2020 e, relativamente alle altre disposizioni, dalle ore 6 del 28 aprile e vale fino al 3 maggio 2020 compreso;
  8. di dare atto che la violazione delle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, secondo le modalità regionali già fissate dall’ordinanza n. 40 del 2020;
  9. di comunicare la presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  10. di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione Protezione Civile;
  11. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  12. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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